Corte di Cassazione, Sezione U civile Sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947

Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione U civile Sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – rel. Primo Presidente

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione

Dott. MERONE Antonio – Consigliere

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15150-2004 proposto da:

A.T.E.R. – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI (OMESSO) (gia’ ISTITUTO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI (OMESSO)) ((OMESSO)), in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUTINI SILVIA, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LL. IT. AS. S.P.A. ((OMESSO)), in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, rappresentata e difesa dagli avvocati SCOFONE CARLINO, CASCINO GIOVANNI, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

VI. CO. ;

– intimata –

avverso la sentenza n. 183/2003 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/05/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2009 dal Presidente Dott. VINCENZO CARBONE;

uditi gli avvocati Silvia CUTINI, Carlino SCOFONE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

IN FATTO

L’Istituto per l’Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di (OMESSO), con atto di appello del 2.11.2001, ha impugnato la sentenza con la quale il locale tribunale ne aveva respinto la domanda di pagamento ad una somma di denaro, oggetto di polizza fideiussoria costituita in suo favore dall’appaltatore ” Vi. Co. ” (cui l’Istituto Edilizio appellante aveva commissionato lavori edili) presso la Ll. It. As. , somma alla cui corresponsione da parte dell’assicuratore lo IERP affermava di aver diritto per aver dichiarato unilateralmente risolto – in conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore – il contratto di appalto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 10, comma 6, applicabile alla vicenda processuale ratione temporis.

Il giudice di primo grado, qualificato la convenzione di garanzia in termini di fideiussione stricto sensu, e non di contratto autonomo – come viceversa postulato dall’attore -, respinse la domanda, ritenendo che il diritto di rivalsa si fosse estinto, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., per non avere il creditore proposto tempestiva domanda contro il debitore principale.

La sentenza e’ stata confermata dalla corte territoriale adita, che ha escluso a sua volta la configurabilita’, nel caso di specie, di un contratto autonomo di garanzia, sulla base di una interpretazione delle clausole negoziali in atti del tutto speculare rispetto a quella auspicata dall’appellante.

La sentenza della corte d’appello di Perugia e’ stata impugnata dalla A.T.ER. (succeduta nelle more del giudizio all’originario attore) con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi di gravame.

Resiste con controricorso la Ll. It. s.p.a..

Le parti hanno depositato tempestive memorie.

La ricorrente ha altresi’ depositato, all’esito delle richieste formulate dal P.G., rituali note di udienza.

In via preliminare, il P.G. ha chiesto la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite di questa corte, poiche’ la questione che ne forma oggetto risulta, a suo giudizio, a tutt’oggi fonte di contrasto tra le sezioni semplici.

A tale richiesta ha aderito la difesa della ATER nelle note di udienza di cui e’ cenno in narrativa.

La valutazione circa l’opportunita’ dell’invocata rimessione alle sezioni unite e’ stata demandata, come di rito, al Primo Presidente dal collegio della terza sezione con ordinanza interlocutoria 5326/09.

IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di questa corte ha seguito, nel tempo, itinerari interpretativi non sempre univoci sul tema dei rapporti tra fideiussione e cd. Garantievertrag, pur avendo di recente manifestato una sempre maggiore consonanza di pensiero nella strutturazione di una sempre piu’ indispensabile actio finium regundorum tra le due fattispecie.

Gia’ all’indomani della pronuncia di Cass. ss. uu. n. 7341 del 1987, nella quale ancora nebulosa apparve, ai commentatori e agli interpreti piu’ accorti, la distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione con clausola solve et repete, le linee portanti dei due istituti verranno piu’ pensosamente esplorate al sempre piu’ nitido delinearsi dei caratteri tipici del contratto autonomo di garanzia, che (sorto alla fine dell’800 in Inghilterra e in Germania per soddisfare evidenti e pressanti esigenze di semplificazione del commercio internazionale), approda, non senza contrasti, nel nostro Paese con indiscutibile ritardo, attesa la problematica compatibilita’ della nuova fattispecie con i tradizionali parametri cui dottrina prevalente e giurisprudenza pressoche’ unanime erano avvezzi a far riferimento in materia negoziale: da un lato, il dogma della accessorieta’ “necessaria” del negozio di garanzia titolato, dall’altro, il requisito della causa negotii tralaticiamente intesa come funzione “economico sociale” del

negozio – quantomeno fino alla recente svolta di questa corte di legittimita’ di cui alla sentenza 10490/2006, autorevolmente confermata dalle sezioni unite, con la sentenza n. 26972/2008.

Incertezze e disarmonie interpretative trassero linfa dalla peculiarita’ di una fattispecie felicemente definita (Trib. Torino, 29 agosto 2002), come “un articolato coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni tra il destinatario della prestazione (e beneficiario della garanzia), il garante (sovente una istituto di credito), e il debitore della prestazione (ordinante la garanzia atipica)”, in attuazione di una complessa operazione economica destinata a dipanarsi, sotto il profilo della struttura negoziale, attraverso una scansione diacronica di rapporti, il primo (di valuta), corrente tra debitore e creditore, tra cui viene originariamente pattuito l’adempimento di una certa prestazione del primo nei confronti dell’altro, il secondo (di provvista), destinato a intervenire tra debitore e futuro garante, con esso pattuendosi l’impegno di quest’ultimo a garantire il creditore del primo rapporto, il terzo nascente, infine, tra creditore e garante, con quest’ultimo senz’altro obbligato ad adempiere alla prestazione del debitore a semplice richiesta del primo nel caso di inadempimento del secondo (rapporti ai quali non risultera’ poi inusuale l’aggiunta di una quarta convenzione negoziale collegata, quella tra un secondo istituto di credito controgarante e banca prima garante, avente lo stesso contenuto del primo rapporto di garanzia).

L’elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facolta’ di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli articoli 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria.

Elisione del vincolo di accessorieta’ e scissione della garanzia dal rapporto di valuta caratterizzano sul piano funzionale il Garantievertrag, la cui causa concreta viene correttamente individuata in quella di assicurare la libera circolazione dei capitali e il pronto soddisfacimento dell’interesse del beneficiario (ovvero ancora in quella di sottrarre il creditore al rischio dell’inadempimento, trasferito nei fatti su di un altro soggetto, “istituzionalmente” solvibile), il quale puo’ cosi’ porre affidamento su di una rapida e sollecita escussione di una controparte affidabile, senza il rischio di vedersi opporre, in sede processuale, il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.

