Lo stabilire se l’attribuzione di un certo fatto abbia o no natura diffamatoria; cosi’ come lo stabilire se l’esercizio del diritto di critica superi o meno il limite della continenza verbale, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimita’.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 29 novembre 2017, n. 28494
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1468-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA C.F.(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F.(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) che li rappresentano e difendono;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7418/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2005 la (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), (OMISSIS) ed (OMISSIS), esponendo i seguenti fatti:

(-) il 18 gennaio 2005 il quotidiano “La Repubblica”, edito dalla (OMISSIS) e diretto da (OMISSIS), pubblico’ un articolo a firma del giornalista (OMISSIS), dal titolo: “Caso Sicilia, la (OMISSIS) sconfessa Report”;

(-) in questo articolo l’autore sostenne che:

(–) il 15 gennaio 2005 il canale ” (OMISSIS) Tre” della (OMISSIS) aveva mandato in onda un’inchiesta sulla mafia, dal titolo “La mafia che non spara”, inteso a denunciare l’allarmante livello di infiltrazione nella vita civile ed economica raggiunto dalla criminalita’ organizzata in Sicilia;

(–) tale inchiesta era stata criticata da molti uomini politici, che la ritennero offensiva per la Sicilia;

(–) la (OMISSIS), per compiacere gli uomini politici cui la suddetta inchiesta non ando’ a genio, aveva da un lato “censurato” la trasmissione Report, e dall’altro “prontamente accolto” la richiesta dell’allora presidente della Regione Sicilia, di mandare in onda una trasmissione “riparatrice”, tesa a dimostrare gli aspetti positivi della realta’ sociale ed economica siciliana;

(-) nel suddetto articolo inoltre, espose ancora l’attrice, erano riferiti fatti falsi ed erano contenute affermazioni offensive;

(-) fatti falsi dichiarati dal giornalista consistevano

nell’affermazione che la (OMISSIS) avesse censurato la trasmissione “Report”, e accolto la richiesta “politica” d’una trasmissione riparatrice;

(-) costituivano, invece, affermazioni diffamatore l’avere qualificato l’allora direttore generale della (OMISSIS) come “Spaventapasseri di destra piazzato alla direzione generale della TV pubblica”; l’avere definito la (OMISSIS) “televisione di regime”; l’avere sostenuto che la (OMISSIS) si fosse distinta per “anni di omerta’ televisiva sulla mafia”;

Sulla base’ di tali allegazioni in fatto, la societa’ attrice chiese la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza delle condotte sopra descritte: del giornalista, ai sensi dell’articolo 2043 c.c.; del direttore responsabile, ai sensi dell’articolo 57 c.p., oltre che per concorso diretto nella diffamazione; e dell’editore ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 11.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza 25 marzo 2008 n. 6339, rigetto’ la domanda, ritenendo sussistente l’esimente del legittimo esercizio del diritto di critica.

3. La sentenza venne appellata dai soccombenti.

Con sentenza 2 dicembre 2014 n. 7418 la Corte d’appello di Roma rigetto’ il gravame, ritenendo che:

(-) nel proprio articolo, (OMISSIS) aveva semplicemente espresso delle proprie opinioni, e dunque esercitato il diritto di critica;

(-) era irrilevante accertare se davvero il direttore generale della (OMISSIS) avesse o meno biasimato l’inchiesta sulla mafia, ed ordinato una trasmissione “riparatrice”, perche’ l’attribuzione di questi fatti non costituiva una diffamazione;

(-) le espressioni usate nell’articolo scritto da (OMISSIS) e pubblicato da “La Repubblica” erano fortemente critiche, ma rispettose del requisito della “continenza verbale”.

4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria

Hanno resistito con un controricorso unitario la (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso la (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 21 Cost.; articoli 51, 57 e 595 c.p.; articoli 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c.; L. 8 febbraio 1948, n. 479, articoli 11 e 12.

