l’obbligo di deposito delle scritture contabili, se puo’ considerarsi inesigibile nei casi in cui la bancarotta, semplice o patrimoniale, si sia concretizzata nella omessa tenuta ovvero nella distruzione o nella sottrazione delle scritture contabili, non puo’ definirsi tale nel caso, come quello in esame, in cui queste ultime siano state invece tenute, ma in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della societa’ fallita. In tale evenienza, infatti, la messa a disposizione nei termini di legge delle scritture contabili agevola, comunque, l’attivita’ degli organi del fallimento, che sulla base della documentazione ad essi consegnata saranno in grado di formulare una tempestiva e compiuta valutazione sulla situazione attiva e passiva dell’impresa, nonche’ sulle eventuali responsabilita’ nella sua gestione da parte di chi in essa svolgeva i compiti di amministratore.

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 27 marzo 2017, n. 14846

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Birritteri Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/1/2016 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 13/11/2008 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, appellata dall’imputato (OMISSIS), condannandolo alle ulteriori spese del grado.

La sentenza di primo grado aveva dichiarato l’ (OMISSIS) responsabile dei reati ascrittigli (capo A): ex articolo 216, comma 1, articolo 223 L.F. per avere, quale legale rapp.te della societa’ (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), distrutto totalmente i beni e le attrezzature della societa’, appiccando incendio ai locali aziendali il (OMISSIS); capo B) ex articolo 217, comma 2 e articolo 224 L.F. per aver omesso di tenere il libro giornale e il libro degli inventari; capo C) ex articoli 220 e 226 L.F. per aver omesso di depositare il bilancio aziendale alla data del fallimento ai sensi dell’articolo 16, n. 3 L. Fall.), gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche, aveva ritenuto il concorso formale tra il reato di cui al capo A) e quelli di cui ai capi A) e C) del procedimento definito con sentenza della Corte di appello di Messina del 22/2/2006, irrevocabile il 9/6/2006, aveva riconosciuto la continuazione con gli ulteriori reati di cui a tali procedimenti e aveva condannato l’imputato alla pena di anni 2, mesi 11 e giorni 10 di reclusione, revocando la sospensione condizionale in precedenza concessa e con le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio dell’impresa e dell’incapacita’ di assumere uffici direttivi.

2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. (OMISSIS), con il supporto di sei motivi.

2.1. Con il primo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale (articolo 216 L. Fall., articolo 43 c.p. e articolo 192 c.p.p.) con riferimento al reato di cui al capo A).

Osserva il ricorrente che l’incendio doloso era stato appiccato nel 2003 quando la societa’ versava ancora in buone condizioni economiche, mentre il fallimento era stato dichiarato solo il (OMISSIS), con la conseguente insussistenza dell’elemento psicologico del reato fallimentare.

2.2. Con il secondo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) il ricorrente lamenta contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, sempre in riferimento all’articolo 216 L. Fall., articolo 43 c.p. e articolo 192 c.p.p. e al reato di cui al capo A).

Secondo il ricorrente, se e’ pur vero che ai fini del reato di bancarotta e’ sufficiente il dolo generico e la consapevolezza che la propria condotta espone a rischio la garanzia patrimoniale dei creditori sociali, era altrettanto vero che al momento dell’incendio, posto in essere ai fini di tentare un truffa assicurativa, i creditori sociali ancora non esistevano e l’imputato neppure si era posto il quesito di un loro pregiudizio.

2.3. Con il terzo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in riferimento agli articolo 216 L. Fall., articoli 43 e 83 c.p. e articolo 192 c.p.p., sempre con riferimento al reato di cui al capo A).

L’incendio finalizzato alla truffa nel 2003, nel contesto di una societa’ priva di assilli economici, non poteva produrre una sorta di progressione naturale e prevedibile nel 2005 sino alla bancarotta fraudolenta, che sarebbe stata semmai la conseguenza di una condotta superficiale e colposa.

2.4. Con il quarto motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in riferimento agli articolo 217, comma 2 e articolo 224 L. Fall., e articolo 192 c.p.p. e al reato di cui al capo B).

