in tema di bancarotta, la convocazione dell’assemblea dei soci ex articolo 2447 c.c.. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale rientra tra gli “obblighi imposti dalla legge” la cui inosservanza puo’ dar luogo a responsabilita’ penale dell’amministratore ai sensi dell’articolo 224, comma 1, n. 2, della L. Fall., qualora costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 26 ottobre 2017, n. 49212

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SPINACI SANTE che ha concluso per il rigetto;

Udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato e si e’ riportato ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia in data 22.6.2015, in composizione monocratica, che dichiarava (OMISSIS) responsabile per il reato di cui all’articolo 224, n. 2), L. Fall., condannandolo alla pena di mesi 5 di reclusione perche’, in qualita’ di amministratore unico (dal 10.5.2007 al 26.8.2009) della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 22.12.2009, pur in presenza di perdite contabilmente occultate – che, a partire dall’esercizio 2007, avevano azzerato il capitale sociale, ometteva di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 2482-ter c.c., cosi’ concorrendo ad aggravare il dissesto della societa’.

2. Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato, attraverso il suo difensore, articolando diversi motivi di ricorso (quattro enucleati) che lamentano carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, nonche’ erronea applicazione della legge penale in relazione alla disposizione di cui all’articolo 224, n. 2, L. Fall..

2.1. In sostanza, tutta l’impostazione del ricorso evidenzia che la sentenza della Corte d’Appello erra nel ricostruire la vicenda di decozione in termini di riferibilita’ anche al ricorrente, essendo invece essa totalmente imputabile alla precedente gestione, facente capo negli anni a soggetti diversi.

Si rappresenta la mancanza degli elementi di fattispecie necessari a ritenere configurato il reato nel caso concreto, richiamandosi al merito delle vicende economiche attinenti alla societa’ fallita.

Il ricorrente contesta anche profili di responsabilita’ quanto alla vicenda, valorizzata in sentenza in chiave accusatoria, relativa alla mancata contabilizzazione annua delle fatture emesse dalla Asmea, societa’ fornitrice del gas occorrente per la produzione, la quale vantava al 2008 un credito di circa 300.000 Euro nei confronti della societa’ poi fallita per i pagamenti delle fatture arretrate, debito, peraltro, non risultante in bilancio; si evidenzia in proposito che anche tale mancata contabilizzazione risale alla precedente gestione.

Inoltre, si rappresenta la mancanza dell’elemento psicologico del reato in capo al ricorrente, essendo richiesta la colpa grave, intesa come inescusabile imprudenza ed omessa diligenza, laddove, invece, il (OMISSIS) aveva dimostrato al contrario estrema attenzione alla situazione societaria una volta assuntane la gestione, con numerose iniziative di verifica e coinvolgimento dei soci nel tentativo di porre rimedio alla situazione di difficolta’ economica (tra queste si citano l’accordo transattivo per risarcire il danno alla curatela fallimentare e, ancora una volta, la vicenda Asmea).

Infine, quanto alla specifica contestazione della mancata ricapitalizzazione societaria e della mancata convocazione di un’assemblea per discutere di un piano di rifinanziamento, il ricorrente rappresenta, invece, il suo essersi attivato in tal senso: gia’ il giorno 29 agosto 2008 egli aveva riferito alla compagine societaria tale necessita’; cosi’ anche all’assemblea del 8 settembre 2008, convocando, il 27 gennaio 2009, un’assemblea straordinaria a tal fine, che non ebbe buon esito per l’astensione ed il voto contrario dei soci gia’ precedenti amministratori, sicche’ il 24 marzo 2009 egli proponeva ricorso per la messa in liquidazione.

In udienza, infine, il difensore presente ha richiesto la declaratoria di prescrizione del reato che sarebbe intervenuta, a suo giudizio, in data 22/6/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ afflitto da genericita’ estrinseca e si rivela, peraltro, manifestamente infondato; i diversi motivi dedotti possono essere trattati unitariamente, in quanto prospettano, a ben vedere, un unico filo conduttore difensivo e si presentano, nel complesso, tutti inammissibili.

2. Preliminarmente deve darsi atto che la questione proposta dalla difesa dell’imputato in udienza e riferita alla dedotta prescrizione del reato si presenta priva di pregio, non essendo decorso il termine di estinzione per decorso del tempo alla data in quella sede indicata (il 22/6/2017) e rimanendo, in tal modo, escluse in radice le eventuali valutazioni sulla interazione tra declaratoria di tale causa estintiva del reato e proposizione di un ricorso inammissibile.

