L’attivita’ di merchandising e’ la pratica di utilizzare un “brand” o l’immagine di un prodotto noto per venderne un altro, ovvero consiste nell’insieme di attivita’ e di azioni aventi lo scopo di promuovere la vendita di una determinata linea di prodotti, o anche di un solo prodotto, una volta che lo stesso sia stato inserito nell’assortimento di un altro punto vendita. Si tratta dunque di attivita’ ben distinte dal contratto di agenzia e dunque, salva diversa pattuizione (nella specie neppure dedotta), da remunerarsi separatamente.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 26 gennaio 2017, n. 1998

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16258-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/02/2011 R.G.N. 188/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/11/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti; rigetto del settimo e dell’ottavo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Treviso, il signor (OMISSIS) ha esposto: – di avere svolto attivita’ di agente plurimandatario in favore della (OMISSIS) s.r.l. dal mese di ottobre 2005, poi proseguito, a seguito di cessione d’azienda, in favore di (OMISSIS) s.p.a.; – che con lettera del 15.12.04, la societa’ mandante aveva comunicato una riduzione superiore al 20% del valore delle provvigioni riferite all’anno precedente la variazione; – che con lettera del 3.1.05 egli aveva comunicato di non accettare tale variazione; – che, in applicazione dell’articolo 2 AEC Industria, applicabile al contratto individuale di agenzia, la comunicazione della mandante costituiva preavviso di recesso da parte della stessa mandante; – che egli aveva maturato un credito per indennita’ suppletiva di clientela e per indennita’ di risoluzione del contratto ex articolo 1751 c.c.; – di avere svolto nel corso del rapporto attivita’ di “merchandising”, che non gli era stata remunerata e per la quale non aveva ricevuto alcun rimborso delle spese sostenute.

Ha quindi chiesto la condanna della societa’ al pagamento della indennita’ di risoluzione del rapporto o, in alternativa, dell’indennita’ suppletiva di clientela, nonche’ del compenso per l’attivita’ di “merchandising” per il periodo dal 2000 al 2005 ed a titolo di ingiustificato arricchimento per il periodo dal 1996 al 1999. La societa’ resistente si costituiva contestando in fatto le avverse deduzioni; che, quanto all’attivita’ di “merchandising”, essa faceva parte del mandato di agenzia, essendo funzionale all’attivita’ di promozione degli affari; che le richieste relative agli anni fino al 2001 dovevano ritenersi estinte per prescrizione quinquennale; che, in occasione della sottoscrizione della lettera di incarico dell’11.5.2000, il ricorrente aveva dichiarato di non avere nulla a pretendere per il periodo anteriore; che, quanto alle spese sostenute con imprese terze, i contratti individuali escludevano che potessero fare carico alla mandante i rapporti intrattenuti dall’agente con terzi nello svolgimento della sua attivita’; che lo stesso ricorrente, in una comunicazione del 20.1.2003, aveva dichiarato di avere acquisito un collaboratore per lo svolgimento di questa specifica attivita’; che, in ogni caso, vi erano state proteste di clienti della grande distribuzione per l’inadeguatezza da parte del ricorrente nello svolgimento di tale attivita’; la societa’ deduceva ancora, in via riconvenzionale, che il ricorrente doveva considerarsi debitore della indennita’ sostitutiva del preavviso, considerando che il recesso era del 18.4.05 e il ricorrente aveva cessato di svolgere la propria attivita’ il 17.6.05; che il comportamento del ricorrente con i clienti della grande distribuzione aveva cagionato un danno all’immagine e patrimoniale, nella misura indicata in Euro 100.000,00; che il ricorrente era tenuto a restituire alla mandante quanto ricevuto a titolo di provvigioni calcolate sul prezzo di listino e non su quello al netto degli sconti praticati al cliente, per la somma di Euro 39.974,13.