E’ in tali sensi che par lecito discorrere, a proposito del contratto atipico di garanzia, di una funzione di tipo “cauzionale” – mentre la sua piu’ frequente utilizzazione rispetto al deposito di una vera e propria cauzione trae linfa proprio in ragione della sua minore onerosita’ e della possibilita’ di evitare una lunga e improduttiva immobilizzazione di capitali (conseguenza ineludibile del deposito cauzionale): e’ in conseguenza di tali aspetti funzionali che la garanzia muta “geneticamente” da vicenda lato sensu fideiussoria in fattispecie atipica che, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., comma 2, persegue un interesse certamente “meritevole di tutela”, identificabile nell’esigenza condivisa di assicurare l’integrale soddisfacimento dell’interesse economico del beneficiario vulnerato dall’inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggiore certezza allo scorrere dei rapporti economici (specie transnazionali).

2. Emerge cosi’, in via definitiva, sotto il profilo causale, la disarmonia morfologica e funzionale con la fideiussione (volta a garantire l’adempimento di un debito altrui), sopravvivendo resti di omogeneita’ tra i due “tipi” negoziali soltanto nella misura in cui, attorno alle due le fattispecie, orbiti ancora il concetto di garanzia, pur nelle non riconciliabili differenze di gradazioni “che il rapporto con la garanzia stessa puo’ assumere lungo lo spettro, unico, che conduce dalla accessorieta’ alla autonomia e che delinea il Garantievertrag entro ben determinati limiti di operativita’: da un lato, un limite iniziale, costituito (soltanto) dalla illiceita’ della causa del rapporto di valuta, dall’altro, un limite funzionale, rappresentato dall’abuso del diritto da parte del beneficiario, la cd. exceptio doli generalis seu presentis, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario”, come, di recente, un’attenta dottrina non ha mancato di osservare, aggiungendo ancora come l’indagine sulla volonta’ dei contraenti andrebbe piu’ propriamente condotta lungo il sentiero ermeneutico dell’accertamento della carenza dell’elemento dell’accessorieta’, destinato ad emergere, in concreto, attraverso l’adozione di un complesso di regole interpretative, testuali ed extratestuali, ritenendosi, in particolare, che la clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” possa alternativamente rappresentare diversi “tipi” funzionali, a grado di intensita’ crescente: il primo, rigorosamente procedimentale, volto alla sola inversione dell’onere probatorio; il secondo, determinativo dell’effetto di solve et repete, per cio’ solo del tutto inscritto (ancora) nell’orbita del negozio fideiussorio; il terzo, di sostanziale separazione del diritto all’adempimento della autonoma obbligazione di garanzia rispetto al contratto sottostante.

Largamente prevalente, in proposito, appare l’orientamento giurisprudenziale (avallato dalla dottrina maggioritaria), predicativo della decisiva rilevanza di clausole che sanciscano l’impossibilita’, per il garante, di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di base che spettano al debitore principale (cosi’, tra le altre, Cass. 31 luglio 2002, n. 11368; Cass. 20 luglio 2002, n. 10637; Cass. 7 marzo 2002, n. 3326; Cass. 19 giugno 2001, n. 8324; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757; Cass. 1 ottobre 1999, n. 10684; Cass. 21 aprile 1999, n. 3964; Cass. 6 aprile 1998, n. 3552), mentre alcune pronunce di merito fondano la ricostruzione del Garantievertrag su altri elementi del tessuto negoziale, quali la previsione di un termine breve entro cui il garante e’ obbligato al pagamento, la decorrenza di tale termine dal ricevimento della richiesta del beneficiario, l’espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione (ex aliis, Trib. Milano 22 ottobre 2001).

Criterio interpretativo utile ad orientare l’interprete verso l’autonomia della vicenda di garanzia divisata dalle parti riposa ancora sull’individuazione – nell’ambito di una lettura complessiva delle singole convenzioni negoziali – di una sua eventuale funzione “cauzionale”: la peculiarita’ propria del Garantievertrag e’ difatti quella di consentire al creditore di escutere il garante con la stessa, tempestiva efficacia con cui egli potrebbe far proprio un versamento cauzionale. La funzione cauzionale sarebbe soddisfatta, e l’autonomia della garanzia sarebbe conseguentemente rinvenuta, secondo alcune pronunce di questa corte, tutte le volte che la relativa convenzione attribuisca al creditore la facolta’ di procedere ad immediata riscossione delle somme, a prescindere dal rapporto garantito, realizzando cosi’ una funzione del tutto simile a quella dell’incameramento di una somma di denaro a titolo di cauzione (Cass. 17 maggio 2001, n. 6757; Cass. 21 aprile 1999, n. 3964; Cass. 6 aprile 1998, predicative di un principio di diritto condiviso da autorevole dottrina).

Con particolare riguardo alle polizze fideiussorie (sulle quali, funditus, tra le altre, Cass. 11 ottobre 1994, n. 8295, pres. Rossi, rel. Bibolini, mentre l’orientamento tradizionale, che le inquadrava tout court nell’ambito della fideiussione, sembra risalire a Cass. 17 giugno 1957, n. 2299), si e’ piu’ volte sottolineato come esse concretino un rapporto di un soggetto (una compagnia di assicurazioni o un istituto bancario) che, dietro pagamento di un corrispettivo, si impegna a garantire in favore di altro soggetto l’adempimento di una determinata obbligazione assunta dal contraente della polizza, strumento contrattuale che, pur non essendo espressamente disciplinato dal codice del ‘42, e’ menzionato in molte leggi speciali che lo prevedono come forma di garanzia sostitutiva della cauzione reale, normalmente richiesta per chi stipula – come nel caso di specie – contratti con la P.A..

