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per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non e’ sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la societa’ controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la societa’ depauperata
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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 20 ottobre 2017, n. 48354
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa 1’08/02/2016 dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Micheli Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. L’08/02/2016, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale della stessa citta’, in data 11/04/2012, nei confronti di (OMISSIS), ritenuto responsabile di delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale; i fatti riguardavano il fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l., dichiarato nel (OMISSIS), societa’ della quale l’imputato era stato amministratore di fatto.
Secondo l’ipotesi accusatoria, nei limiti delle contestazioni su cui era intervenuta la declaratoria di penale responsabilita’, il (OMISSIS) aveva distratto: somme per un ammontare complessivo di 247.000,00 Euro, erogate senza giustificazione ne’ corrispettivo ad un’altra societa’ riconducibile al prevenuto (la “(OMISSIS)” s.a.s.), tra l’aprile 2005 ed il marzo 2006; merce per un valore di oltre 400.000,00 Euro, consegnata nel 2003 alla medesima s.a.s. senza poi pretenderne il pagamento;
– ulteriori 200.000,00 Euro, ancora in favore della “(OMISSIS)” s.a.s., a titolo di presunta remunerazione di servizi e consulenze per gli anni 2004 e 2005, attivita’ da ritenere mai espletate.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), deducendo violazione della L.Fall., articoli 216 e 223, nonche’ vizi della motivazione della sentenza impugnata.
La difesa segnala che le societa’ coinvolte nelle presunte distrazioni erano comunque da considerare facenti parte di un gruppo di imprese unitario, tutte gestite dal (OMISSIS) ed operanti nel settore ortofrutticolo: le consegne di merci o le erogazioni di denaro, pertanto, avrebbero dovuto intendersi operazioni infragruppo, dalle quali anche la s.r.l. ricavava vantaggi. In particolare, provvedendo a ridurre le esposizioni della societa’ in accomandita nei confronti di alcuni istituti di credito, la fallita mirava a non vedere pregiudicata la propria immagine sul mercato, atteso che eventuali procedure esecutive in danno di una delle imprese del gruppo avrebbero certamente avuto ricadute su tutte le altre, almeno in termini di affidamento e credibilita’ del gruppo (OMISSIS) nel suo complesso. Quei pagamenti, in definitiva, avrebbero dovuto intendersi strategici nell’ambito della logica unitaria sopra descritta, propria di tutte le societa’ riconducibili all’imputato.
Analogamente e’ a dirsi per le cessioni di beni, strumentale a consentire alla s.a.s. la prosecuzione dell’attivita’: si tratto’, peraltro, di operazioni reali ed effettive (non gia’ fittizie, come ipotizzato dai giudici di merito su basi prive di certezza), che non si definirono con un fisiologico pagamento solo a causa delle difficolta’ in cui versava l’acquirente.
Nell’interesse del (OMISSIS) si lamentano quindi carenze motivazionali anche in punto di trattamento sanzionatorio, nonche’ la violazione degli articoli 62 – bis e 133 c.p.: ad avviso della difesa, il ricorrente avrebbe meritato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e comunque una pena piu’ mite, visto che agi’ non per fini di arricchimento personale, bensi’ volendo tutelare le varie aziende sopra ricordate. Inoltre, egli aveva ammesso immediatamente le proprie responsabilita’, collaborando con gli inquirenti, sino a chiedere l’applicazione di una pena ex articolo 444 del codice di rito (istanza irragionevolmente respinta, tanto piu’ che la sanzione poi inflitta dai giudici di merito risulta solo di poco superiore).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.
1.1 Le tesi difensive sulla ravvisabilita’, nel caso di specie, di operazioni infragruppo e correlati vantaggi compensativi (anche) per la societa’ fallita non possono condividersi. Vero e’ che – secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle societa’ collegate occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la societa’ fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, si’ da rendere l’operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della societa’” (Cass., Sez. V, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv 234606; v. anche Cass., Sez. V, nn. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, e n. 30333 del 12/01/2016, Falciola); tuttavia, “per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non e’ sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la societa’ controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la societa’ depauperata” (Cass. Sez. V, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv 268675).
Ad esempio, nella fattispecie concreta di cui alla sentenza Falciola, sopra richiamata, vi era stato un trasferimento di risorse da una societa’ controllante, poi fallita, ad una controllata, il cui capitale sociale apparteneva alla prima nella misura dell’87%: le cessioni, a fronte delle circostanze allegate e specificamente documentate dalla difesa, venivano cosi’ a giustificarsi (ove riguardate ex ante) alla luce del regime di benefici fiscali di cui godeva la societa’ controllata nel Paese straniero ove aveva sede. Nella vicenda afferente il (OMISSIS), invece, si e’ dinanzi – per come prospettato dallo stesso ricorrente – solo a due societa’ facenti capo alla medesima persona fisica, entrambe gravate da debiti (il che rende financo problematico, alla luce della disciplina dettata dal codice civile, ravvisare gli estremi di un “gruppo” in senso giuridicamente rilevante): una delle due, a fronte delle piu’ pressanti difficolta’ dell’altra, ne copre in parte le esposizioni, senza neppure segnalare che quelle dazioni fossero strumentali a dare corso ad un piano di rientro unitario.
Il vantaggio compensativo, in altre parole, non puo’ risolversi nella mera ed astratta prospettiva di evitare che la societa’ A subisca un pregiudizio dal perdurare o dall’aggravarsi della crisi della societa’ B, solo perche’ il mercato sa che dietro entrambe vi e’ uno stesso imprenditore: deve, al contrario, derivare da una valutazione economica fondata su base oggettiva ed immediatamente riscontrabile, non potendo certamente costituire il risultato di un semplice spostamento di disponibilita’ fra societa’ di uno stesso gruppo – ammesso che ve ne sia uno – che si trovino tutte in condizioni di difficolta’.
1.2 Quanto alle statuizioni in tema di trattamento sanzionatorio, va ricordato che sia la graduazione della pena che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento delle circostante attenuanti generiche rientrano nella discrezionalita’ del giudice di merito (v. Cass., Sez. 3, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia, nonche’ Cass., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone). Percio’, le relative determinazioni risultano insindacabili in sede di legittimita’, anche qualora si sia posto l’accento sugli elementi ritenuti prevalenti per orientare una dosimetria della pena non orientata sui minimi edittali o valutati ostativi all’applicazione dell’articolo 62 – bis c.p.: situazione che si registra anche nel caso in esame, dove vengono sottolineati sia i precedenti penali del (OMISSIS) (il giudice di primo grado aveva segnalato che uno degli addebiti pregressi doveva considerarsi di identica indole, trattandosi di omesso versamento di contributi previdenziali) che la particolare offensivita’ della condotta, avuto riguardo all’entita’ delle distrazioni in rubrica.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.