Il ricorrente con i motivi di appello aveva sostenuto che vi era prova insufficiente e contraddittoria in ordine alla mancanza della documentazione, avendo il Curatore dichiarato di non sapere se quanto mancante fosse stato consegnato al consulente contabile per la pratica di recupero del credito IVA presso l’Agenzia delle Entrate; la Corte non aveva fornito alcuna motivazione sul punto appoggiandosi a una motivazione meramente apparente.

2.5. Con il quinto motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) il ricorrente lamenta violazione di legge vizio motivazionale in ordine agli articoli 220 e 226 L.F. e articolo 192 c.p.p. ancora con riferimento al reato di cui al capo B).

Il ricorrente assume che lo stesso ragionamento articolato con i primi tre motivi valeva anche per il reato di cui al capo B); inoltre dopo l’incendio del 2003 non era stata espletata piu’ alcuna attivita’ e i libri non potevano esserci per gli anni 2004 e 2005 poiche’ l’attivita’ era cessata con l’incendio e con la mancata percezione dell’introito della tentata truffa assicurativa.

2.6. Con il sesto motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli articoli 220 e 226 L.F. e articolo 192 c.p.p.: con i motivi di appello era stata sostenuta la tesi dell’assorbimento quanto al reato di cui al capo C) e la Corte aveva risposto fuori tema, poiche’, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture contabile, risultava inesigibile l’obbligo di consegnarle.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Con il primo, infatti, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al reato di cui al capo A), assumendo che l’incendio doloso era stato appiccato nel 2003 quando la societa’ versava ancora in buone condizioni economiche, mentre il fallimento era stato dichiarato solo il (OMISSIS), con la conseguente insussistenza dell’elemento psicologico del reato fallimentare; con il secondo motivo il ricorrente lamenta allo stesso proposito vizio motivazionale, in ordine al ravvisato dolo generico del reato di bancarotta fraudolenta, consistente nella consapevolezza che la propria condotta espone a rischio la garanzia patrimoniale dei creditori sociali, poiche’ al momento dell’incendio e della tentata truffa assicurativa, i creditori sociali non esistevano ancora; con il terzo motivo il ricorrente ulteriormente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale poiche’ l’incendio finalizzato alla truffa nel 2003, nel contesto di una societa’ priva di assilli economici, non poteva produrre una sorta di progressione naturale e prevedibile sino al disseto concretatosi nel 2005.

I motivi cosi’ sviluppati appaiono manifestamente infondati.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, richiamato dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorrente, in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e’ sufficiente la consapevole volonta’ di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (ex plurimis: Sez. 5, n. 33268 del 08/04/2015, Bellocchi, Rv. 26435401; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 26173901; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 26144601; Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 26136701). Secondo tale orientamento giurisprudenziale con il reato di bancarotta fraudolenta, propria e impropria, la legge punisce “l’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato” e non gia’ l’imprenditore che ha cagionato il fallimento; si intende infatti reprimere la condotta distrattiva per la sua pericolosita’ per la tutela del bene giuridico protetto, anche prima dell’intervento del giudice che emette la sentenza di fallimento, a tutela degli interessi della massa dei creditori pregiudicati dall’ingiustificato depauperamento della funzione di garanzia del patrimonio dell’imprenditore o della societa’. La condotta peculiare e connotativa del reato, di mera condotta e di pericolo, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e’ costituita da quei comportamenti descritti nella norma, idonei a porre in pericolo gli interessi dei creditori. In definitiva, quindi, l’elemento soggettivo del reato va colto nella consapevole volonta’ di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalita’ dell’impresa e di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori. Di qui la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volonta’ di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un “pericolo di danno per i creditori” non essendo sufficiente la sola consapevolezza e volonta’ del fatto distrattivo.

L’assunto in fatto proposto dal ricorrente a supporto della propria argomentazione e’ totalmente apodittico e quindi aspecifico, visto che non indica da quali atti processuali opportunamente indicati ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), emergerebbe la prova delle buone condizioni economiche della societa’ al momento in cui nel 2003 il ricorrente aveva appiccato l’incendio doloso nell’intento di frodare la propria assicurazione.