Disattesa pressoche’ unanimemente la ricostruzione volta a riconoscere natura essenzialmente assicurativa alla fattispecie (risulta essersi pronunciata in tal senso la sola, peraltro assai risalente, Cass. 9 luglio 1943), la giurisprudenza di questa corte, sia pure nell’ambito dell’orientamento (che appare ormai minoritario) applicativo delle norme di cui agli articoli 1936 e ss. c.c. ha in passato ritenuto che la polizza de qua costituisse un sottotipo innominato di fideiussione, giudicando decisivo a tal fine il permanere della funzione di garanzia dell’adempimento di una altrui obbligazione, pur in presenza di elementi caratteristici idonei a distinguerla all’interno della fattispecie tipica della fideiussione come disciplinata dal codice (l’assunzione, cioe’, della garanzia secondo modalita’ tecnico-economiche dell’assicurazione: tra le meno recenti, Cass. 8 febbraio 1963, n. 221; 9 giugno 1975, n. 2297; 17 novembre 1982, n. 6155). La maggior parte delle pronunzie, di converso (Cass. 11 ottobre 1994, n. 8295, poc’anzi citata; Cass. 9 gennaio 1975, n. 1709, in Giust. civ. Mass., 1975; Cass. 14 marzo 1978, n. 1292, ivi, 1978; Cass. 25 ottobre 1984, n. 5450) avrebbe viceversa posto l’accento sul carattere decisamente atipico della polizza, separando la questione della determinazione della disciplina applicabile al contratto da quella dell’individuazione del tipo nominato cui la polizza stessa appaia in se’ riconducibile – ma circoscrivendo pur sempre il tema della atipicita’ alla alternativa tra causa assicurativa e causa fideiussoria (entrambe compenetrate in parte qua nel contratto); gli aspetti prevalenti, e tendenzialmente assorbenti resteranno, pero’, quelli tipici della fideiussione, con conseguente applicazione delle norme di cui agli articoli 1936 e ss. c.c..

La dottrina, dal suo canto, ha ritenuto di poter individuare tre tipi di polizze fideiussorie: quelle in cui l’obbligo del garante dipende dall’esistenza dell’obbligo del debitore principale; quelle in cui l’obbligo del garante e’ indipendente da quello del debitore principale; quelle, infine, in cui il beneficiario, per ottenere il pagamento della garanzia, deve provare, in genere mediante documenti indicati nella polizza stessa, alcuni fatti attinenti al rapporto principale (in tal guisa ritenendo applicabile la disciplina della fideiussione alle sole polizze del primo tipo, per effetto della permanenza del carattere accessorio dell’obbligo assunto dal garante, e iscrivendo le altre nell’orbita dei contratti autonomi di garanzia).

Quanto alla giurisprudenza piu’ recente, va in limine osservato come, tra le sentenze citate dall’odierno controricorrente, quelle di cui a Cass. 4 luglio 2003, 10574 (Pres. Genghini, rel. Marziale) e a Cass. 7.1.2004, n. 52 (Pres. Fiducia, est. Finocchiaro), pur contenendo alcune tra le piu’ chiare distinzioni tra le fattispecie della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia, non esplorino specificamente il terreno delle polizze fideiussorie: nella prima pronuncia si legge, difatti, che la deroga all’articolo 1957 cod. civ. non puo’ ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perche’ detta norma e’ espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorieta’ tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e puo’ essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perche’, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorieta’, piu’ o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia e’ finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato articolo 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per se’ incompatibile con l’applicazione della citata norma codicistica, spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volonta’ in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola; nella seconda, ancora, che, ai fini della configurabilita’ di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non e’ decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia. Ne consegue che la carenza dell’elemento dell’accessorieta’, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia (“performance bond”) e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l’impiego di specifica, clausola idonea ad indicare l’esclusione della facolta’ del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l’estinzione del rapporto (con riguardo, peraltro, a vicenda inerente ad un preliminare di vendita con fideiussione bancaria).

3. Passando, allora, alla analisi specifica dei piu’ significativi, precedenti di legittimita’ in subiecta materia, deve essere considerato:

– Da un canto:

1) il dictum di cui a Cass. 2 aprile 2002, n. 4637 (Pres. Giustiniani, rel. Di Nanni), la quale, dopo la generale premessa secondo cui il contratto atipico di garanzia autonoma si differenzia dalla fideiussione per la mancanza dell’elemento dell’accessorieta’, nel senso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni fondate sulla validita’ o efficacia del rapporto di base, ha poi escluso, nella specie, che valessero a snaturare il contratto tipico di fideiussione ed a qualificarlo come garanzia autonoma le diverse previsioni contrattuali di un termine per il pagamento decorrente dalla richiesta, dell’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della non necessita’ del consenso di quest’ultimo al pagamento da parte del garante, del divieto per il garantito a sollevare obiezioni sullo stesso pagamento (nella motivazione della sentenza, si legge ancora che in particolari rapporti, specie quelli di appalto, nella pratica da tempo e’ invalso l’uso che l’appaltatore, per evitare l’immobilizzazione di somme dovute a scopo cauzionale, presti al committente garanzie bancarie o assicurative di pagamento incondizionato ed irrevocabile di quanto e’ da lui dovuto: cio’ consente all’appaltatore di non versare la cauzione e garantisce l’appaltante che conseguira’ le sonane a semplice richiesta, purche’ siano rispettate le forme previste, specificandosi, subito dopo, che questo risultato, peraltro, puo’ essere realizzato anche attraverso una fideiussione, quando il contratto e’ articolato in modo atipico, prevedendo, ad esempio, deroghe diverse rispetto alla disciplina della fideiussione, come quella dell’esclusione del beneficio della preventiva escussione, ex articolo 1944 cod. civ., oppure quella dell’esclusione per il fideiussore di opporre al creditore principale le eccezioni appartenenti al debitore principale, ex articolo 1945 c.c.);

2) Le affermazioni di cui a Cass. 6 aprile 1998, n. 3552 (Pres. Iannotta, rel. Preden), ove si legge che, al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall’assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizione della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. Riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione, la clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilita’, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”. In tal caso, in deroga all’articolo 1945, e’ preclusa al fideiussore l’opponibilita’ delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, restando in ogni caso consentito al garante di opporre al beneficiario “l’exceptio doli”, nel caso in cui la richiesta di pagamento immediato risulti “prima facie” abusiva o fraudolenta.

3) I principi di cui a Cass. 18 maggio 2001 n. 6823 (Pres. Fiducia, rel. Manzo), secondo cui la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed e’ contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. E’, poi, caratterizzata, dalla stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui e’ ad essa applicabile la disciplina legale tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti;

Dall’altro:

1) I principi di diritto affermati da Cass. 21 aprile 1999, n. 3964 (Pres. Iannotta, rel. Lupo) e 19 giugno 2001, n. 8324 (Pres. Greco, rel. Macioce), a mente della quali, ai fini della configurabilita’ di un contratto autonomo di garanzia, oppure di un contratto di fideiussione, non e’ decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o a “prima richiesta del creditore”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione e’ l’assenza dell’elemento dell’accessorieta’ della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facolta’ del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’articolo 1945 cod. civ. (in entrambi i casi la fattispecie, analoga a quella oggetto del presente ricorso, aveva a sua volta ad oggetto una polizza fideiussoria cauzionale: i giudici di merito, con consonanti decisioni, confermate in punto di diritto da questa corte, ritennero di dover qualificato in termini di autonomia la convenzione di garanzia stipulata, valorizzando la clausola secondo cui la societa’ garante avrebbe dovuto pagare entro un breve termine dalla richiesta del creditore, dopo semplice avviso al debitore principale, di cui non era richiesto il consenso e che nulla avrebbe potuto eccepire in merito al pagamento, anche in sede di rivalsa del garante, e opinando, in particolare, che la stessa apposizione di un termine breve precludesse a priori qualsiasi possibilita’, per il garante, di sollevare eccezioni in ordine al rapporto sottostante, non essendo immaginabile, in tempi estremamente ristretti, lo svolgimento delle necessarie indagini per l’accertamento in concreto dell’inadempimento dell’appaltatore e della legittimita’ della richiesta dell’amministrazione garantita).

