In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, la contestazione mossa dell’opponente circa la pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere – dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all’attivita’ svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 24 gennaio 2017, n. 1779

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1517/2014 proposto da:

(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AVV. (OMISSIS), domiciliato presso in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se’ stesso medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, emessa il 15/9/2013 e depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per le ricorrenti che chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per se’ stesso che si riporta al controricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza n. 298 del 2013 (depositata il 31/07/2013 e non notificata) la Corte d’Appello di Reggio Calabria accoglieva l’appello proposto da (OMISSIS), avvocato proponente il decreto ingiuntivo per onorari professionali, avverso la sentenza n. 28/04 del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, con la quale era stata accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

(OMISSIS) (in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza formulando con unico motivo, la censura di violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’articolo 380 bis c.p.c., proponendo la reiezione del ricorso.

In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo di avere contestato gia’ in sede d’opposizione sia gli esiti dell’attivita’, sia la quantificazione della parcella.

Il motivo e’ privo di pregio.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, la contestazione mossa dell’opponente circa la pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine non deve necessariamente avere carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico ad investire il giudice del potere – dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine tanto all’attivita’ svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (v. Cass. n. 10150 del 2003).

Il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attivita’ asseritamente prestata a favore del cliente ha l’onere di dimostrare l’an del credito vantato e l’entita’ delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr., in termini, Cass. sent. n. 2176 dell’11.03.1997). La parcella predisposta dal professionista, nel giudizio ordinario di cognizione, e’ priva di intrinseca valenza probatoria al considerato riguardo gr., ex aliis, Cass. n. 1513 del 19.02.1997, id., sent. n. 3972 del 7.5.1997).

La verifica della sussistenza dei fatti integranti il fondamento del diritto oggetto della pretesa, pur nell’assenza di contestazioni specifiche sul tema di colui che tale pretesa e’ chiamato a contraddire, rientra fra i compiti del giudice alla cui cognizione la pretesa medesima sia stata devoluta. L’avere la corte territoriale operato la verifica considerata, con esito positivo, pertanto, non puo’ dar luogo al denunciato vizio.

Giacche’ ha ritenuto congruo il quantum esposto per ciascuna voce, per essere ricompreso fra il minimo e il massimo di tariffa, ed ha anche chiarito che di nessuna rilevanza appariva la deduzione di avere il professionista richiesto al giudice penale la liquidazione del minore compenso di Lire 4.750.000, trattandosi di una sola delle voci richieste in parcella (difesa nel giudizio penale), mentre il compenso e’ stato riconosciuto anche per l’attivita’ stragiudiziale. Rispetto a dette argomentazioni le ricorrenti non hanno svolto alcuna critica.

In conclusione, non avendo le opponenti contestato le singole voci esposte in parcella, ne’ prospettato un’ eventuale erronea applicazione della tariffa professionale, il Giudice della Corte di Appello di Reggio Calabria ha legittimamente ritenuto dimostrata sia l’attivita’ svolta dal professionista, sia la legittimita’ della pretesa economica ad essa relativa”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e le critiche formulate dalle ricorrenti nella memoria illustrativa non hanno alcuna incidenza su dette conclusioni, giacche’ ribadiscono difese che – per le ragioni sopra esposte – sono state superate dalle argomentazioni predette, oltre ad essere generiche, e non rappresentano alcuna lacuna motivazionale, non apportando alcun ulteriore elemento di valutazione, e conseguentemente il ricorso va respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente in solido alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.