Corte di Giustizia dell’Unione europea Sentenza 28 novembre 2017, n. 514/16

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida.

Corte di Giustizia dell’Unione europea Sentenza 28 novembre 2017, n. 514/16
Integrale

SENTENZA DELLA CORTE

Grande Sezione

28 novembre 2017

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente avvenuto presso un’azienda agricola – Incidente che coinvolge un trattore agricolo fermo ma con il motore acceso al fine di azionare una pompa per lo spargimento di erbicida»

Nella causa C-514/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d’appello di Guimarães, Portogallo), con decisione del 23 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2016, nel procedimento

Is. Ma. Pi. Vi. Ro. de An.,

Fa. da Si. Ro. de An.

contro

Jo. Ma. Pr. Sa.,

Cr. Ag. Se. – Companhia de Se. de Ra. Re. SA,

Jo. Ol. Pi.,

LA CORTE

Grande Sezione

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešic, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C.G. Fernlund e C. Vajda, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), C. Toader, M. Safjan, D. Šváby e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: Y. Bo.

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per I.M. Pi. Vi. Ro. de An. e F. da Si. Ro. de An., da L. Fe., advogado;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e S. Jaulino, in qualità di agenti;

– per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

– per l’Irlanda, da L. Williams, G. Hodge, M. Browne e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da C. To., SC, G. Gi., BL, e J. Bu., BL;

– per il governo spagnolo, da V. Ester Casas, in qualità di agente;

– per il governo lettone, da I. Kucina e G. Bambane, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, da G. Brown, in qualità di agente, assistita da A. Ba., barrister;

– per la Commissione europea, da M. França e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Is. Ma. Pi. Vi. Ro. de An. e il sig. M. Fa. da Si. Ro. de An. (in prosieguo, congiuntamente: i «coniugi Ro. de An.») e, dall’altra parte, il sig. Jo. Ma. Pr. Sa., la Cr. Ag. Se. – Companhia de Se. de Ra. Re. SA (già Ru. Se.- Companhia de Se. SA; in prosieguo: la «CA Se.») e il sig. Jo. Ol. Pi., relativa alla condanna dei coniugi Ro. de An. al risarcimento dei danni subiti dal sig. Pr. Sa. in ragione del decesso di sua moglie a seguito di un incidente che ha coinvolto un trattore agricolo, avvenuto nell’azienda agricola presso la quale ella lavorava.

Contesto normativo

3 La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), ha abrogato la prima direttiva. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, a quest’ultimo rimane applicabile la prima direttiva.

4 L’articolo 1 della prima direttiva così recitava:

«Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

1. veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;

(…)».

5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».

6 L’articolo 4 della suddetta direttiva così prevedeva:

«Ogni Stato membro può derogare al disposto dell’articolo 3:

(…)

b) per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da questo Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7 I coniugi Ro. de An. possiedono un’azienda agricola sita a Sabrosa (Portogallo).

8 La moglie del sig. Pr. Sa., la sig.ra Ma. Al., era impiegata dai suddetti coniugi come lavoratrice agricola a tempo parziale. In tale qualità, era sottoposta agli ordini, alle direttive e al controllo dei coniugi Ro. de An..

9 Il 18 marzo 2006, la sig.ra Al. irrorava erbicida ai piedi della vigna del vigneto dei coniugi Ro. de An., su un terreno in pendenza e terrazzato.

10 L’erbicida era contenuto in un bidone polverizzatore fissato e sospeso alla parte posteriore di un trattore agricolo (in prosieguo: il «trattore in questione»). Quest’ultimo era fermo, su una pista sterrata in piano, ma il suo motore era acceso al fine di azionare la pompa per la polverizzazione dell’erbicida. Il peso di detto trattore, le vibrazioni del motore e della pompa irroratrice del polverizzatore nonché l’utilizzo, ad opera in particolare della sig.ra Al., del tubo di trasmissione dell’erbicida, che usciva dal bidone, combinati alla forte pioggia che cadeva quel giorno, provocavano uno smottamento del terreno che trascinava il trattore. Quest’ultimo cadeva da una terrazza all’altra e si capovolgeva, raggiungendo i quattro dipendenti intenti a spruzzare l’erbicida sulle vigne situate più in basso. La sig.ra Al. veniva colpita e schiacciata dal trattore in questione, circostanza che ha causato il suo decesso.

