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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 24 febbraio 2017, n. 4870

la circostanza che il limite di finanziabilita’ di cui all’articolo 38 non rientri in una delle ipotesi indeterminate di cui all’articolo 117 Tub e’ dimostrata dal fatto che in questo caso il legislatore ha espressamente previsto quale fosse il contratto su cui la Banca d’Italia dovesse intervenire e quale fosse la disposizione secondaria da introdurre, senza lasciare a quest’ultima ogni valutazione circa la scelta del tipo di contratto su cui operare un intervento tipizzatorio e la scelta di quale clausola inserire.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 24 febbraio 2017, n. 4870

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18370-2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CON SOCIO UNICO, C.F. (OMISSIS), in persona della Curatrice, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona della Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. rep. 1889/2014 del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Udine, con decreto del 16.6.2014, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla (OMISSIS) s.p.a., la ammetteva al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., per l’importo di Euro 20.410.914,39, in via privilegiata ipotecaria, oltre agli interessi, su parte della somma, al tasso legale fino alla data del trasferimento dei beni.

Osservava il tribunale che era errato il provvedimento adottato dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo, secondo il quale il credito doveva essere escluso sul presupposto della ritenuta nullita’ del contratto per violazione del limite di finanziabilita’ posto dalle determinazioni della Banca d’Italia e dalle deliberazioni adottate dal C.i.c.r. in attuazione della delega contenuta nell’articolo 38, comma 2 T.U.B., atteso che la violazione di tale normativa, lungi dal determinare la nullita’ del contratto di finanziamento, comporta esclusivamente l’impossibilita’ di riconoscere al mutuo natura fondiaria.

Avverso tale decreto, la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, lamentando la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38, comma 2, articolo 1418 c.c., comma 2, e articolo 1346 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) e rimarcando il carattere imperativo della norma, la cui violazione non potrebbe che determinare la nullita’ del contratto.

La (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

Comunicato il decreto di fissazione di adunanza, a seguito della proposta del relatore che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168 conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), ravvisava la manifesta infondatezza del ricorso, proponendo la trattazione in camera di consiglio paumNi=riat47.dalla Sesta sezione civile, parte ricorrente depositava la memoria difensiva di cui all’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

Il motivo e’ infondato.

Come gia’ condivisibilmente statuito da questa Corte, infatti, “il Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38 che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual e’ l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’articolo 117, comma 8 medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all’istituto di vigilanza un potere conformativo o tipizzatorio del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilita’ non cagiona alcuna nullita’, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario” (Cass. n. 22446 del 2015 e n. 26672 del 2013). Con tali pronunce, alle quali il collegio intende prestare piena adesione, e’ stato altresi’ precisato che la circostanza che il limite di finanziabilita’ di cui all’articolo 38 non rientri in una delle ipotesi indeterminate di cui all’articolo 117 Tub e’ dimostrata dal fatto che in questo caso il legislatore ha espressamente previsto quale fosse il contratto su cui la Banca d’Italia dovesse intervenire e quale fosse la disposizione secondaria da introdurre, senza lasciare a quest’ultima ogni valutazione circa la scelta del tipo di contratto su cui operare un intervento tipizzatorio e la scelta di quale clausola inserire. Il ricorso e’ pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8.300,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, in favore del controricorrente, oltre accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.