2) Il recente dictum di cui a Cass. 2008, n. 2377, ove si legge che la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’obbligazione dell’appaltatore costituisce una garanzia atipica in quanto essa, non potendo garantire l’adempimento di detta obbligazione, perche’ connotata dal carattere dell’insostituibilita’, puo’ semplicemente assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento, risultando, quindi, estranea all’ambito delle garanzie di tipo satisfattorio proprie delle prestazioni fungibili, caratterizzate dall’identita’ della prestazione, dal vincolo della solidarieta’ e dall’accessorieta’, ed essendo, invece, riconducibile alla figura della garanzia di tipo indennitario – cosiddetta “fideiussio indemnitatis” -, in forza della quale il garante e’ tenuto soltanto ad indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la polizza fideiussoria oggetto di controversia dovesse qualificarsi come garanzia atipica in quanto non finalizzata a garantire la restituzione di un credito erogato dalla Provincia autonoma di Bolzano a fondo perduto per un progetto di riconversione industriale finalizzato al raggiungimento dei livelli occupazionali ed economici preventivati, giacche’ detta restituzione sarebbe stata richiesta dalla medesima Provincia unicamente nel caso in cui il mutuatario non fosse stato in grado di adempiere al promesso piano di riconversione industriale).

Un ulteriore passo avanti verso la automaticita’ dell’equazione Polizza fideiussoria dell’appaltatore = Garantievertrag sembrerebbe implicitamente potersi rinvenire nella sentenza (ritenuta, in dottrina, “una inspiegabile rottura, o quantomeno una forzatura, rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale”) di cui a Cass. 27.5.2002, n. 7712 (Pres. Giuliano, est. Durante), a niente della quale, ove sia prestata a garanzia dell’obbligazione dell’appaltatore, la polizza fideiussoria non e’ configurabile come fideiussione, bensi’ come garanzia atipica, in quanto l’insostituibilita’ della prestazione fa venire meno la solidarieta’ dell’obbligazione del garante e comporta che il creditore possa pretendere da lui soltanto un indennizzo o un risarcimento, che e’ prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto (nella specie la Suprema Corte riconoscera’ la validita’ della polizza fideiussoria, a mezzo della quale una societa’ assicuratrice aveva garantito l’adempimento delle obbligazioni dell’appaltatore, sebbene la sua stipulazione fosse stata addirittura posteriore al verificarsi dell’inadempimento dell’obbligazione garantita. In sede di commento alla pronuncia, non si e’ mancato di osservare come quest’ultima ancori la propria ratio decidendi al sillogismo per cui: 1) la polizza fideiussoria – a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore – assurge a garanzia atipica, a cagione dell’insostituibilita’ della obbligazione principale (premessa maggiore); 2) il creditore puo’ pretendere dal garante solo un indennizzo o risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto (premessa minore); 3) la polizza fideiussoria e’ valida anche se intervenuta successivamente rispetto all’inadempimento delle obbligazioni garantite (conclusione), sillogismo del quale si dicono condivisibili le premesse (sia quella maggiore che quella minore), ma non la conclusione.

Va infine ricordato come, ancora piu’ di recente, Cass. 21 febbraio 2008, n, 4446 (Pres. Velia, rel. Mensitieri), abbia avuto modo di operare una sorta di “sintesi” riepilogativa delle posizioni assunte da questa corte in tema di polizze fideiussorie, alla luce della quale:

al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall’assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilita’, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del eredito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l’inapplicabilita’ delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli articoli 1956 e 1957 c.c., consentendo l’applicabilita’ delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario (Cass. 1/6/2004 n. 10486); in tema di garanzia personale, la cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale, e’ una figura intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed e’ caratterizzata dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal terzo. Poiche’ infatti le norme contenenti la disciplina legale tipica della fideiussione sono applicabili se non sono espressamente derogate dalle parti, portata derogatoria deve riconoscersi alla clausola legittima in virtu’ del principio di autonomia negoziale – con cui le parti abbiano previsto la possibilita’ per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato del credito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, in quanto preclude al garante l’opponibilita’ al beneficiario delle eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell’articolo 1945 c.c.. Siffatta clausola, risultando incompatibile con la disciplina della fideiussione, comporta l’inapplicabilita’ delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli articoli 1956 e 1957 c.c., consentendo l’applicabilita’ delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario (Cass. 14/2/2007. n. 3257);

nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non e’ soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 c.c., (Cass. 27/11/2002 n. 16758; 19/7/1996 n. 6520; 24/3/1994 n. 2827);

la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e da vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell’accessorieta’, non fa venir meno la connessione tra rapporto fideiussorio e quello principale (Cass. 12/1/2007 n. 412).

4. Sulla scorta di tali premesse, l’intervento delle sezioni unite deve, da un canto, definitivamente chiarire i tratti differenziali, sul piano morfologico, funzionale e interpretativo, tra le fattispecie della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia; dall’altro, risolvere il contrasto circa la natura delle polizze assicurative cd. “fideiussorie”, sia su di un piano generale, sia nella specifica dimensione, piu’ propriamente oggetto di dubbi ermeneutici, delle convenzioni negoziali stipulate dall’appaltatore di opere pubbliche, con particolare riguardo, in quest’ultima ipotesi, e per quanto di interesse a fini interpretativi:

