il brevetto per modelli e disegni ornamentali tutela la nuova linea estetica e ornamentale conferita ad un determinato prodotto industriale, e che, pertanto, oggetto della tutela non e’ la forma in se’, astrattamente considerata, ovvero quale espressione artistica, bensi’ la forma inscindibile dal prodotto industriale che essa distingue in quanto portatrice di una funzione estetica dalla quale deriva uno specifico valore di mercato del bene. Da tale principio si desume che vadano privilegiati i dati testuali risultanti da cio’ che e’ stato oggetto di registrazione, rispetto alla quale non si puo’ parlare di una sorta di archetipo,, suscettibile di proliferazioni fattuali ad esso riconducibili. Proprio questa e’ una delle caratteristiche del disegno o modello di utilita’, quale protezione minore rispetto all’idea forte” brevettuale.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|23 giugno 2022| n. 20234

Data udienza 8 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. G. – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3801/2018 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2022 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 19 gennaio 2017, in accoglimento dell’appello principale e disatteso l’appello incidentale, ha – dopo avere confermato il rigetto della domanda di nullita’ del modello italiano n. (OMISSIS), di titolarita’ di (OMISSIS), proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. – respinto le domande di contraffazione, risarcimento del danno da concorrenza sleale ed inibitoria proposte contro la (OMISSIS) s.p.a., ordinando la pubblicazione del dispositivo a cura del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l., licenziataria del modello.

La corte territoriale ha premesso che l’ambito di protezione di un modello registrato e’ dato esclusivamente dall’oggetto della registrazione, nella specie costituita dal modello multiplo n. (OMISSIS), composto da sei specifici modelli, dei quali sono stati depositati in giudizio i disegni e le fotografie (come doc. 7).

Ha precisato che il modello multiplo dell’arch. (OMISSIS) si articola in sei disegni, accomunati dalla trasparenza del copriwater, con l’inserimento all’interno di oggetti (pasta, spighe, conchiglie, lettere, caramelle e schegge) ed ha escluso che i copriwater commercializzati dalla (OMISSIS) s.p.a. costituiscono contraffazione del modello predetto: ha rilevato, infatti, che sussiste per entrambi una struttura trasparente con inserimento di vari tipi di oggetti, ma gli elementi caratteristici sono diversi, in quanto quelli propri del modello sono la forma del sedile, l’inglobamento di oggetti decorativi visibili in trasparenza e di un solo tipo, la distribuzione diffusa e regolare anche nel coperchio; invece, gli oggetti commercializzati da parte avversa sono si’ trasparenti, ma hanno elementi decorativi del tutto diversi e sono inseriti solo nel sedile e non nel coperchio; ed ha disatteso il motivo di appello incidentale, con il quale l’arch. (OMISSIS) e la licenziataria (OMISSIS) s.r.l. avevano dedotto non potersi restringere la tutela ai sei disegni, sopra menzionati ed indicati nei modelli registrati. Ha concluso, pertanto, per una diversa impressione generale dei prodotti rispetto ai modelli registrati.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Le parti hanno depositato la memoria di cui all’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo, avendo la corte territoriale omesso di porre a confronto i prodotti delle parti, limitandosi al solo confronto con i sei disegni del modello (OMISSIS), quando invece la (OMISSIS) s.r.l. non ha commercializzato unicamente i sei copriwater oggetto del modello (OMISSIS), ma decine di varianti ulteriori, che sono stati ripresi pedissequamente dalla (OMISSIS) s.p.a. Inoltre, la corte del merito ha menzionato l’effetto sull’utilizzatore informato” avendo discorso di “impressione generale”, categoria propria della contraffazione del modello ex articolo 41 c.p.i., invece di quelle del “consumatore medio” e della “impressione complessiva”, unico requisito essendo il rischio di confusione per il medesimo, ai sensi dell’articolo 2598 c.c..

Con il secondo motivo, deduce la falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c., comma 1, n. 1, perche’, qualora si ritenga non sussistere il predetto vizio di omesso esame, comunque e’ violata la citata disposizione, dovendo l’accertamento dell’effetto confusorio procedere dal confronto non con i soli sei disegni, ma con tutti i prodotti della (OMISSIS) s.r.l.: sia sul piano quantitativo, perche’ questi ultimi sono ben piu’ numerosi e vari rispetto agli originari sei, riprendendo quel concetto in varianti degli oggetti inclusi; sia sul piano qualitativo, perche’ la corte ha applicato le categorie proprie della contraffazione di modello, considerando la percezione di un utilizzatore informato.

Con il terzo motivo, deduce la falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c., comma 1, n. 3, perche’ la corte ha escluso la violazione del precetto, sulla base del medesimo errore di aver operato un confronto solo parziale.

2. – I tre motivi, ora sotto l’egida del vizio di omesso esame, ora sotto quella della violazione di legge ex articolo 2598 c.c., comma 1, nn. 1 e 3, tendono al rilievo del medesimo vizio della decisione impugnata: l’avere essa condotto il confronto tra i prodotti, ma considerando solo i sei disegni del modello c.d. (OMISSIS) e non tutti i prodotti della (OMISSIS) s.r.l..

