Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Sentenza 29 marzo 2017, n. 8157
Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Sentenza 29 marzo 2017, n. 8157
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29936-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CVAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura prodotta in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE OLEVANO ROMANO, C.F. (OMISSIS), In persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di Delib. Giunta comunale 13 gennaio 2015, in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, subentrata ex lege n. 56 del 2014 alla Provincia di Roma, C.F. (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata (OMISSIS), sede dell’Avvocatura della Citta’ della Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6550/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa e depositata il 24/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2016 dal consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente, che si riporta agli scritti;
udito l’avvocato (OMISSIS), Per il Comune di Olevano Romabno che si riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro il Comune di Olevano Romano e l’amministrazione provinciale di Roma avverso la sentenza della corte di appello di Roma 24.10.2014 che ha respinto il suo gravame alla sentenza del Tribunale di Tivoli che, a sua volta, aveva respinto la domanda di usucapione.
La corte di appello ha condiviso la prima decisione che aveva escluso un possesso uti dominus posto che una concessione a titolo gratuito da’ luogo a mera detenzione ne’ era stata dimostrata l’interversione.
Il ricorrente denunzia 1) violazione degli articoli 1140, 1158 e 1159 bis c.c., articoli 115 e 116 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, con trattazione congiunta.
Resistono con controricorso il Comune di Olevano Romano e la citta’ metropolitana di Roma subentrata alla provincia.
Le censure non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.
Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Ne’ e’ denunciabile, in sede di legittimita’, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita’ degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.
Alla cassazione della sentenza si puo’ giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
La domanda di usucapione e’ stata correttamente respinta in riferimento alla mancanza di un possesso” uti dominus e le censure tendono solo ad un riesame del merito non consentito in questa sede non dimostrandosi, peraltro, la tempestivita’ della doglianza rispetto alla affermata diversita’ delle particelle.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200 oltre accessori e spese forfettizzate in favore di ciascun contro ricorrente, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.