Alla disciplina normativa speciale abrogata, di cui, tra l’altro, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 – oggi abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 1999, articolo 231 – il cui articolo 3 disponeva che la cauzione cui e’ tenuto l’aggiudicatario deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato, e puo’ essere costituita, da fideiussione bancaria; alla Legge n. 348 del 1982 – a sua volta abrogata dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 354, comma 1, – il cui articolo 1 prevedeva che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico potesse prestarsi, tra l’altro, con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni; alla Legge n. 109 del 1994 (con riferimento alla quale la garanzia fideiussoria contemplata all’articolo 30 e’ stata assimilata ad una vera e propria caparra confirmatoria dalla 4 sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 29 marzo 2001, n. 1840) – anch’essa abrogata dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 256, comma 1, recante il cd. “nuovo codice dei contratti pubblici” -; alle circolari ministeriali autorizzative (la n. 145 del 7.1.1960 e la n. 433 del 16.11.1979, ove si legge che le assicurazioni cauzionali assolvono alla stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro o in altri beni reali);

Alla disciplina attualmente vigente, in particolare all’articolo 75 del nuovo codice dei contratti pubblici, a mente del quale la garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, va prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione puo’ essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, mentre la fideiussione puo’ essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, e deve prevedere espressamente tanto la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, quanto la rinuncia, all’eccezione di cui all’articolo 1957 c.c., comma 2, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Anche alla luce di tale plesso normativo potra’ essere, cosi’, efficacemente verificata la esattezza, o meno, della tesi secondo cui, ove la cauzione sia sostituita da altra forma di garanzia prevista per legge (nella specie, quella che il codice del 2006 espressamente qualifica come “fideiussione”), questa debba offrire, o meno, alla P.A. un analogo risultato sul piano funzionale, e cioe’ l’incondizionato e pressoche’ automatico incameramento della somma in caso di inadempimento dell’aggiudicatario”.

5. Il ricorso e’ fondato.

Avverso la sentenza della corte d’appello di Perugia la ATER propone quattro motivi di impugnazione, chiedendo all’adita corte di legittimita’ di interpretare la convenzione negoziale per la quale e’ processo in termini di contratto autonomo di garanzia alla luce sia della previsione di un obbligo di pagamento entro un breve termine (dalla richiesta scritta) – non rilevando, in senso contrario, il mancato uso di espressioni quali “a semplice” o “a prima richiesta”,

atteso che l’interpretazione della convenzione negoziale de qua andrebbe viceversa desunta dalla relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia -; sia dell’impegno assunto dalla ditta debitrice di rimborsare al garante tutte le somme versate, con espressa rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione; sia della normativa pubblicistica all’uopo richiamata – che considera(va) la polizza come sostitutiva di una cauzione dovuta dall’appaltatore in favore dello Stato o di altro ente pubblico.

La ricorrente deduce, di conseguenza, l’inapplicabilita’, alla fattispecie, della decadenza di cui all’articolo 1957 c.c., ovvero la deroga a tale disposizione, dovendo ritenersi che la proposizione dell’istanza scritta di pagamento sia indice inequivoco della volonta’ dell’ente creditore di avvalersi della garanzia.

I motivi di ricorso appaiono meritevoli di accoglimento, per quanto di ragione.

E’ opportuno premettere, ad avviso del collegio, alcune piu’ generali premesse in ordine ai rapporti tra negozio tipico di fideiussione e negozio atipico di garanzia (cd. Garantievertrag) che consentano di pervenire a soddisfacente soluzione in diritto con riguardo alla vicenda processuale di cui queste sezioni unite risultano oggi investite.

6. E’ prassi ormai sempre piu’ frequente, nel sottosistema civilistico delle garanzie personali, che contratti di identico contenuto siano indicati con nomi diversi, come accade, in particolare, in tema di polizza fideiussoria, denominata, di volta in volta, “assicurazione cauzionale”, “cauzione fideiussoria”, “polizza cauzionale”, “fideiussione assicurativa”.

La polizza fideiussoria e’, sotto il profilo genetico, un negozio stipulato dall’appaltatore su richiesta del committente e in suo favore, strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, funzionalmente caratterizzato dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente (cosi’, ex aliis, Cass. n. 11261/2005); il terzo non e’ parte, ne’ in senso sostanziale ne’ in senso formale, del rapporto, e si limita a ricevere gli effetti di una convenzione gia’ costituita ed operante, sicche’ la sua adesione si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell’acquisizione del diritto, rilevabile per facta concludentia, risultando la dichiarazione di volerne profittare necessaria soltanto per renderla irrevocabile ed immodificabile ex articolo 1411 c.c., comma 3 (Cass. n. 23708/2008 e n. 13661/1992); non rileva, difatti, che il contratto sia stato eventualmente stipulato anche con la partecipazione del creditore garantito, derivandone l’esclusivo effetto di obbligare direttamente la compagnia assicuratrice nei confronti del creditore stesso ed impedire che quest’ultimo, quale beneficiario della prestazione negoziata a suo favore dal debitore, possa dichiarare di non aderire alla stipulazione secondo la disciplina del contratto a favore del terzo (Cass. n. 7766/1990), anche se, alla forma giuridica bilaterale della stipulazione – in relazione alla quale il committente e’ terzo – corrisponde un’operazione economica sostanzialmente trilatera, in cui l’unica parte effettivamente interessata alla validita’ del contratto e’ il beneficiario della polizza, che ad essa condiziona l’erogazione delle sue prestazioni, potendo lo stipulante appaltatore anche non avere interesse all’effettiva validita’ ed efficacia dell’assicurazione (cosi’, ancora, Cass. n. 23708/2008).

Deve, pertanto, convenirsi con la piu’ attenta dottrina che ricostruisce la fattispecie riconoscendo al debitore principale la qualita’ di parte del contratto – per assumerne la veste di stipulante -, al garante la veste di promittente, al creditore principale quella di (terzo) beneficiario (con la precisazione che, nella normalita’ dei casi, il testo della garanzia viene in realta’ imposto dal beneficiario, il quale non lascia al debitore ordinante margini di negoziazione in ordine alle condizioni contrattuali: ne’ e’ escluso che il garante, su incarico del cliente-debitore, stipuli il contratto direttamente con il creditore).

E’ questa una prima, essenziale differenza morfologica rispetto allo schema tipico delle convenzioni fideiussorie, che, caratterizzate dalla funzione di garantire un’obbligazione altrui, intercorrono esclusivamente tra il fideiussore e il creditore (cosi’, tra le tante, Cass. n. 1525/1984, che non manca di sottolineare come, ai sensi dell’articolo 1936 c.c., comma 2, la fideiussione sia efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza: la differenza parrebbe attenuarsi nel dictum di cui a Cass. n. 3940/1995, a mente della quale la fideiussione “puo’ anche essere stipulata con l’intervento del debitore o tra quest’ultimo ed il garante, in modo da configurare un contratto a favore del terzo creditore che, dichiarando di voler profittarne, rende irrevocabile la stipulazione, ai sensi dell’articolo 1411 c.c.”, secondo una ricostruzione strutturale della fattispecie che parrebbe peraltro evocare, piu’ propriamente, l’istituto dell’accollo cumulativo esterno, oltre che confliggere con il preciso dictum normativo di cui all’articolo 1936 c.c., che identifica le parti del contratto nel creditore e nel garante).

