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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 marzo 2017, n. 6484
la titolarita’ del diritto all’indennizzo e’ attribuita, al pari di quanto prevede l’articolo 1689 c.c., in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate; con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’articolo 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 marzo 2017, n. 6484
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11583-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (OMISSIS) S.R.L., in persona del suo procuratore speciale dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4111/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – La (OMISSIS) Ltd., Rappresentanza Generale per l’Italia (OMISSIS) s.r.l. – deducendo di aver affidato, in data 8 aprile 2005, alla (OMISSIS) s.a. il trasporto di un carico di 35 pallets di materiale plastico da consegnarsi in Francia alla (OMISSIS) di (OMISSIS); che, poco dopo la partenza dallo stabilimento della mittente (OMISSIS) s.r.l. in (OMISSIS), 13 palletts rotolavano fuori dal camion adibito al relativo trasporto e andavano distrutti; che gli ulteriori 22 palletts risultavano danneggiati per aver l’autista del camion, giunto nel tardo pomeriggio di venerdi’ 8 aprile 2005 presso lo stabilimento della societa’ mittente e trovatolo chiuso, lasciato incustodito l’automezzo sotto la pioggia sino al lunedi’ successivo – convenne in giudizio la (OMISSIS) s.a. al fine di conseguire, in via di rivalsa, il rimborso delle somme versate (Euro 75.996,28) a titolo di indennizzo a seguito della perdita e dell’avaria del predetto carico di merce, essendo divenuta cessionaria di tutti i diritti risarcitori nei confronti del vettore responsabile del danno.
Nel costituirsi in giudizio la (OMISSIS) s.a. sostenne che la fattispecie fosse regolata dalla Convenzione di Ginevra sui trasporti internazionali (CMR), nonche’ eccepi’ il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la prescrizione del diritto attoreo, la inesistenza della notifica della citazione effettuata tramite fax, il difetto di legittimazione attiva della (OMISSIS) e i limiti di responsabilita’ di esso vettore, oltre a contestare le circostanze allegate dalla stessa attrice in punto di responsabilita’.
L’adito Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con sentenza del maggio 2010, disattese le eccezioni di giurisdizione, di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione, ritenne la responsabilita’ del vettore soltanto in relazione alla perdita del carico caduto dal camion e poi risultato rubato e, quindi, accolse parzialmente la domanda della (OMISSIS), con condanna della (OMISSIS) s.a. al pagamento della somma di Euro 31.802,28, oltre accessori, e delle spese di lite.
2. – Avverso tale decisione interponevano gravame la (OMISSIS) s.a. (in via principale) e la (OMISSIS) Ltd., Rappresentanza Generale per l’Italia (OMISSIS) s.r.l. (in via incidentale); la Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica 12 novembre 2013, rigettava l’impugnazione principale e, in accoglimento di quella incidentale per quanto di ragione, condannava la (OMISSIS) s.a. al pagamento della somma complessiva di Euro 44.098,20, oltre interessi e rivalutazione dal 22 dicembre 2005 al saldo, e delle spese del grado.
2.1. – La Corte territoriale, quanto al motivo di gravame sul difetto di giurisdizione del giudice italiano, osservava, per un verso, che la (OMISSIS) s.a. non aveva specificamente censurato la decisione di primo grado sulla mancata sottoscrizione delle parti delle condizioni generali di contratto e, dunque, dell’impossibilita’ di poter affermare che fossero quelle richiamate nella lettera di vettura, con conseguente applicazione della CMR e infondatezza dell’eccezione di parte convenuta; per altro verso, quanto al profilo dell’eccezione fondata sulla “clausola apposta al rigo 5”, rilevava che essa era stata sollevata solo con la memoria di replica ex articolo 190 c.p.c. e, dunque, era da reputarsi tardiva in forza del principio di cui alla L. n. 218 del 1995, articolo 11.
2.2. – Il giudice di appello, sull’eccezione di inesistenza della notificazione della citazione via fax e su quella di prescrizione del diritto di parte attrice, osservava che la societa’ (OMISSIS) aveva riconosciuto di aver ricevuto la notifica dell’atto di citazione a mezzo del servizio postale (in data 14 aprile 2006) e non aveva contestato di aver ricevuto il fax del 7 aprile 2006, che, seppure non fosse ritenuto come valida notifica, operava come idoneo atto di costituzione in mora con efficacia interruttiva della prescrizione.
