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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7604

la parte che voglia vincere la presunzione di condominialita’ dei beni esemplificativamente elencati dall’articolo 1117 c.c., ha l’onere di fornire la prova contraria, consistente in un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono a tal fine determinanti le risultanze del regolamento di condominio, ne’ l’inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprieta’ esclusiva di un singolo condomino

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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7604

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26335-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARBIA,15, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1560/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnano, articolando due motivi di ricorso, la sentenza 3 ottobre 2014, n. 1560/2014, della Corte d’Appello di Palermo, che aveva rigettato l’appello da loro stessi proposto contro la sentenza n. 90/2009 del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini. Il Tribunale aveva disatteso la domanda avanzata dalla (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS) nei confronti del Condominio (OMISSIS), volta alla impugnativa delle deliberazioni assembleari del 25 luglio 2004 e 29 agosto 2004, recanti l’approvazione del preventivo 2004 e del consuntivo 2003, nonche’ l’approvazione di lavori di ristrutturazione del residence (a dire degli attori coinvolgenti i prospetti, i muri divisori e le scale di accesso delle singole unita’ abitative, ovvero delle singole palazzine del complesso). La Corte d’Appello ha affermato che non risultasse vinta la presunzione di condominialita’ ex articolo 1117 c.c., dei beni oggetto dell’intervento di ristrutturazione approvato. Inammissibili per novita’, invece, sono state dichiarate le altre doglianze degli appellanti dalla Corte di Palermo.

Resiste con controricorso il Condominio Residence (OMISSIS).

Ritenuto che il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ del ricorso nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., comma 2.

Va disattesa l’istanza dei ricorrenti di riunione del presente procedimento di cassazione con quello contraddistinto dal numero di RG 23892/2015, non rispondendo l’invocata trattazione congiunta alle esigenze di economia, ragionevole durata e minor costo dei giudizi, nonche’ di certezza del diritto, sottese all’articolo 274 c.p.c..

Quanto al primo motivo di ricorso, dove si denuncia violazione dell’articolo 2 del regolamento di condominio in relazione all’articolo 1117 c.c., e mancanza di motivazione, esso e’ in parte inammissibile e comunque e’ infondato. Parimenti inammissibile e’ il secondo motivo di ricorso, che censura la motivazione erronea ed insufficiente, la violazione delle norme urbanistiche ed a tutela del territorio.

Le disposizioni contenute in un regolamento di condominio hanno natura regolamentare, organizzativa o contrattuale, sicche’ l’interpretazione o l’applicazione di esse fatta dal giudice del merito non puo’ essere denunciata in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, come se si trattasse di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per tali intendendosi soltanto quelle risultanti dal sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico. L’omesso o errato esame di una disposizione del regolamento di condominio da parte del giudice di merito e’, piuttosto, sindacabile in sede di legittimita’ soltanto per inosservanza dei canoni di ermeneutica oppure per vizi logici sub specie del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 23/01/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9355 del 14/07/2000).

I ricorrenti deducono a sostegno delle loro critiche l’articolo 2 del Regolamento di condominio, ed assumono che gli atti di acquisto delle singole unita’ immobiliari avrebbero richiamato tale regolamento, ma ne’ della clausola regolamentare ne’ dei titoli di acquisto trascrivono il contenuto all’interno del motivo di ricorso, come impone l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Nel merito, peraltro, questa Corte ha costantemente affermato che la parte che voglia vincere la presunzione di condominialita’ dei beni esemplificativamente elencati dall’articolo 1117 c.c., ha l’onere di fornire la prova contraria, consistente in un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono a tal fine determinanti le risultanze del regolamento di condominio, ne’ l’inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprieta’ esclusiva di un singolo condomino (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17928 del 23/08/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 18/04/2002).

Non e’ ammissibile la denuncia di errores in iudicando, contenuta nel secondo motivo di ricorso, con riguardo ai punti dell’appello che la Corte di Palermo ha ritenuto nuovi, e percio’ inammissibili, essendo gli appellanti onerati, piuttosto, di denunciare al riguardo la nullita’ della sentenza per l’eventuale violazione dell’articolo 345 c.p.c., dimostrando l’avvenuta proposizione delle stesse domande fin dal primo grado di giudizio.

Sono inammissibili, infine, le censure di erroneita’ ed insufficienza della motivazione, essendo deducibile come vizio della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, unicamente l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, inteso nei limiti spiegati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

Il ricorso va percio’ rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.