Deve evidenziarsi, infatti, che all’udienza dinanzi al Tribunale di Brescia tenutasi in data 12 gennaio 2015 e’ stato disposto il rinvio del processo al 27 aprile 2015, in ragione dell’istanza del difensore dell’imputato per concomitante impegno professionale, che ha determinato il suo legittimo impedimento.

Devono, pertanto, considerarsi, ai fini del calcolo, i tempi di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159 c.p.p. nella misura di 60 giorni, come stabilito da ultimo dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913, secondo cui il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell’impedimento stesso.

La prescrizione, pertanto, nel caso di specie, non puo’ considerarsi decorsa, dovendosi aggiungere alla data del 22/6/2017, individuata come termine ordinario, a partire da quello di commissione del reato (22/12/2009), i sessanta giorni di sospensione massima previsti dall’articolo 159 c.p.p., comma 3.

3. Quanto all’analisi dei motivi di ricorso, deve anzitutto evidenziarsi, per spiegare l’affermazione iniziale circa la loro inammissibilita’, che essi ripropongono gli stessi motivi gia’ avanzati in appello e tutti versati in fatto, mentre non ci si confronta, se non apoditticamente, con la motivazione del giudice del provvedimento impugnato, sicche’ si incorre senza dubbio nel vizio di genericita’ del ricorso.

Su tale ultimo punto, deve rammentarsi come le stesse Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, hanno confermato l’orientamento che impone la necessaria proposizione specifica dei motivi di impugnazione – sia per il ricorso in cassazione che per l’appello – optando per l’inammissibilita’ quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

In relazione alla egualmente inammissibile richiesta di una rivalutazione in fatto delle ragioni argomentative poste alla base della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, deve notarsi come sia lo stesso ricorso a fare espresso riferimento alla necessita’ e volonta’ difensiva di ripercorrere la motivazione del provvedimento impugnato in un’ottica di nuovo esame del materiale probatorio posto alla base della decisione, con cio’ consegnando inevitabilmente il gravame ad un giudizio di inammissibilita’ (secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, non e’ consentita una rivalutazione di merito al giudice di legittimita’: ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le piu’ recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonche’ vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

Si chiede tale rivalutazione per sostenere la riferibilita’ della decozione societaria ad epoca anteriore al maggio 2007 (anno in cui la conduzione dell’azienda e’ passata al (OMISSIS)) ed alla precedente gestione, facente capo, negli anni, a soggetti diversi dal ricorrente.

La richiesta di nuova verifica fattuale e probatoria viene evidenziata dalla difesa anche per mettere in risalto l’attivismo dell’imputato, finalizzato a risollevare le sorti della societa’, e la sua estrema attenzione alla situazione societaria, una volta assuntane la gestione, con iniziative di verifica e coinvolgimento dei soci nel tentativo di porre rimedio alla situazione di difficolta’ economica, nonche’ per rimarcare alcune condotte concrete, incompatibili con la volonta’ di contribuire a causare il dissesto, quali l’accordo transattivo segui’to ad azione di responsabilita’ promossa dalla curatela fallimentare, con il quale il (OMISSIS) si e’ impegnato a versare alla curatela la somma di 40.000 Euro, ovvero la rinuncia da parte sua ad un credito privilegiato.

In tali attivita’ si individuano, secondo il ricorrente, anche i tratti probatori della dedotta insussistenza dell’elemento psicologico del reato, integrato dalla colpa grave, che mancherebbe nel caso di specie.

Tuttavia, il ricorso devia dall’oggetto della contestazione, perdendola sostanzialmente di vista, ed ignora le ragioni del contestato aggravamento del dissesto, finendo per incentrare l’attenzione solo sulla mancata causazione del dissesto nella sua materialita’ originaria, riproponendo quanto gia’ addotto in sede d’appello e smentito dalla motivazione di secondo grado.

Tale motivazione appare, invece, esaustiva e ben argomentata nel ricostruire la vicenda, inquadrando specificamente il ruolo del ricorrente nel fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l. e ricollegandolo alla responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 224, n. 2, L.F. proprio con riferimento al suo aver determinato un incremento della situazione di grave deficit economico della societa’.

La condotta contestata all’imputato, infatti, e’ non gia’ quella di aver causato o concorso a causare il dissesto della societa’ fallita nella sua misura “originaria”, bensi’ quella di aver omesso di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 2482 ter c.c., in qualita’ di amministratore unico da maggio 2007 ad agosto 2009, cosi’ causando un aggravamento del dissesto gia’ creato da altri.