11 Il trattore in questione era immatricolato a nome della sig.ra Na. Mo. da Si. Pi., moglie del sig. Ol. Pi.. Quest’ultimo dirigeva la fattoria dei coniugi Ro. de An. ed era, a tal titolo, il superiore gerarchico della sig.ra Al..

12 La sig.ra Mo. de Si. Pi. aveva sottoscritto con la CA Se. un contratto di assicurazione relativo al settore «trattori e macchine agricole».

13 La sig.ra Pi. Vi. Ro. de An. aveva sottoscritto con un’altra compagnia assicurativa un contratto che copriva la sua responsabilità per gli incidenti sul lavoro. Quest’ultima compagnia ha pagato un indennizzo al sig. Pr. Sa., vedovo della sig.ra Al., per i danni materiali risultanti dall’incidente che ha causato la morte di quest’ultima.

14 Il sig. Pr. Sa., inoltre, intentava un’azione in giustizia volta a ottenere la condanna in solido dei coniugi Ro. de An., del sig. Ol. Pi. e della sig.ra Mo. de Si. Pi., nonché della CA Se., nell’ipotesi in cui tale compagnia fosse tenuta a coprire un sinistro di questo tipo, al risarcimento del danno non patrimoniale risultante dall’incidente.

15 Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso del sig. Pr. Sa.. Tale giudice condannava in solido il sig. Ol. Pi. e i coniugi Ro. de An. al versamento di una parte delle somme reclamate, mentre respingeva il ricorso nella parte in cui esso era rivolto contro la sig.ra Mo. de Si. Pi. e la CA Se., in ragione del fatto che il trattore in questione non era stato coinvolto in un incidente stradale, oggetto di copertura assicurativa per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (in prosieguo: l’«assicurazione obbligatoria»), poiché tale sinistro non era avvenuto in occasione di un utilizzo del trattore in questione come mezzo di circolazione.

16 I coniugi Ro. de An. hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d’appello di Guimarães, Portogallo), sostenendo che l’incidente di cui era rimasta vittima la sig.ra Al. era intervenuto mentre il trattore in questione veniva utilizzato per un lavoro agricolo, di modo che esso deve essere coperto dal contratto di assicurazione sottoscritto dalla sig.ra Mo. de Si. Pi., indipendentemente dal fatto che tale macchina fosse ferma, parcheggiata o in circolazione sulla pista sterrata dell’azienda dei coniugi Ro. de An.. Il sig. Ol. Pi., che ha parimenti proposto un ricorso contro suddetta sentenza, ha affermato in particolare che il contratto di assicurazione concluso con la CA Se. copre la responsabilità civile per i danni causati dagli attrezzi agricoli fissati al veicolo assicurato e causati dall’impiego di quest’ultimo.

17 Il giudice del rinvio osserva che la sentenza di primo grado è conforme alla giurisprudenza del Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) secondo la quale, per qualificare un evento come «incidente stradale», il veicolo coinvolto nel sinistro deve essere in movimento nel momento in cui tale sinistro si verifica e i danni subiti dai terzi devono risultare da tale movimento.

18 Quest’ultimo giudice avrebbe ritenuto in una sentenza del 17 dicembre 2015, pronunciata in una causa relativa a una fattispecie in cui il trattore agricolo all’origine dell’incidente mortale era fermo nel momento in cui tale incidente si verificava, mentre soltanto la trebbiatrice fissata a tale trattore era in funzione, che, poiché, da un lato, detto trattore non stava circolando o non era utilizzato a tal fine e, dall’altro, la sua unica funzione, al momento del sinistro, consisteva nell’azionare la trebbiatrice, siffatto incidente non poteva essere qualificato come «incidente stradale».

19 Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che nella sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk (C-162/13, EU:C:2014:2146), relativa ad una manovra in retromarcia effettuata da un trattore agricolo, la Corte ha statuito che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Le circostanze della causa all’origine della citata sentenza permetterebbero di ritenere che la funzione abituale di un veicolo sia quella di essere in movimento.

20 La Corte, tuttavia, non si sarebbe ancora pronunciata sulla questione se nella nozione di «circolazione dei veicoli» rientri anche l’utilizzo di un veicolo in quanto macchina generatrice di una forza motrice, senza tuttavia che ne derivi lo spostamento dello stesso.

21 Orbene, esisterebbero dei veicoli «misti», che possono essere utilizzati sia come mezzi di trasporto sia come semplici macchine generatrici di forza motrice e che potrebbero causare, in quanto tali, danni a terzi non soltanto quando sono in movimento, ma anche allorché sono utilizzati da fermi, in quanto macchine generatrici di forza motrice.