Altra differenza funzionale rispetto alla fideiussione e’ costituita dall’essere la polizza o assicurazione fideiussoria “necessariamente onerosa” in quanto assunta dall’assicuratore in corrispettivo del pagamento di un premio (Cass. n. 221/1963), mentre la fideiussione puo’ essere anche a titolo gratuito (nel qual caso il contratto, ponendo obbligazioni a carico di una sola parte, si perfeziona in forza del disposto dell’articolo 1333 c.c.: Cass. n. 9468/1987).

7. Quanto alla natura giuridica delle polizze, la giurisprudenza di questa corte le ha diacronicamente considerate, sotto l’aspetto tipologico, di volta in volta come sottotipo innominato di fideiussione (Cass. n. 221/1963), come figura contrattuale intermedia fra il versamento cauzionale e la fideiussione, come contratto atipico, come contratto misto risultante dalla fusione di elementi propri di vari contratti (tra le tante: Cass. n. 2899/1968; n. 1292/1978; n. 6155/1982; n. 5981/1986; n. 6499/1990; n. 13661/1992; n. 3940/1995; n. 6823/2001; n. 11261/2005; n. 3257/2007; n. 14853/2007; n. 11890/2008, in motivazione; n. 12871/2009).

In particolare, diversamente dalla cauzione, la prestazione viene assunta da un terzo (garante) e non dallo stesso debitore obbligato, mentre manca il versamento anticipato di una somma di denaro, cosi’ evitandosi l’effetto negativo di una lunga e improduttiva immobilizzazione di capitali; diversamente dalla fideiussione, l’impegno del garante e’ di estensione tale da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via di autotutela, cioe’ di realizzare il suo credito sui beni oggetto della garanzia (seppur non tramite l’incameramento della cauzione ma) mediante un atto unilaterale costituito da una richiesta della somma assicurata (in caso di inserimento della clausola “a semplice” o “prima richiesta”), all’esito di un accertamento unilaterale ed insindacabile dello stesso creditore in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per l’escussione.

Va altresi’ sottolineato che, pur essendo prestata spesso da un’impresa di assicurazione, la funzione della polizza non consiste nel trasferimento o nella copertura di un rischio – che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il quale e’ demandato allo stesso beneficiario) – ma in quella di garantire al beneficiario l’adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l’inadempimento sia dovuto a volonta’ dello stesso e questi sia solvibile.

8. Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di questa corte, poiche’ la causa del negozio de quo consiste sostanzialmente nel garantire l’adempimento (“sostitutivo o di regresso”: Cass. n. 1292/1978 cit.) della prestazione dovuta al creditore da un terzo, troverebbe applicazione la disciplina legale tipica della fideiussione, ove non espressamente derogata, potendo le parti, nella loro autonomia contrattuale, richiamare le norme sull’assicurazione per quanto riguarda i rapporti tra il debitore contraente e l’assicuratore (Cass. n. 5450/1984 ritiene, pertanto, applicabili le norme sulla fideiussione, considerata come rapporto tipico “prevalente”, e in particolare l’articolo 1941 c.c. secondo cui la fideiussione non puo’ eccedere cio’ che e’ dovuto dal debitore ne’ puo’ essere prestata a condizioni piu’ onerose; mentre Cass. n. 11038/1991 e n. 6757/2001 si esprimono nel senso che, nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente-debitore in ordine alla formazione del rapporto principale, non trovi applicazione la disciplina dell’articolo 1892 c.c. sull’assicurazione, dovendo la validita’ del contratto essere piuttosto valutata alla stregua delle regole dell’annullabilita’ per errore o dolo.

Peraltro, in senso opposto, Cass. n. 2297/1975, n. 3457/1981, n. 7028/1983, n. 14656/2002 si esprimono nel senso dell’applicabilita’ della normativa sull’assicurazione, in particolare dell’articolo 2952 c.c., comma 1, quanto alla prescrizione annuale delle rate di premio).

8.1. – Di segno speculare, invece, l’orientamento secondo il quale (pur ritenendosi la convenzione in parola – tanto se diretta a garantire al beneficiario l’adempimento dell’obbligazione originariamente assunta verso di lui dal contraente della polizza quanto se volta ad assicurargli la somma dovuta per inadempimento o inesatto adempimento funzionale a garantire un obbligo altrui secondo lo schema previsto dall’articolo 1936 cod. civ., affiancando al primo un secondo debitore di pari o diverso grado), la polizza fideiussoria, se prestata a garanzia dell’obbligazione dell’appaltatore, non ripete i caratteri morfologici della fideiussione, ma si configura come garanzia atipica (cd. fideiussio indemnitatis), in quanto l’infungibilita’ della prestazione dell’appaltatore fa venir meno la solidarieta’ dell’obbligazione del garante e comporta che il creditore puo’ pretendere da lui solo un indennizzo o un risarcimento, che e’ prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto (cosi’, tra le altre, Cass. n. 7712/2002; Cass. n. 2377/2008).

Questo secondo orientamento trae linfa dalla considerazione per cui elemento “normale ed essenziale” del vincolo fideiussorio e’ pur sempre l’identita’ con l’obbligazione principale nella sua stessa quantita’ e nelle sue stesse condizioni. Dal suo canto, autorevole dottrina evidenzia che la polizza non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale (come accade nella fideiussione), ma ad assicurare al creditore la presenza di un soggetto solvibile in grado di tenerlo indenne dall’eventuale inadempimento del medesimo, cio’ che dimostrerebbe il venir meno di uno degli elementi strutturali della fideiussione, vale a dire l’accessorieta’ dell’obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale, con conseguente slittamento verso il modello del contratto autonomo di garanzia e inadeguatezza del modello legale fideiussorio (erroneamente applicato secondo la teoria della prevalenza o dell’assorbimento, ove la disciplina normativa viene individuata attraverso l’incorporazione del contratto nel tipo prevalente o che piu’ gli assomiglia). La medesima dottrina propone, cosi’, l’applicazione del cd. metodo “tipologico”, che consentirebbe di rintracciare, nella trama del contratto in questione, sotto-strutture negoziali differenti mediante un’opera di destrutturazione del contratto che offra all’interprete l’opportunita’ di individuare diverse caratteristiche tipologiche che solo successivamente verranno utilizzate al fine di determinare (sempre senza valicare i limiti dell’incompatibilita’) il mix disciplinare che meglio risponde all’esigenza di regolare il rapporto (mentre da altra parte si invita a considerare la naturale propensione delle polizze a modellarsi in funzione delle diverse esigenze di garanzia di volta in volta soddisfatte e a cogliere e valorizzare il quid proprium delle diverse configurazioni assunte nella prassi, rifuggendo da aprioristici tentativi di generalizzazione e di riduzione a un “tipo”).