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realta’ tre censure tra loro connesse, cosi’ riassumibili:

(a) il giornalista (OMISSIS), nel proprio articolo, dapprima attribui’ alla (OMISSIS) ed al suo direttore generale due fatti falsi (avere censurato la trasmissione Report, ed avere ordinato una trasmissione “riparatrice”); quindi critico’ aspramente la (OMISSIS) ed il suo direttore per avere commesso questi fatti falsamente loro attribuiti; pertanto la Corte d’appello, nell’escludere la responsabilita’ dei convenuti per tali condotte, aveva violato il principio per cui non e’ consentito attribuire falsamente a taluno una certa condotta, e poi criticarlo per avere tenuto quella condotta;

(b) erro’ la Corte d’appello nel ritenere che le condotte (falsamente) attribuite alla (OMISSIS) ed al suo direttore generale non avessero valenza diffamatoria: infatti biasimare una trasmissione d’inchiesta che sveli le trame della criminalita’ organizzata, ed ordinare una trasmissione intesa a dimostrare il bello ed il buono della Sicilia, sono condotte non coincidenti coi doveri di una azienda che deve garantire la liberta’ d’informazione;

(c) infine, erro’ la Corte d’appello nel ritenere che le espressioni usate da (OMISSIS) non valicassero il limite della continenza verbale: in particolare, l’espressione “spaventapasseri” rivolta al direttore generale della (OMISSIS); e le espressioni “televisione di regime” e “omerta’ televisiva”, rivolte all’azienda televisiva, erano state erroneamente ritenute lecite dalla Corte d’appello, la quale le considero’ in modo avulso dal contesto nel quale erano inserite.

1.2. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per tre ragioni: sia ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c.; sia per difetto di “autosufficienza”; sia perche’ non prospetterebbe vere e proprie violazioni di legge.

La prima eccezione e’ infondata, in quanto per un verso la fattispecie concreta oggi all’esame di questa Corte presenta una sua specificita’ (se sia o no “diffamazione” attribuire ad una emittente televisiva pubblica intenti autocensori); per altro verso la ricorrente ha articolato compiute deduzioni in punto di diritto, le quali non possono essere superate col mero richiamo ai precedenti giurisprudenziali.

La seconda eccezione e’ infondata, in quanto la prima censura dell’unico motivo di ricorso prospetta un errore di diritto: ovvero se sia consentito criticare taluno, per condotte che gli siano falsamente attribuite dallo stesso autore della critica: e rispetto a tale questione non vi e’ alcuna necessita’, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, di trascrivere il testo dello scritto che si assume diffamatorio, come sostenuto dai controricorrenti.

La terza eccezione e’ fondata limitatamente al secondo ed al terzo profilo di censura contenuto nel ricorso, come meglio si dira’ tra breve.

1.3. Le prima censura in cui l’unico motivo di ricorso si articola e’ infondata.

La ricorrente e’ nel vero quando sostiene che qualunque critica, per essere legittima, deve avere una base fattuale veritiera (ex multis, tra le piu’ recenti, Sez. 1, Sentenza n. 22042 del 31/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011). Tuttavia nel caso di specie i fatti posti a fondamento della critica contenuta nell’articolo oggetto del contendere furono oggettivamente veri: non e’ infatti in discussione tra le parti che la trasmissione “La mafia che non spara” fu aspramente criticata da uomini politici; ne’ che pochi giorni dopo tali piccate reazioni la (OMISSIS) mando’ in onda una seconda trasmissione dedicata alla Regione Sicilia, questa volta pero’ intesa a celebrarne i progressi.

Questi furono i fatti riferiti, e furono fatti veri. Lo stabilire poi chi decise di mandare in onda la seconda trasmissione; per quali fini; se vi fu o no una pressione politica; se la (OMISSIS) e la sua direzione generale fossero sensibili o refrattari a tali pressioni, tutto cio’ formo’ oggetto di mere congetture e supposizioni dell’autore dell’articolo. Congetture e supposizioni che, in quanto tali, costituiscono opinioni la cui libera manifestazione rappresenta esercizio del diritto di critica.

La Corte d’appello, in definitiva, non ha affatto violato il principio per cui l’esercizio del diritto di critica deve fondarsi su fatti veri.

1.4. Inammissibili sono invece, come accennato, la seconda e la terza delle censure in cui l’unico motivo di ricorso si articola.

Lo stabilire se l’attribuzione di un certo fatto abbia o no natura diffamatoria; cosi’ come lo stabilire se l’esercizio del diritto di critica superi o meno il limite della continenza verbale, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimita’.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2.

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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Avv. Umberto Davide

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