Il Tribunale, con sentenza del 19.2.09, respinse le domande proposte dal ricorrente, ad esclusione di quella relativa all’attivita’ di “merchandising”, per la quale la societa’ resistente venne condannata al pagamento della somma di Euro 55.405,06, respingendo altresi’ le domande riconvenzionali.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la (OMISSIS) s.p.a.. Resisteva il (OMISSIS), proponendo altresi’ appello incidentale.

Con sentenza depositata il 18 febbraio 2011, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava il (OMISSIS) al pagamento, in favore della societa’, di Euro 2.956,51, oltre accessori, a titolo di indennita’ sostitutiva del preavviso.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la societa’, affidato ad otto motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 1742 c.c., articolo 1748 c.c., comma 1, articoli 1372 e 1375 c.c..

Lamenta che la sentenza impugnata non considero’ che l’attivita’ di “merchandising” doveva ritenersi ricompresa in quella di agente per cui il (OMISSIS) venne adeguatamente compensato.

La censura presenta profili di inammissibilita’ ove si limita ad inserire nel ricorso, in copia, il contratto di agenzia ed una serie di lettere e documenti intervenuti tra le parti, affidando a questa Corte la selezione delle parti rilevanti ai fini dl decidere, e cosi’ una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimita’ (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

Per il resto il motivo e’ infondato.

L’attivita’ di merchandising e’ la pratica di utilizzare un “brand” o l’immagine di un prodotto noto per venderne un altro, ovvero consiste nell’insieme di attivita’ e di azioni aventi lo scopo di promuovere la vendita di una determinata linea di prodotti, o anche di un solo prodotto, una volta che lo stesso sia stato inserito nell’assortimento di un altro punto vendita.

Si tratta dunque di attivita’ ben distinte dal contratto di agenzia e dunque, salva diversa pattuizione (nella specie neppure dedotta), da remunerarsi separatamente.

Questa Corte (Cass. 8.4.2004 n. 6896, Cass. n. 8409/98) ha gia’ osservato che il merchandising e’ un contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi piu’ appetibili per i consumatori, ad opera di una impresa specializzata nella promozione commerciale (cosiddetta “agenzia”), su incarico di una impresa che fornisce i prodotti al grande magazzino o al centro commerciale.

Stante l’autonomia dei rapporti, non puo’ dunque ritenersi che tale specifica attivita’ possa considerarsi in via generale ricompresa nell’attivita’ dell’agente e remunerata, salvo specifiche diverse pattuizioni (nella specie neppure dedotte), attraverso le provvigioni percepite da quest’ultimo.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c..

Lamenta che la sentenza impugnata aveva sostanzialmente confermato la pronuncia di prime cure con la quale la societa’ era stata condannata al pagamento dei compensi per l’attivita’ di “merchandising” in base al principio dell’arricchimento senza causa.

Il motivo e’ inammissibile.

Deve infatti considerarsi che, nulla risultando al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata, era onere della parte odierna ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice d’appello, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale specifico atto del giudizio (ed in quali termini) cio’ sarebbe avvenuto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. n. 7149/2015, Cass. n. 23675/2013).

3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia una omessa o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre con riferimento all’arricchimento senza causa, fondando la censura sul carteggio intervenuto tra le parti, ed inserito in copia nell’odierno ricorso. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., e vizio di ultrapetizione, sempre con riferimento all’indebito arricchimento.

I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono, come si e’ precedentemente notato, inammissibili, demandando a questa Corte di estrarre, dai numerosi documenti allegati allo scopo, gli elementi fattuali rilevanti al fine del decidere (Cass. 7 febbraio 2012, n. 1716).

4. – In ordine ai motivi 2, 3 e 4, deve comunque rimarcarsi che il fatto che la sentenza d’appello abbia confermato, in dispositivo, la sentenza impugnata “per il resto”, non significa, come pretende la societa’ appellante, che la corte veneziana abbia esaminato ed accertato quanto “per il resto” statuito dalla sentenza di primo grado, ma solo che, in mancanza di allegazione di specifiche censure al riguardo proposte, su tali questioni non vi e’ stata impugnazione.

