Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7603

nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, ex articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita’, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016); trattandosi, nella specie, comunque di vizio (mancata approvazione assembleare, da assumere con la maggioranza prescritta dall’articolo 1136 c.c., comma 4, dell’impresa cui commettere l’esecuzione dei lavori, elemento non di meno essenziale della deliberazione inerente opere di manutenzione straordinaria: cosi’ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 517 del 26/01/1982) suscettibile di dar luogo ad un’annullabilita’, che andava denunciata nel termine di trenta giorni cui all’articolo 1137 c.c.

 


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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7603

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24284-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 47/2015 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnano, articolando tre motivi di ricorso, la sentenza 26 febbraio 2015, n. 47/2015, del Tribunale di Rovereto, che, rigettando l’appello proposto dagli stessi ricorrenti avverso la sentenza n. 50/2013 del Giudice di pace di Rovereto, aveva confermato l’infondatezza dell’opposizione spiegata da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo reso nei loro confronti su domanda del Condominio (OMISSIS), relativo a spese condominiali approvate dall’assemblea del 24 settembre 2008 (consuntivo 2007 e preventivo 2008).

Il primo motivo di ricorso deduce la carenza e/o illogicita’ della motivazione in ordine alla nullita’ delle delibere condominiali, mancando del tutto una delibera di approvazione dei lavori svolti, in quanto l’amministratore aveva affidato gli stessi ad altra impresa senza fornire all’assemblea un preventivo.

Il secondo motivo di ricorso contesta la carenza e/o illogicita’ della motivazione e la violazione di legge ex articolo 63 disp. att. c.c., quanto alla responsabilita’ solidale del condomino subentrante, essendo stati i lavori oggetto di ingiunzione approvati “con la delibera dell’anno 2005” dalla precedente proprietaria (OMISSIS), e dunque in epoca anteriore alla compravendita conclusa dall’ (OMISSIS). I ricorrenti richiamano una clausola di questo contratto inerente alle spese gia’ deliberate, poste a carico della parte venditrice.

Il terzo motivo di ricorso censura sempre la carenza e/o illogicita’ della motivazione in ordine alla valutazione di inammissibilita’ della chiamata in causa della terza ex proprietaria (OMISSIS) mediante citazione diretta in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonche’ violazione dell’articolo 269 c.p.c..

Si difendono con distinti controricorsi Condominio (OMISSIS) e (OMISSIS).

Ritenuto che il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ del ricorso nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I tre motivi sono tutti in parte inammissibili e comunque infondati.

Tutte le censure di “carenza e/o illogicita’ della motivazione” sono inammissibili, alla luce della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, operata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, articolo 54, la quale onera il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cosi’ Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Il primo motivo comunque non tiene conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, ex articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita’, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016); trattandosi, nella specie, comunque di vizio (mancata approvazione assembleare, da assumere con la maggioranza prescritta dall’articolo 1136 c.c., comma 4, dell’impresa cui commettere l’esecuzione dei lavori, elemento non di meno essenziale della deliberazione inerente opere di manutenzione straordinaria: cosi’ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 517 del 26/01/1982) suscettibile di dar luogo ad un’annullabilita’, che andava denunciata nel termine di trenta giorni cui all’articolo 1137 c.c..

Quanto al secondo motivo, la sentenza del Tribunale di Rovereto afferma che sia “fatto incontestato in giudizio che le spese oggetto di ingiunzione siano state approvate dall’assemblea condominiale con la delibera del 24 settembre 2008, delibera assunta con la partecipazione e il voto favorevole di (OMISSIS), in quel momento unica proprietaria dell’immobile”. La pronuncia impugnata ha quindi attribuito a tale delibera del 24 settembre 2008 il valore costitutivo dell’obbligazione dei ricorrenti di concorrere alle spese dei lavori, essendo essi condomini al momento di quella deliberazione. Non rileva, pertanto, la disciplina posta dall’articolo 63 disp. att. c.c., comma 2, (formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220/2012), che stabilisce la responsabilita’ solidale dell’acquirente di un’unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore con riguardo al biennio precedente all’acquisto. I ricorrenti sostengono che l’approvazione dei lavori risalisse alla “delibera dell’anno 2005”, sicche’ tenuto a sopportarne i costi era la signora (OMISSIS), proprietaria dell’immobile al momento in cui l’assemblea dispose l’esecuzione di detti interventi. Tuttavia, il ricorso, in violazione dell’onere di specificita’ prescritto dall’articolo 366 c.c., comma 1, n. 6, non riporta il contenuto della “delibera dell’anno 2005”, e quindi non illustra le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ne’ permette a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, essendo precluso, stante la denuncia di un “error in iudicando”, l’esame diretto degli atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Infine, non ha ovviamente rilievo nei rapporti fra tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella proprieta’ di una singola unita’ immobiliare quanto alienante ed acquirente abbiano convenuto nei loro rapporti interni.

Il terzo motivo di ricorso, da ultimo, e’ manifestamente infondato, in quanto contrasta, senza fornire elementi per suggerirne un ripensamento, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non puo’ direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a cio’ autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015; con riguardo al procedimento davanti al giudice di pace, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10610 del 14/05/2014).

Il ricorso va percio’ rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 – quater, – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare a ciascuno dei controricorrenti Condominio (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.