Sulla polizza fideiussoria si riverbera cosi’ l’eco del dibattito sul contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag) e sulla sua causa.

8.2. Pur non essendo questa la sede per approfondire gli esiti di tale questione, pare sufficiente considerare che, secondo una diffusa opinione, la funzione del Garantievertrag e’ quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che non sempre consiste in un dare ma puo’ anche riguardare un fare infungibile, contrariamente a quanto accade per il fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identita’ tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). In altri termini, mentre con la fideiussione e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento dell'(unica) prestazione principale – per cui il fideiussore e’ un “vicario” del debitore -, l’obbligazione del garante autonomo e’ qualitativamente altra rispetto a quella dell’ordinante – sia perche’ non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perche’ non rivolta al pagamento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Ne consegue che polizze fideiussorie e fideiussione, pur accomunate dal medesimo (generico) scopo di offrire al creditore-beneficiario la garanzia dell’esito positivo di una determinata operazione economica, si distinguono perche’ le prime (se prestate a garanzia di obbligazioni infungibili) appartengono alla categoria delle cd. garanzie di tipo indennitario, potendo il creditore tutelarsi (rispetto all’inadempimento del debitore) soltanto tramite il risarcimento del danno, mentre la fideiussione appartiene alle cd. garanzie di tipo satisfattorio, caratterizzate dal rafforzamento del potere del creditore di conseguire il medesimo bene dovuto, cioe’ di realizzare specificamente il soddisfacimento del proprio diritto.

8.3 Ancora con specifico riguardo alle polizze fideiussorie, l’introduzione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con diciture “a semplice” o “a prima richiesta (o domanda) “, “senza eccezioni” o analoghe (“incondizionatamente”, “a insindacabile giudizio del beneficiario” e cosi’ via), se ne ha di fatto evidenziato l’impredicabilita’ di qualsivoglia natura assicurativa e l’indiscutibile avvicinamento al modello cauzionale, ne ha specularmente posto il problema della compatibilita’ con il modello tipico fideiussorio.

La previsione di siffatte clausole di pagamento manifesta, difatti, una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell’attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all’effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (cio’ vale, in particolare, per l’incameramento della cauzione da parte dell’ente appaltatore di opere pubbliche, il quale non e’ tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione: cosi’ Cass. n. 8295 del 1994, in motivazione). A tale riguardo, questa corte ha avuto modo di affermare che, se e’ consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro al creditore a garanzia dell’adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve poter rientrare nei poteri riconosciuti all’autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l’impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore, dovendosi pertanto riconoscere in dette clausole una “una valida espressione di autonomia negoziale”.

9. Di tali clausole, secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 6499/1990, n. 10486/2004, n. 4446/2008 in motivazione), si predica la incompatibilita’ con la disciplina della fideiussione, e la conseguente inapplicabilita’ delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali quelle fondate sull’articolo 1947 c.c. (compensazione opposta dal garante con un debito del creditore verso il debitore principale), articolo 1956 (liberazione del fideiussore per obbligazione futura assunta dal creditore), articolo 1957 (decadenza prevista per l’ipotesi che il creditore non coltivi dopo la scadenza dell’obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale).

9.1. Secondo un diverso orientamento, dette clausole sarebbero invece idonee a valere anche come osservanza dell’onere di cui all’articolo 1957 prescindendo dalla proposizione dell’azione giudiziaria (Cass. n. 7345/1995, cit.), sicche’ non si tratterebbe di un’esclusione ma di una deroga parziale della disciplina dettata dal citato articolo 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria (Cass. n. 10574/2003, n. 27333/2005, n. 13078/2008, quest’ultima sulla limitata funzione, che puo’ essere svolta da una clausola di pagamento a prima richiesta, di evitare al creditore la decadenza di cui all’articolo 1957 non solo iniziando l’azione giudiziaria verso il debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento).

9.2. E’ dunque opportuno approfondire le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza di questa corte a ravvisare nelle clausole di pagamento in oggetto una deroga (seppur variamente atteggiata) alla disciplina legale della fideiussione onde chiarire se di semplice deroga si tratti, ovvero di una cosi’ rilevante alterazione del “tipo” negoziale fideiussorio tale da provocarne un exodus che conduca all’approdo al modello del Garantievertrag cosi’ come comunemente praticato nel commercio internazionale e, di recente, anche nazionale (nelle forme del Bid Bond o Bietungsgarantie, a garanzia del rispetto o del mantenimento di un’offerta contrattuale; del Performance Bond o Leistungsgarantie e del Vertragserfullungsgarantie, quale garanzia di buona esecuzione di un contratto; del Repayment Bond e dell’Advance payment Bond o Anzahlungsgarantie, a copertura del rischio che l’appaltatore non rimborsi al committente il pagamento degli anticipi ricevuti in caso di mancata esecuzione dei lavori; del Retention money Bond, la cui origine e’ nella prassi in base alla quale il committente trattiene una parte dei pagamenti in occasione dei diversi stati di avanzamento dei lavori, al fine di costituire un fondo di copertura per le spese eventuali da sostenere per riparare errori dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori).

Quelle ragioni risiedono nell’essere le suddette clausole volte a precludere al garante l’opponibilita’ al creditore garantito delle eccezioni spettanti al debitore principale (siano esse relative al rapporto di valuta tra quest’ultimo e il creditore o al rapporto di provvista tra il debitore principale e il garante), in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli articoli 1945 e 1941 c.c., con l’effetto di svincolare (in tutto o in parte) la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilita’ delle eccezioni fideiussorie.