Peraltro, la Corte territoriale evidenziava che “la lettera di messa in mora della mittente danneggiata” fosse “successiva al subentro dell’assicurazione nel diritto al risarcimento, considerato che essa e’ del 18 aprile 2005 e che il pagamento dell’indennizzo e la conseguente surroga sono successivi (22 dicembre 2005…), sicche’, tenuto conto anche di tale atto interruttivo, tanto piu’ va escluso che nell’aprile 2006 si fosse compiuta la prescrizione”.
2.3. – Quanto, poi, al motivo sul difetto di legittimazione attiva della (OMISSIS), la Corte di merito, ribadito il principio per cui, in casi di assicurazione contro perdita ed avaria di merci, il destinatario e’ legittimato solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine entro ilo quale sarebbero dovute arrivare, ne abbia chiesto la riconsegna al vettore (Cass., 17 giugno 2013, n. 15107), osservava che, a parte la tardivita’ dell’eccezione sulla durata della polizza sollevata solo con le difese conclusive ed a prescindere che nel contratto si prevedeva il rinnovo annuale tacito, l’azione di surrogazione era fondata anche sull’articolo 1201 c.c., avendo il creditore, nel ricevere il pagamento, provveduto a surrogare la (OMISSIS) in tutti “i propri diritti, ragioni ed azioni derivanti dal danno sopraindicato”.
2.4. – Quanto poi ai gravami (principale ed incidentale) sulla responsabilita’ del vettore per la perdita ed avaria della merce trasportata, la Corte territoriale confermava, anzitutto, la decisione di primo grado in riferimento alla perdita dei pallets caduti dal camion (spettando comunque al vettore di verificare “le opportune cautele per ancorare il carico al mezzo, o di contestare le modalita’ con cui i pallets erano stati impilati e di pretendere una diversa sistemazione”).
In accoglimento dell’appello incidentale per quanto di ragione, il giudice di secondo grado riteneva, poi, il vettore responsabile per il 30% della avaria ai restanti 22 pallets (ascrivendo il rimanente 70% a responsabilita’ della mittente), per aver lasciato “il camion all’aperto per l’intero fine settimana, dopo che con la sua condotta ne aveva cagionato il danneggiamento”.
2.5. – Infine, quanto al motivo di appello sulla liquidazione del danno (ritenuto esorbitante e privo di “valida motivazione, per di piu’ considerato le somme aggiuntive per interessi e rivalutazione monetaria dal 22.12.2005 al saldo e le ingenti spese”), la Corte territoriale osservava che il quantum era stato individuato in base alla “perizie prodotte da entrambe le parti” e provvedeva, comunque, alla esatta quantificazione del danno sia da perdita del carico, sia del danneggiamento (penultimo folio della sentenza, che precede quello contenente il dispositivo).
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la (OMISSIS) s.a. sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS), rappresentanza Generale per l’Italia.
La societa’ ricorrente ha depositato in data 4 novembre 2016 istanza per la rimessione della causa alle Sezioni Unite in ragione del motivo sulla giurisdizione, che e’ stata rigettata dal Primo Presidente Aggiunto; con memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. la ricorrente insiste nella anzidetta richiesta.
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo mezzo e’ denunciato: “Difetto di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria italiana in favore dei giudici francesi nella controversia de qua – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 della Convenzione CMR di Ginevra del 19/05/1995, della L. n. 218 del 1995, articolo 4 della sentenza della Corte Costituzionale n. 428/2000 e della giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione in materia di clausole derogative della giurisdizione”.
La societa’ ricorrente assume l’errore della Corte territoriale nel non aver considerato o, comunque, male interpretato le clausole derogatorie della giurisdizione italiana (favorite anche dal regolamento CE n. 44/2001) contenute nella lettera di vettura e nelle condizioni generali di polizza, violando l’articolo 31 della Convenzione CMR di Ginevra sui fori alternativi, la’ dove, poi, in forza della L. n. 218 del 1995, articolo 4 e della giurisprudenza costituzionale e di legittimita’, non era necessaria l’approvazione per iscritto delle condizioni generali in presenza della sottoscrizione della clausola al rigo 5 della lettera di vettura.
1.1. – Il motivo e’ inammissibile e cio’ esime il Collegio dal dover provvedere in conformita’ all’articolo 374 c.p.c.