Ora, la corte d’appello ha esordito, in critica alla decisione del tribunale ed alla tesi perorata dagli appellati, proprio con la premessa secondo cui: “L’ambito di protezione di un modello registrato deve essere desunto esclusivamente dall’oggetto della registrazione”: sulla base di tale premessa essa ha proceduto all’analisi ed al confronto con i soli copriwater relativi ai sei disegni, prodotti in atti, oggetto del modello multiplo registrato dall’arch. (OMISSIS).

2.1. – Tale affermazione non e’ stata censurata nella sua esattezza giuridica, non avendone gli appellanti contestato il fondamento in diritto.

Ne deriva l’inammissibilita’ dei motivi, che non colgono la ratio decidendi e non la attaccano.

Del resto, questa Corte ha gia’ affermato che il brevetto per modelli e disegni ornamentali tutela la nuova linea estetica e ornamentale conferita ad un determinato prodotto industriale, e che, pertanto, oggetto della tutela non e’ la forma in se’, astrattamente considerata, ovvero quale espressione artistica, bensi’ la forma inscindibile dal prodotto industriale che essa distingue in quanto portatrice di una funzione estetica dalla quale deriva uno specifico valore di mercato del bene (Cass. 2 settembre 1997, n. 8400; v. pure Cass. 21 gennaio 2009, n. 1570; Cass. 15 gennaio 20:L8, n. 762).

Da tale principio si desume che vadano privilegiati i dati testuali risultanti da cio’ che e’ stato oggetto di registrazione, rispetto alla quale non si puo’ parlare di una sorta di archetipo,, suscettibile di proliferazioni fattuali ad esso riconducibili. Proprio questa e’ una delle caratteristiche del disegno o modello di utilita’, quale protezione minore rispetto all’idea forte” brevettuale.

2.2. – A cio’ si aggiunga che la corte del merito ha evidenziato le differenze non basandosi affatto sull’unico elemento del tipo di oggetto utilizzato per la decorazione, ma precisando che l’effetto complessivo e’ adeguatamente diverso, in forza di altri elementi differenziatori, da essa esaminati analiticamente, ma in vista dell’effetto complessivo sul consumatore.

Infatti, la sentenza impugnata ha accertato un elemento comune – la struttura trasparente recante l’inserimento di vari tipi di oggetti ma ha evidenziato poi che tutti gli altri “elementi caratteristici” sono diversi, in quanto: a) quelli propri degli odierni ricorrenti, di cui al modello, sono la forma del sedile, l’inglobamento di oggetti decorativi visibili in trasparenza e di un solo tipo, la distribuzione diffusa e regolare anche nel coperchio; b) viceversa, quelli di parte avversa non solo hanno elementi decorativi del tutto diversi (aspetto su cui si appuntano le critiche dei ricorrenti), ma sono inoltre inseriti solo nel sedile e non nel coperchio.

Concludendo cosi’ la corte per un giudizio di fatto circa la diversa impressione d’insieme dei prodotti.

Tali ulteriori elementi ed il giudizio finale restano, dunque, idonei a sostenere, all’esito del compiuto giudizio sul fatto qui non ripetibile, la decisione adottata.

2.3. – E’, inoltre, infondata la critica contenuta nel primo motivo pur volendo trascurare il mero richiamo al vizio non pertinente di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – di errata applicazione del criterio guida al giudizio confusorio, dal momento che la corte del merito, indipendentemente dall’uso della parola “generale” o “complessiva”, si e’ posta proprio il quesito se, dal punto di vista di un consumatore medio, l’effetto visivo dei prodotti fosse o no coincidente: e lo ha risolto in senso negativo, all’esito dell’apprezzamento di fatto ad essa riservato.

Il giudizio di confondibilita’, ai fini dell’accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale, vietati dall’articolo 2598 c.c., va condotto sulla base di una valutazione sintetica dei singoli elementi, che, dopo la ricognizione, vanno considerati nel loro complesso e ponendosi dal punto di vista del consumatore medio di quel genere di prodotto, la cui attenzione si ferma, innanzitutto, sul complessivo aspetto formale del prodotto stesso, piuttosto che su singoli particolari: e tale e’ l’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata.

La corte territoriale ha condotto dunque i suoi accertamenti in modo conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui, in tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l’esistenza della fattispecie della confondibilita’ tra prodotti per imitazione servile, e’ necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore e’ l’importanza merceologica di un prodotto, tanto piu’ la scelta puo’ essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziche’ da dati che richiedano un’attenzione riflessiva, e considerando altresi’ che il divieto di imitazione servile tutela l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente (fra le altre, Cass. 19 dicembre 2008, n. 29775; v. pure Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass. 21 novembre 1998, n. 11795).

E la sentenza impugnata ha concluso il suo giudizio, reputando una “visibile differenziazione” dei copriwater (OMISSIS) s.p.a. rispetto a quelli degli odierni ricorrenti, giudizio certamente qui non ripetibile.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Da’ atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, se dovuto.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.