Per altro verso, appare evidente che la totale distruzione del locale ove veniva esercitata l’attivita’ aziendale e di tutti i beni e le attrezzature della societa’ comportava l’annichilazione del patrimonio e quindi della garanzia da questo apprestata alle ragioni di terzi e creditori ex articolo 2740 c.c., evento questo che non poteva non essersi rappresentato e al contempo accettato per l’eventualita’, per non dire la certezza, del suo verificarsi, colui che si accingeva ad appiccare l’incendio allo stabilimento, sia pur auspicando di conseguire per effetto di tale condotta un illecito vantaggio economico in danno della compagnia assicuratrice, in concreto naufragato (come rimarcato dalla Corte territoriale a pagina 5, primo periodo, della sentenza impugnata).

V’e’ da aggiungere che anche a questo proposito, la circostanza implausibile della totale inesistenza di creditori sociali il (OMISSIS) e’ meramente prospettata da parte del ricorrente, senza indicare, come sarebbe stato necessario ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), gli atti processuali che fornirebbero la prova asseritamente travisata. Parimenti, anche il fatto che l’incendio truffaldino del (OMISSIS) fosse stato provocato quando la societa’ era economicamente sana non e’ comprovato da alcuna evidenza processuale, opportunamente allegata. Al contrario, la sentenza di primo grado, conforme a quella d’appello, ha ritenuto inverosimile tale circostanza, non suffragata automaticamente dalla affermata esistenza di un credito IVA per Euro 23.000,00=, e comunque contrastante sia con l’intento dell’imputato di truffare l’assicurazione, interpretato come segno evidente di malessere dell’attivita’ aziendale, sia con la cessazione di fatto delle attivita’ successivamente all’incendio.

Il fatto che vi sia stata una progressione naturale e prevedibile sino al fallimento del 2005 sembra del tutto naturale e scontato poiche’ con l’incendio e’ stato distrutto l’intero complesso aziendale senza incassare alcun indennizzo assicurativo.

In ogni modo, nella struttura del reato di bancarotta fraudolenta, nel caso per distruzione, la dichiarazione di fallimento (e il dissesto che la determina) entra a far parte della struttura del reato come elemento costitutivo o addirittura come vera e propria condizione oggettiva di punibilita’ secondo il piu’ recente arresto giurisprudenziale di questa Sezione (Sez. 5, udienza 8/2/2017, Santoro), ma non certamente come evento naturalistico dell’attivita’ depauperativa, sicche’ l’elemento soggettivo del reato va colto nella consapevole volonta’ di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalita’ dell’impresa e di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori (da ultimo Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501).

Quanto al richiamo, comunque generico, all’articolo 83 c.p., in tema di aberratio delicti, manca una idonea e specifica censura della motivazione della Corte di appello, secondo la quale l’evento storicamente verificatosi era unico, ovvero l’incendio del locale e la distruzione delle merci ivi contenute, anche se con la medesima azione si perseguiva l’intento diverso di frodare l’assicurazione, e indirettamente (anche a costo di) quello di vanificare, attraverso la distruzione dei beni aziendali, le ragioni dei creditori, senza che vi fosse stato alcun errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, ne’ si fosse cagionato un evento diverso da quello voluto.

2. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale, con riferimento al reato di cui al capo B), relativo alla bancarotta semplice documentale.

Il ricorrente lamenta la mancata risposta alla propria censura svolta con l’appello in ordine alla prova insufficiente e contraddittoria circa la mancanza della documentazione, poiche’ il Curatore aveva dichiarato di non sapere se quel che mancava era stato consegnato al consulente contabile per la pratica di recupero del credito IVA presso l’Agenzia delle Entrate.

La censura non coglie il segno.

