Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18773

La polizza fideiussoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38 bis, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata e’ normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta. Ne consegue che, ove una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18773

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. SAJIA Salvatore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21805-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SNC (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SNC (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 75/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il 14/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, con sentenza del 14.2.2015, accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1049/2012. Il Tribunale aveva infatti respinto la domanda proposta dall’Amministrazione finanziaria per la condanna di (OMISSIS) s.p.a. al pagamento di somma entro il massimale garantito, in forza della polizza fideiussoria prestata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38 bis, avuto riguardo all’avviso di accertamento notificato il 19.12.2007 nei confronti di (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) & C. per l’anticipato rimborso IVA richiesto da quest’ultima.

La Corte sarda ha infatti ritenuto che, nella specie, sulla base dell’interpretazione complessiva delle clausole, ex articolo 1363 c.c., la durata della garanzia era collegata al termine previsto per l’accertamento, sicche’ la proroga legislativa di detto termine (per un biennio), nelle more intervenuta ad opera della L. n. 289 del 2002, articolo 10 non poteva che incidere sulla stessa efficacia temporale della garanzia, protraendola automaticamente fino alla nuova scadenza. Al contempo, la Corte ha condannato (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), nonche’ i soci (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), a rimborsare in solido alla Compagnia quanto questa era tenuta a pagare all’Amministrazione, pari ad Euro 25.398,35 oltre accessori.

La Compagnia – frattanto divenuta ” (OMISSIS) s.p.a.” – ricorre per cassazione, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Gli altri intimati non hanno resistito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c. con riferimento alle previsioni del contratto di garanzia di cui alle premesse della polizza fideiussoria come integrate dall’appendice del 10.7.2001 ed agli articoli 1 e 2 della polizza fideiussoria in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato la polizza in discorso, laddove ha escluso autonoma rilevanza alla indicazione del termine finale di durata della garanzia espressamente pattuito (dapprima nel 31.12.2005, e poi nel 3.2.2006), individuando la comune intenzione delle parti contraenti nel fatto che la polizza doveva intendersi mirante a coprire il tempo mancante rispetto alla scadenza del potere di accertamento dell’Ufficio circa la non spettanza dei rimborsi IVA.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c. e segg. con riferimento all’erronea interpretazione dell’articolo 5 delle Condizioni di polizza; violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 1322 c.c. e articoli 1936, 1938, 1939 e 1941 c.c. nella qualificazione della polizza fideiussoria alla stregua di negozio fideiussorio e non di contratto autonomo di garanzia; il tutto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si afferma che – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello – la polizza integri, alla luce della clausola di cui all’articolo 5 (pagamento a prima richiesta e senza eccezioni), contratto autonomo di garanzia e non fideiussione. Pertanto, ogni modificazione normativa inerente la fattispecie sottostante non puo’ automaticamente riverberarsi sull’obbligazione accessoria, che resta immutata, anche riguardo al termine di efficacia.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 38 bis e 57 e succ. modd.; violazione delle disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 20 febbraio 1998, n. 1998/9178 pubblicato in G.U. n. 45 del 24/2/1998 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 146 del 10/6/1998; in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si sostiene che, per determina dirigenziale dell’Amministrazione finanziaria, il testo delle polizze IVA e’ identico per tutte le Compagnie garanti e che inequivocabilmente, nella prassi, si e’ sempre fatto riferimento al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, restando cosi’ smentito l’assunto per cui le parti avrebbero indefettibilmente voluto legare la durata della garanzia a quella dell’obbligazione tributaria.

1.4 – Con il quarto motivo, deducendo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al Decreto Dirigenziale 20 fdebbraio 1998, n. 1998/9178 pubblicato in G.U. n. 45 del 24/2/1998 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 146 del 10/6/1998, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, si sostiene che la Corte non ha minimamente tenuto conto del Decreto Dirigenziale n. 1998/9178 e della circ. Min. finanze n. 146 del 1998, che hanno appunto modificato in termini generali le condizioni di polizza della tipologia in questione.

1.5 – Con il quinto motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c. con riferimento alle previsioni del contratto di garanzia di cui in particolare all’Appendice n. 2 alla polizza a formarne parte integrante del 10/7/2001, conseguente alla richiesta al Concessionario, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, si afferma che la Corte ha violato le norme in tema di ermeneutica anche in relazione all’articolo 2 di appendice di polizza, che estendeva l’efficacia della garanzia al 3.2.2006.

1.6 – Con il sesto motivo, infine, deducendo “violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 10 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 38 bis e 57 nonche’ della L. n. 212 del 2000, articolo 3, comma 3 e dell’articolo 14 disp. gen. dettate in premessa del Codice Civile, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si sostiene che la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che la proroga, operata dalla L. n. 289 del 2002, articolo 10 e’ di carattere eccezionale e successiva al contratto, sicche’ essa non puo’ operare sulla struttura del contratto gia’ in essere.

2.1 – Preliminarmente, si da’ atto che il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata.

3.1 – I primi tre motivi devono essere affrontati congiuntamente, stante la loro intima connessione. Essi sono fondati.

3.2 – Questa Corte, con recentissima pronuncia (Cass. n. 7884/2017), in fattispecie del tutto analoga ha affermato che “La polizza fideiussoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38 bis, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata e’ normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta. Ne consegue che, ove una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione”.

A tale insegnamento, fondato su ampi argomenti cui puo’ senz’altro rinviarsi, si intende dare continuita’, se solo si considera che il contenuto delle polizze in discorso e’ predeterminato in via generale dalla stessa Amministrazione finanziaria, che di esse e’ beneficiaria, come anche correttamente rilevato dall’odierna ricorrente.

Pertanto, tenuto conto che la polizza in questione aveva scadenza fissata per il 3.2.2006 (v. appendice del 10.7.2001, riprodotta in seno al ricorso), e’ di tutta evidenza che la Corte sarda – nel ritenere fondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di far rientrare nella garanzia il rimborso IVA chiesto da (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), benche’ l’avviso di accertamento fosse stato notificato solo il 19.12.2007 – e’ incorsa nella denunciata violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, essendo irrilevante che la L. n. 289 del 2002, articolo 10 abbia prorogato di due anni i termini di accertamento. Nulla infatti autorizza a ritenere – nelle descritte condizioni, che non risultano nella specie derogate – che le parti avessero in realta’ voluto ancorare la garanzia agli stessi termini, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, anziche’ alla scadenza espressamente convenuta; cio’ anche alla luce della natura di contatto autonomo di garanzia della polizza Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 38 bis, piu’ volte affermata da questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 6607/1992; Cass. n. 10188/1998; Cass. n. 5239/2004; Cass. n. 19609/2015, oltre alla gia’ citata piu’ recente pronuncia), ma di cui il giudice d’appello non ha tenuto conto, cosi’ incorrendo anche nella violazione degli articoli 1939 e 1941 c.c..

4.1 – In definitiva, sono accolti i primi tre motivi, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, in altra composizione, che si atterra’ al superiore principio di diritto e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi, assorbiti i restanti; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, in altra composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.