Con esso non si censura la portata complessiva della ratio decidendi della sentenza impugnata la quale (cfr. anche sintesi al § 2.1. dei “Fatti di causa”) e’ incentrata sulla mancata presenza di una specifica doglianza in appello sulla statuizione di primo grado in ordine alla mancata prova in ordine alla sottoscrizione delle condizioni generali di contratto di trasporto e, in via comunque dirimente, sulla tardivita’, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 11 (cfr. anche Cass., sez. un., 17 ottobre 2014, n. 22035), delle allegazioni a sostegno del profilo di eccezione inerente alla clausola di cui al rigo 5 della lettera di vettura.
2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “inesistenza ed invalidita’ non sanabile della asserita notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado effettuata via fax il 7/04/2006 e conseguente decadenza dall’azione”, nonche’, sempre in riferimento alla effettuazione della predetta notificazione, la violazione degli articoli 137-151 e del Reg. CE n. 138/2000.
2.1. – Il motivo e’ inammissibile.
Con esso non si censura la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale (cfr. anche sintesi al § 2.2. dei “Fatti di causa”) ha ritenuto irrilevante ai fini della valida instaurazione del contraddittorio in primo grado la notificazione effettuata a mezzo fax, dando invece risalto alla notificazione avvenuta a mezzo posta il 14 aprile 2006, della cui validita’ neppure la societa’ ricorrente (costituitasi in appello in conseguenza di essa) dubita.
3. – Con il terzo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la “intervenuta decadenza dall’azione e prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dall’ (OMISSIS) per decorso del termine annuale previsto dall’articolo 23 CMR e violazione del Regolamento CE n. 1348/2000, oltre che dell’articolo 2951 c.c., comma 1”.
La societa’ ricorrente deduce la inesistenza della notificazione via fax del 7 aprile 2006 o, comunque, la sua irrilevanza in quanto effettuata “ad un’utenza non corrispondente alla (OMISSIS)”, la’ dove anche la successiva notificazione effettuata a mezzo del servizio postale si sarebbe perfezionata per il destinatario (in ragione di tutte le formalita’ previste dal Reg. CE n. 1348/2000), soltanto il 14 aprile 2006, ossia in data successiva alla maturazione del termine prescrizionale, non potendo avere, poi, alcuna rilevanza per l’assicuratore l’atto interruttivo dell’assicurato in data 18 aprile 2005.
3.1. – Il motivo e’ inammissibile, la’ dove anche non fondato.
E’ inammissibile giacche’ non viene censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. § 2.2. dei “Fatti di causa”) la’ dove viene posto in rilievo che la societa’ (OMISSIS) non ha comunque contestato di essere venuta a conoscenza del fax del 7 aprile 2006, quale idoneo atto di costituzione in mora.
E’ comunque infondato la’ dove (invero, genericamente) viene denunciata l’irrilevanza della efficacia interruttiva della lettera inviata alla (OMISSIS) dalla societa’ mittente il 18 aprile 2005, in epoca antecedente al pagamento ed alla surroga, posto che la decisione della Corte di appello e’ armonica rispetto al principio secondo cui, in tema di prescrizione del diritto di surrogazione dell’assicuratore per il pagamento dell’indennita’ all’assicurato danneggiato, rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all’originaria natura del credito e l’assicuratore puo’ giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione (Cass., 23 febbraio 20009, n. 4347).
4. – Con il quarto mezzo e’ denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il difetto di legittimazione attiva dell’ACE, l’inapplicabilita’ degli articoli 1517 e 1689 c.c., l’omesso contraddittorio con il destinatario” e la violazione degli articoli 101 c..p.c. e ss..
La Corte territoriale avrebbe errato, in violazione delle norme indicate in rubrica, a ritenere l’ (OMISSIS) legittimata attivamente all’azione, la’ dove questa sarebbe in ogni caso spettata al destinatario delle merce, ossia la societa’ (OMISSIS), che, dunque, sarebbe dovuta essere evocata in giudizio, anche in ragione della intenzione di assicurato ed assicuratore “di far dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita intercorso con detta (OMISSIS)”. Peraltro, la (OMISSIS) non poteva neppure esercitare la surroga in base alla polizza risalente all’anno 1999 e senza che fosse stata provata la sua proroga, risultando, poi, “una produzione tardiva in appello”.
4.1. – Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.