Il reato e’ stato contestato con riferimento alla mancata tenuta del libro giornale nel periodo dal (OMISSIS) (e quindi in data successiva all’incendio) e del libro inventari negli anni 2002 e 2003 (e quindi in parte prima e in parte dopo l’incendio).

A prescindere dal fatto che la Corte territoriale ha evidenziato che, almeno per i libri anteriori al (OMISSIS), la contestazione della bancarotta semplice si risolveva in favore dell’imputato, che ben avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del piu’ grave reato di bancarotta fraudolenta documentale per il fatto della loro distruzione, il motivo sembrerebbe attenere alla consegna della documentazione mancante al consulente contabile per curare una pratica di recupero IVA.

Il ricorrente, anche in questo caso, propone la doglianza in modo a-specifico, senza indicare da quale atto processuale consterebbe la dichiarazione attribuita al Curatore; e tuttavia, anche concedendo al ricorrente la veridicita’ della circostanza non documentata, la conclusione non muta, poiche’, secondo lo stesso ricorrente, il Curatore si sarebbe limitato a dire di ignorare, del tutto comprensibilmente, un fatto a cui era del tutto estraneo e che semmai avrebbe dovuto essere l’imputato ad allegare compiutamente e a dimostrare.

3. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale, ancora con riferimento al reato di cui al capo B).

Il ricorrente assume che lo stesso ragionamento articolato con i primi tre motivi, afferenti il reato sub A), valga anche per il reato di cui al capo B), ma tale considerazione appare in gran parte oscura e certamente non condivisibile.

L’accusa sub A) riguardava la distruzione del patrimonio aziendale avvenuta per frodare l’assicurazione, con accettazione del (sicuro) rischio di pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori; l’accusa sub B) riguardava la mancata tenuta di libri e scritture contabili obbligatorie, in gran parte riferibili al periodo successivo all’incendio.

Per quel che riguarda la limitata parte della contestazione relativa alle scritture anteriori al (OMISSIS) (libro inventari) per le argomentazioni proposte con i primi tre motivi valgono le risposte illustrate nel § 1: ossia quando l’ (OMISSIS) ha distrutto le scritture per frodare l’assicurazione, nondimeno ha accettato il rischio certo di compromettere anche la loro funzione informativa a tutela dei creditori.

Per quel che riguarda la mancata tenuta delle scritture successivamente all’incendio, la totale inattivita’, comunque meramente allegata, non esonerava comunque l’impresa dalla tenuta dei libri, il cui obbligo cessa esclusivamente con la dichiarazione di fallimento. Infatti ” L’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l’azienda non abbia formalmente cessato l’attivita’, anche se manchino passivita’ insolute, ma viene meno solo quando la cessazione dell’attivita’ commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.” (Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero e altro, Rv. 25040701; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, Di Mambro, Rv. 25008601; Sez. 5, n. 35168 del 11/07/2005, Scoyni, Rv. 23257201).

4. Con il sesto motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale, quanto al reato di cui al capo C), in considerazione della risposta fuori tema offerta dalla Corte alla tesi dell’assorbimento nel reato di cui al capo B), sostenuta con i motivi di appello: una volta accertata la mancata tenuta delle scritture contabile risultava inesigibile l’obbligo di consegnarle al Curatore.

Il ricorrente invoca un principio esatto ma in modo non pertinente al caso concreto.

Un risalente orientamento giurisprudenziale di legittimita’ riteneva che, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito subisse le conseguenze della mancata tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, cosi’ come subiva la conseguenza del mancato deposito del bilancio, non potendo assurgere a fattore esimente la perpetrazione di un precedente illecito; pertanto l’omessa tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge non poteva valere come causa impeditiva della formazione del bilancio e del deposito delle scritture di cui all’articolo 16 L. Fall., cosi’ come l’omesso deposito del bilancio e delle altre scritture contabili obbligatorie non poteva nemmeno considerarsi continuazione della condotta antigiuridica del reato di bancarotta documentale semplice, dovendo essere punita come reato autonomo.