Cio’ di cui si discute, dunque, come correttamente posto in risalto nella premessa motivazionale del provvedimento impugnato, e’ soltanto l’omessa, tempestiva attivazione del ricorrente al fine di impedire l’aggravarsi del dissesto societario dopo la sua formazione; formazione che la stessa sentenza d’appello (cosi’ come quella di primo grado) riconduce a soggetti diversi dall’imputato e ad un periodo antecedente alla sua gestione.

In tale ottica, diventa essenziale la constatazione relativa alla prosecuzione dell’attivita’ da parte dell’imputato ed alle iniziative di investimento intraprese, pur in presenza di un capitale che la sentenza d’appello definisce “ormai azzerato dalle perdite”.

La sentenza impugnata ripercorre, con motivazione congrua e priva di illogicita’, tutti i dati probatori acquisiti e, in particolare, sulla scorta delle risultanze provenienti proprio dalla curatela fallimentare, piu’ volte citata in chiave difensiva nel ricorso, perviene ad affermare la responsabilita’ dell’imputato per le perdite direttamente riconducibili alla sua gestione negli anni 2008-2009, gestione che ha determinato un aggravamento della esposizione debitoria della societa’, in ragione di una malaccorta prosecuzione dell’attivita’ aziendale, nonostante l’azzeramento del capitale a lui noto. Nel provvedimento impugnato si da’ atto, altresi’, dell’attivita’ informativa, effettivamente svolta dal (OMISSIS) e destinata ai soci, circa le condizioni economiche critiche della societa’, e tuttavia si evidenzia che tale condotta non puo’ certo elidere la responsabilita’ per la consapevole prosecuzione della gestione societaria in aggravamento del dissesto, non avendo essa assunto i tempi e le forme dettati dall’articolo 2482-ter c.c..

Quanto, poi, tale prosecuzione diseconomica sia stata non soltanto perseguita con colpa grave ma volontariamente portata avanti dal ricorrente viene desunto logicamente da una serie di elementi di prova inequivoci, quali anche verbali di assemblee societarie, smentendo in tal modo la apodittica affermazione difensiva sulla mancata prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato.

Le procedure da seguire per legge in tali casi (riduzione e aumento contestuali del capitale, richiesta di messa in liquidazione) sono state azionate troppo tardi dall’imputato – secondo quanto spiegato nella logica ricostruzione operata dalla sentenza della Corte d’Appello – in violazione, cosi’, dell’obbligo di tempestivita’ di cui all’articolo 2482-ter c.c., con cio’ direttamente ricollegandosi l’aggravamento del dissesto a tale ritardo e ad una malcelata volonta’ da parte del ricorrente di tentare un’azzardata ed inutile ulteriore gestione di una societa’, che andava, invece, salvaguardata con le forme di garanzia legislativamente previste in caso di dissesto.

In proposito, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che, in tema di bancarotta, la convocazione dell’assemblea dei soci ex articolo 2447 c.c.. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale rientra tra gli “obblighi imposti dalla legge” la cui inosservanza puo’ dar luogo a responsabilita’ penale dell’amministratore ai sensi dell’articolo 224, comma 1, n. 2, della L. Fall., qualora costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento (Sez. 5, n. 8863 del 9/10/2014, dep. 2015, Varratta, Rv. 263421; Sez. 5, n. 154 del 26/5/2005, dep. 2006, Zanchetta, Rv. 233385; Sez. 5, n. 40581 del 26/9/2002, Bussetti, Rv. 223409).

Con tutte le predette ragioni di fatto e di diritto non si confronta realmente il ricorso proposto dall’imputato, che, invece, si limita a ripercorrere nuovamente gli elementi di prova ed a ribadire la propria personale ricostruzione della vicenda, soprattutto rimarcando la circostanza della sua estraneita’ alla causazione del dissesto negli anni cruciali di formazione (2005-2007) e del suo essersi attivato, a partire da un determinato periodo in poi, per gli adempimenti di cui all’articolo 2482-ter c.c..

Tuttavia, tali circostanze non sono in discussione per la stessa Corte d’Appello che, invece, riconduce i profili di colpevolezza del ricorrente alle ragioni di aggravamento del dissesto per l’improvvida prosecuzione dell’attivita’ societaria, ragioni solo apoditticamente e genericamente oggetto dei riferimenti dell’atto di impugnazione.

Appare evidente, dunque, l’inammissibilita’ del ricorso proposto, sicche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ di una somma in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilita’ per colpa (v. Corte cost. n. 186 del 2000); tale somma, tenuto conto dell’entita’ di detta colpa, deve determinarsi nella misura di Euro 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.