E’ infondato per quanto concerne il profilo di legittimazione dell’assicuratore del mittente, giacche’, per giurisprudenza ormai consolidatasi, anche in relazione a fattispecie regolata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarita’ del diritto all’indennizzo e’ attribuita, al pari di quanto prevede l’articolo 1689 c.c., in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate; con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’articolo 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass., 14 luglio 2003, n. 10980; Cass., 30 gennaio 2008, n. 2094; Cass., 17 giugno 2013, n. 15107; Cass., 30 gennaio 2014, n. 2075).
E’ inammissibile in riferimento al profilo inerente l’efficacia della polizza assicurativa, mancando ogni specifica censura su entrambe le rationes decidendi esibite dalla sentenza impugnata (cfr. anche sintesi al § 2.3. dei “Fatti di causa”), ossia la tardivita’ dell’eccezione sulla intempestiva produzione della polizza e, comunque in via assorbente, sulla esistenza di un diritto di surrogazione ai sensi dell’articolo 1201 c.c.
5. – Con il quinto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la “assenza di responsabilita’ della (OMISSIS) per il danno lamentato dalla (OMISSIS) con riferimento al trasporto della merce (OMISSIS) e, per contro, responsabilita’ esclusiva di quest’ultima quale mittente che ha provveduto al carico”, nonche’ la violazione dell’articolo 17, nn. 2-4, della CMR, dell’articolo 1693 c.c. e delle condizioni generali del trasporto.
La Corte territoriale, in violazione delle norme e prescrizioni sopra indicate, trascurando le risultanze della perizia eseguita in contraddittorio con le parti e dell’espletata prova testimoniale, avrebbe errato a ritenere che operazioni “di confezionamento e preparazione dei colli – pallets, il loro caricamento sul camion e il loro rizzaggio o fissazione a bordo dello stesso fossero di competenza dell’autista di (OMISSIS)”.
5. – Il motivo e’ inammissibile.
Esso, lungi dal porre in evidenza, anche ai fini del vizio di sussunzione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3 effettivi errores in iudicando del giudice di appello, critica il presupposto accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. sintesi al § 2.4. dei “Fatti di causa”) e secondo una prospettiva – quella della insufficienza ed illogicita’ della motivazione – che non e’ piu’ veicolabile in questa sede tramite il citato articolo 360, n. 5 nella sua vigente formulazione (applicabile ratione temporis per esser stata la sentenza impugnata pubblicata il 12 novembre 2013).
6. – Con il sesto mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la “illegittimita’ e infondatezza del quantum liquidato in sentenza, nonche’ delle voci accessorie e spese”.
La Corte di appello avrebbe errato ad accogliere l’impugnazione incidentale della (OMISSIS) in quanto la “domanda era tardiva essendo stata proposta solo in appello”, ne’ la stessa Ace poteva chiedere il danno da “bagnamento per pioggia” in quanto non ricompreso nel rischio assicurato.
Sarebbe, inoltre, incoerente il giudizio della Corte territoriale per aver ritenuto responsabile il mittente per ben il 70% in ragione del rifiuto di ricoverare il camion nel magazzino e poi affermato la residuale responsabilita’ del vettore.
La ricorrente, in ordine al quantum debeatur, “contesta l’ammontare della somma riconosciuta dal Giudice d’Appello a titolo di risarcimento del danno, dato che la somma liquidata supera l’ammontare effettivo dei danni subiti dalla merce e non e’ sorretta da nessuna valida dimostrazione e motivazione, per di piu’ considerando le somme aggiuntive per interessi e rivalutazione monetaria dal 22/12/2005 al saldo e le ingenti spese legali”.
6. – Il motivo e’ inammissibile in tutta la sua articolazione.
Esso, infatti, e’ poco intelligibile e, comunque, del tutto generico (in assenza di riferimenti puntuali al contenuto degli processuali rilevanti) nell’assumere la tardivita’ della “domanda” in appello della (OMISSIS), in quanto proprio l’assicuratore aveva proposto in primo grado azione di rivalsa per il danno cagionato dal vettore; e’ privo di riferimenti ad una tempestiva e rituale doglianza nei gradi di merito circa la portata della copertura assicurativa (che, dunque, risulta essere censura proposta, inammissibilmente, solo in questa sede);
ripropone le medesime censure sul quantum debeatur avanzate in appello, senza censurare specificamente la motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata in questa sede (cfr. sintesi al § 2.5. dei “Fatti di causa”).
7. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la societa’ ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.