22 Il giudice del rinvio si domanda quindi se, considerato l’obiettivo di tutela delle vittime perseguito dalla normativa dell’Unione relativa all’assicurazione obbligatoria nonché la necessità di garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, sia giustificato escludere dalla nozione di «circolazione dei veicoli» il caso di un veicolo fermo, utilizzato per la sua funzione abituale di macchina generatrice di forza motrice destinata all’esecuzione di un altro lavoro, allorché tale utilizzo possa provocare incidenti gravi, perfino mortali.

23 Alla luce di quanto sopra, il Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d’appello di Guimarães) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1 Se l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] si applichi all’uso di veicoli in qualsiasi luogo, pubblico o privato, solamente nei casi in cui siano in movimento o anche qualora siano fermi ma con il motore acceso.

2) Se la suddetta nozione di “circolazione dei veicoli”, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [menzionata direttiva], ricomprenda il caso di un trattore agricolo fermo su una strada sterrata pianeggiante di un’azienda agricola, consuetamente impiegato nello svolgimento di lavori agricoli (applicazione di erbicida all’interno di un vigneto tramite polverizzazione), con il motore in funzione per azionare la pompa del bidone contenente l’erbicida e che, in tali circostanze, in seguito a uno smottamento causato dal connubio dei seguenti fattori:

– peso del trattore,

– vibrazione causata dal motore del trattore e dalla pompa di uscita della polverizzatrice incassata nella parte posteriore del trattore,

– forti piogge,

si è rovesciato su quattro operai che stavano effettuando tale operazione nei terrazzamenti inferiori, provocando il decesso di un’operaia che teneva il tubo con cui veniva effettuata la polverizzazione.

3 In caso di risposta affermativa alle due questioni pregiudiziali di cui sopra, se questa interpretazione della nozione “circolazione dei veicoli” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] osti a una normativa nazionale (articolo 4, paragrafo 4, del [Decreto-Lei n. 291/2007 que aprova o regime do sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel (decreto legge n. 291/2007 recante adozione del regime del sistema di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria per gli autoveicoli), del 21 agosto 2007 (in prosieguo: il “decreto legge n. 291/2007”)] che esclude l’obbligo di assicurazione previsto al suddetto articolo 3, paragrafo 1, [di tale direttiva] nei casi in cui i veicoli siano utilizzati per scopi meramente agricoli o industriali».

24 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 18 aprile 2017, l’Irlanda ha chiesto, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che la Corte si riunisca in Grande Sezione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

25 Con le questioni prima e seconda, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore, che era fermo su una pista sterrata di un’azienda agricola e con il motore acceso per azionare la pompa di un polverizzatore di erbicida fissato su tale trattore, è stato travolto da uno smottamento del terreno provocato dalla combinazione di molteplici fattori, vale a dire il peso del trattore stesso, le vibrazioni del suo motore e della pompa, nonché le forti piogge, con conseguente decesso di una persona che lavorava presso detta azienda.

26 Tali questioni si fondano sulla premessa che il contratto di assicurazione, citato al precedente punto 12, sottoscritto dalla sig.ra Mo. de Si. Pi. e relativo al trattore in questione, ha per oggetto la copertura della responsabilità civile legata alla sola circolazione di detto trattore. Sulla base di tale premessa, il giudice del rinvio si domanda se la situazione descritta al punto precedente possa, o meno, essere qualificata come incidente legato alla circolazione del veicolo in questione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva.

27 Ciò detto, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

28 Occorre rilevare, innanzitutto, che un trattore agricolo, come quello in questione, rientra nella nozione di «veicolo», di cui all’articolo 1, punto 1, della suddetta direttiva, in quanto esso corrisponde ad un «autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata».

29 Al riguardo, va rammentato che tale definizione prescinde dall’uso attuale o potenziale del veicolo in questione. Pertanto, il fatto che un trattore possa, in determinate circostanze, essere utilizzato come macchina agricola non ha alcuna incidenza sulla constatazione che un tale veicolo risponde alla nozione di «veicolo» di cui all’articolo 1, punto 1, della prima direttiva (sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, punto 38).

30 Emerge, peraltro, dal fascicolo depositato presso la Corte che il trattore in questione staziona abitualmente nel territorio di uno Stato membro e che non è oggetto di alcuna deroga adottata in applicazione dell’articolo 4 di tale direttiva.