5. – Con il quinto la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 2948 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c., lamentando l’erronea applicazione delle norme in materia di prescrizione, sempre basata sull’autonomia dei rapporti (per il “merchandising”, i cui corrispettivi non potevano comunque considerarsi periodici), continuando a sostenere, come visto inammissibilmente, che il (OMISSIS) avanzo’ la sua pretesa non in base all’autonomia dei rapporti ma ex articolo 2041 c.c..

Il motivo e’ infondato. Occorre infatti evidenziare che, sottoposta al giudice d’appello la questione della prescrizione, ed accertata la distinzione ed autonomia dei due rapporti, ben puo’ questi accertare il regime prescrizionale applicabile ed in particolare se esso dovesse coincidere o meno con quello applicabile ai crediti derivanti dal diverso rapporto di agenzia. Quanto alle doglianze inerenti l’applicazione dell’istituto di cui all’articolo 2041 c.c., si rinvia alle precedenti considerazioni.

6. – Con il sesto motivo la societa’ ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1362, 1372 e 2113 c.c..

Lamenta che la sentenza impugnata omise di valutare il contenuto delle clausole contrattuali e delle rinunzie sottoscritte dall’agente. Evidenzia in particolare che nella nuova lettera di incarico dell’11.5.2000, sottoscritta dal (OMISSIS), questi aveva dichiarato di “non avere nulla a pretendere per qualsiasi titolo” nei confronti della preponente. Risultava pertanto erronea la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che tale rinunzia riguardasse solo i compensi provvigionali, anche perche’ con lettere del 13.1.05 e del 20.1.03 egli parlava dell’attivita’ di merchandising (che risultava peraltro svolta da un soggetto terzo) come facente parte di quella di agente.

Il motivo e’ inammissibile in quanto diretto ad un riesame delle circostanze di causa accertate dal giudice di merito.

Inoltre deve rimarcarsi che la societa’ ricorrente, in contrasto col principio dell’autosufficienza e dell’articolo 369 c.p.c., non produce le missive citate, limitandosi a menzionarle, riportandone alcuni brani, affidando inammissibilmente a questa Corte la selezione delle parti rilevanti e cosi’ una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimita’ (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

7. – Con il settimo motivo la ricorrente denuncia una insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in particolare laddove la sentenza aveva confermato la pronuncia di primo grado relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla societa’ circa le provvigioni corrisposte al (OMISSIS) in misura superiore al dovuto.

Lamenta che la corte di merito, “appiattendosi sulle immotivate statuizioni del primo giudice” limito’ il periodo in esame dal 1.2.05 sulla base dell’erroneo presupposto che la lettera della societa’ del 15.12.04 avesse modificato la base di calcolo delle provvigioni.

Anche tale motivo e’ inammissibile in quanto diretto ad un riesame e ad una nuova valutazione delle circostanze di fatto accertate dal giudice di merito, ivi compresa l’interpretazione della predetta lettera 15.12.04 (che peraltro non risulta prodotta).

8. – Con l’ottavo motivo si denuncia la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ degli articoli 1218 e 2697 c.c., con riferimento al rigetto dell’ulteriore domanda riconvenzionale avanzata (in primo grado) dalla societa’, relativa al risarcimento del danno patrimoniale ed all’immagine derivati dagli inadempimenti del (OMISSIS).

Lamenta che la corte di merito aveva erroneamente valutato la documentazione in atti ed in particolare talune “emails”, che la ricorrente introduce in copia nel ricorso.

Il motivo e’ inammissibile perche’ diretto ad una nuova valutazione delle circostanze di fatto, demandando a questa Corte una diretta valutazione dei documenti, col compito, inammissibile, di selezionarne le parti rilevanti in base all’assunto della ricorrente (cfr. Cass. 7 febbraio 2012, n. 1716).

9. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.