Secondo tale orientamento i reati previsti dall’articolo 217, n. 2 e articolo 220, in relazione al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 16, n. 3, potevano concorrere tra loro e con i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, previsti dallo stesso decreto, in quanto tali reati hanno elementi costitutivi distinti e separati e tutelano ciascuno un autonomo interesse, non sussistendo sul punto un divieto normativo (Sez. 5, n. 14605 del 25/02/1977, Marzollo, Rv. 13734301; Sez. 5, n. 17557 del 19.12.1972, Mansoni, rv. 123402).

Tale orientamento e’ stato superato da un piu’ moderno ed ormai consolidato filone giurisprudenziale, secondo cui la previsione di cui all’articolo 217 L.F. che punisce l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in se’ come norma di piu’ ampia portata la cui sanzione, piu’ grave, esaurisce l’intero disvalore oggettivo e soggettivo delle condotte di riferimento – anche la previsione di cui all’articolo 220, e articolo 16, n. 3 della medesima legge, e cio’ in quanto, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l’obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare (cfr. Sez. 5, 17/02/2011, n. 13550, D. F., rv. 250211; Sez. 5, n. 42260 del 08/06/2006, Di Meo, Rv. 23536001; Sez. 5, 05/12/2005, n. 5504, rv. 233756). Anche l’inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili e’ stata ritenuta assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, risultando del tutto omogenea la struttura e l’interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, ma piu’ specifica, in ragione dell’elemento soggettivo, la seconda (cfr.Cass., sez. 5, 02/12/2010, n. 4550, F. rv. 249261; Sez. 5, n. 13550 del 17/02/2011, Di Feo, Rv. 25021101; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014 – dep. 2015, Ronchese, Rv. 26258901).

Questa Corte ha pero’ ravvisato un preciso limite a tale fenomeno di assorbimento del reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dalla L. Fall., articolo 220 e articolo 16, n. 3, in quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’articolo 216, comma 1, n. 2), L.F. e di bancarotta semplice documentale, di cui all’articolo 217, comma 2, L.F. ammettendone il concorso tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (Sez. 5, n. 49789 del 25/06/2013, Cinquepalmi e altro, Rv. 25782901).

A tal proposito, infatti, e’ stato osservato che “l’obbligo di deposito delle scritture contabili, se puo’ considerarsi inesigibile nei casi in cui la bancarotta, semplice o patrimoniale, si sia concretizzata nella omessa tenuta ovvero nella distruzione o nella sottrazione delle scritture contabili, non puo’ definirsi tale nel caso, come quello in esame, in cui queste ultime siano state invece tenute, ma in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della societa’ fallita. In tale evenienza, infatti, la messa a disposizione nei termini di legge delle scritture contabili agevola, comunque, l’attivita’ degli organi del fallimento, che sulla base della documentazione ad essi consegnata saranno in grado di formulare una tempestiva e compiuta valutazione sulla situazione attiva e passiva dell’impresa, nonche’ sulle eventuali responsabilita’ nella sua gestione da parte di chi in essa svolgeva i compiti di amministratore”.

Nella specie, tuttavia, la contestazione elevata sub C) attiene esclusivamente al mancato deposito del bilancio sociale alla data del fallimento e non gia’ al mancato deposito delle scritture distrutte nell’incendio o comunque non tenute, oggetto della contestazione sub B).

L’oggetto considerato nei due capi di imputazione e’ quindi diverso, con la conseguente esclusione del fenomeno dell’assorbimento; ne deriva che la risposta della Corte di appello, basata sulla distinzione fra il bilancio come comunicazione sociale per eccellenza volta a dar contezza interna ed esterna della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa’ e le scritture contabili sulla base delle quali lo stesso e’ redatto, e’ puntuale ed appropriata.

5. L’inammissibilita’ del ricorso per cassazione preclude la possibilita’ di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. e articolo 609 c.p.p., comma 2, l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello (nel caso quanto ai reati di cui capi B e C della rubrica), ma non rilevata ne’ eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 26681801)

6. Il ricorso, proposto sulla base di motivi manifestamente infondati o inammissibili, va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, cosi’ equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.