31 Per quanto riguarda la nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, occorre ricordare che tale nozione non può essere nella disponibilità dei singoli Stati membri, ma costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata tenendo conto, in particolare, del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, punti 41 e 42).

32 A tal proposito, la prima direttiva fa parte di una serie di direttive che hanno progressivamente precisato gli obblighi degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli. Dal preambolo della prima e della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), emerge che tali direttive sono dirette, da un lato, ad assicurare la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficeranno di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Ambrósio Lavrador e Olival Fe. Bonifácio, C-409/09, EU:C:2011:371, punto 23; del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, C-300/10, EU:C:2012:656, punto 26, nonché del 4 settembre 2014, Vnuk, -162/13, EU:C:2014:2146, punto 50).

33 L’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria lascia peraltro emergere che detto obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, punti da 52 a 55).

34 La Corte ha statuito in tale contesto, in sostanza, che l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che la sua nozione di «circolazione dei veicoli» non è limitata ad ipotesi di circolazione stradale, vale a dire la circolazione sulla pubblica via, ma che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, punto 59).

35 Dalle suesposte considerazioni risulta, da un lato, che la portata della nozione di «circolazione dei veicoli» non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo è utilizzato.

36 Nessuna disposizione delle direttive relative all’assicurazione obbligatoria, peraltro, pone limiti all’estensione dell’obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende garantire alle vittime degli incidenti causati da autoveicoli, ai casi in cui tali veicoli sono utilizzati su determinati terreni o su determinate strade.

37 Dall’altra parte, occorre sottolineare che gli autoveicoli di cui all’articolo 1, punto 1, della prima direttiva, indipendentemente dalle loro caratteristiche, sono destinati a servire abitualmente come mezzi di trasporto.

38 Se ne deduce che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto.

39 A tal proposito, la circostanza che il veicolo coinvolto nell’incidente fosse fermo nel momento in cui quest’ultimo si è verificato non esclude, di per sé, che l’uso di tale veicolo in quel momento potesse rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva. La questione se il motore fosse o meno acceso nel momento in cui si è verificato l’incidente non è peraltro determinante a tal riguardo.

40 Detto ciò, trattandosi di veicoli che, al pari del trattore in questione, sono destinati, oltre che al loro uso abituale come mezzi di trasporto, ad essere utilizzati, in determinate circostanze, come macchine da lavoro, è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, detto veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione.

41 Nel caso di specie, emerge dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui è stato coinvolto, il trattore in questione era utilizzato come generatore della forza motrice necessaria ad azionare la pompa di polverizzazione d’erbicida, di cui era munito, al fine di spargere tale erbicida sui ceppi di vite di un’azienda agricola. Con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta pertanto che un uso simile è principalmente collegato alla funzione del suddetto trattore in quanto macchina da lavoro e non in quanto mezzo di trasporto e, di conseguenza, non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva.

42 Alla luce delle considerazioni svolte, si deve rispondere alle questioni prima e seconda che l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida.

Sulla terza questione

43 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come l’articolo 4, paragrafo 4, del decreto legge n. 291/2007, che esclude dall’obbligo di assicurazione la responsabilità civile risultante da l’utilizzo di veicoli impiegati «per scopi meramente agricoli o industriali».

44 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, la Corte può rifiutare di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C-416/16, EU:C:2017:574, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

45 Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, l’incidente che ha causato il decesso della sig.ra Al. si è verificato il 18 marzo 2006, quindi più di un anno prima dell’adozione del decreto legge n. 291/2007.

46 Orbene, dal fascicolo depositato presso la Corte non risulta che tale decreto legge produca effetti retroattivi o che la regola prevista all’articolo 4, paragrafo 4, di quest’ultimo sia altrimenti applicabile al procedimento principale. Il giudice del rinvio non ha fornito, in effetti, alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali esso ritiene che, in tale contesto, una risposta alla terza questione pregiudiziale sia necessaria per permettergli di dirimere la controversia sottopostagli.

47 Emerge, inoltre, dalla risposta scritta del governo portoghese a un quesito posto dalla Corte che ai fatti di cui al procedimento principale era applicabile ratione temporis non il decreto legge n. 291/2007, ma il Decreto-Lei n. 522/85 – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (decreto legge n. 522/85 relativo all’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), del 31 dicembre 1985, come modificato.

48 In tale contesto, la terza questione appare manifestamente ipotetica e, pertanto, irricevibile.

Sulle spese

49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida.

 

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Avv. Umberto Davide

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