9.3. Sotto l’aspetto morfologico, il contratto autonomo di garanzia costituisce espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’articolo 1322 c.c., comma 2, che si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera), l’eventuale controgarante (soggetto non necessario, che solitamente si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera) e il debitore della prestazione (l’ordinante). Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli articoli 1936 e seguenti cod. civ., e’ la carenza dell’elemento dell’accessorieta’: il garante s’impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validita’ e/o all’efficacia del rapporto di base, e identico impegno assume il controgarante nei confronti del garante (cosi’ Cass. n. 1420/1998; sulla controgaranzia autonoma, Cass. n. 12341/1992 specifica che l’obbligo di pagamento del garante secondo il meccanismo dell’adempimento “a prima richiesta”, tanto della “garanzia” che della “controgaranzia”, si attiva a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione principale, restando irrilevante l’avvenuto adempimento del contratto collegato a catena).

La diversita’ di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta (in argomento, funditus, Cass. 10490/06) del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante e’ qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l’adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento (Cass. n. 2377/2008 cit., proprio con riguardo alle polizze fideiussorie); per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacche’ mentre il fideiussore e’ debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta (Cass. n. 27333/2005; n. 4661/2007): ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all’autonomia privata nei limiti fissati dall’articolo 1322 c.c., comma 2 ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante.

Il riferimento, come oggetto della garanzia de qua, al rischio contrattuale da preservare (ovvero all’interesse economico sotteso all’obbligazione principale) ha rappresentato una soluzione funzionale a superare l’apparente ossimoro celato nel sintagma “garanzia autonoma” (atteso che il concetto di garanzia presuppone ontologicamente una relazione di accessorieta’ con un quid che dev’essere garantito), con la conseguenza che la garanzia sarebbe autonoma rispetto all’obbligazione principale ma pur sempre accessoria rispetto all’interesse economico ad essa sottostante, cosi’ evitandosi la (preoccupante) conseguenza di individuare nel rapporto principale il termine della relatio e di assimilare in tal modo la garanzia autonoma a quella accessoria.

9.4. Sotto il profilo funzionale, il regime “autonomo” del Garantievertrag trova un limite quando:

le eccezioni attengano alla validita’ dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008, in motivazione, “trattandosi pur sempre di un contratto (di garanzia) la cui essenziale – quindi inderogabile – funzione e’ quella di garantire un determinato adempimento”); la nullita’ del contratto-base dipenda da contrarieta’ a norme imperative o illiceita’ della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, perche’ risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa (nel senso che il garante non e’ autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n. 5997/2006; in generale, sull’obbligo del garante di opporre l’exceptio doli a protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n. 23786/2007; n. 26262/2007; sull’obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell’esatto adempimento del debitore ovvero della nullita’ del contratto garantito o illiceita’ della sua causa: Cass. n. 3964/1999; n. 10652/2008), mentre discussa e’ la conseguenza della impossibilita’ sopravvenuta della prestazione principale non imputabile al debitore (che, secondo una recente giurisprudenza di merito – App. Genova 25 luglio 2003 – sarebbe a sua volta causa di estinzione della garanzia).

La piu’ rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda, peraltro, il momento del pagamento – cui (anche) il fideiussore “atipico” puo’ essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l’avvenuto pagamento.

9.5. Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l’actio indebiti ex articolo 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens, cioe’ del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realta’ come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex articolo 1462 c.c.. Il garante “autonomo”, invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potra’ agire in ripetizione nei confronti di quest’ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l’effetto, anche alla possibilita’ di chiedere la restituzione di quanto pagato all’accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potra’ esperire l’azione di regresso ex articolo 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito (il piu’ delle volte mediante il cosiddetto “conteggio automatico” a carico del debitore, quando questi ha anticipato alla banca le somme necessarie per il pagamento o quando sussista la possibilita’ di addebitare le somme su un conto corrente), senza possibilita’ per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante ne’ di eccepire alcunche’, in sede di rivalsa, in merito all’avvenuto pagamento (cosi’ Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007).

L’effetto e’ di “autonomizzare” il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica: e’ a quest’ultima, infatti, che si riferisce il principio secondo il quale “quando si estingue l’obbligazione principale, si estingue anche quella accessoria di garanzia. Pertanto, se il fideiussore paga un debito gia’ estinto, per remissione, per pagamento o per altra causa, non puo’ esercitare azione di regresso nei confronti del debitore principale” (cosi’ Cass. n. 2334/1967).

Sara’ il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilita’ di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell’articolo 2033 c.c. (Va in proposito ricordato che l’articolo 20 della Convenzione UNCITRAL, sulle garanzie autonome e sulle lettere di credito, elaborata dalla Commissione delle Nazioni Unite sul commercio internazionale, tra le alternative riconosciute all’ordinante per neutralizzare il pericolo di un’abusiva escussione, prevede sia la possibilita’ di inibire al garante di trattenere o recuperare presso l’ordinante le somme pagate in base alla garanzia sia la possibilita’ di richiedere un provvedimento giudiziario che impedisca al beneficiario di riscuotere la garanzia).

10. Chiarite cosi’ le differenze operative tra fideiussione (eventualmente resa atipica dall’inserimento delle clausole in questione) e Garantievertrag, va affrontato e risolta la speculare questione dell’idoneita’ o sufficienza della clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) a trasformare un contratto di fideiussione (pur atipico) in un Garantievertrag.

A tale riguardo, si segnalano due non omogenei orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che – pur nella consonanza delle affermazioni secondo cui, da un lato, la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia o di fideiussione (eventualmente atipica) si risolve in un apprezzamento dei fatti e delle prove da parte del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato (Cass. n. 4981/2001; n. 10637/2002; n. 11368/2002; n. 13001/2006; n. 2464/2004), essendo privo di valore il nomen iuris utilizzato dalle parti per designare la garanzia; dall’altro, a fronte della qualificazione della garanzia come fideiussoria, soggetta, in quanto tale, alla sorte del debito principale, la parte che faccia valere la diversa configurazione di detta garanzia come autonoma, e, quindi, svincolata dal debito principale, ha l’onere di dedurre gli elementi oggettivi sui quali tale configurazione si fonda (Cass. n. 8540/2000) – appare, sul punto, contrastante: – un primo indirizzo e’ nel senso che l’inserimento di clausole del genere valga di per se’ a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorieta’ che caratterizza la fideiussione (Cass. n. 3552/1998, in motivazione; n. 6757/2001; n. 3257/2007 cit.; n. 14853/2007; n. 11890/2008, in motivazione; in particolare, Cass. n. 8248/1998 ha qualificato la garanzia come autonoma in presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta”, con esclusione del beneficium excussionis e dell’accertamento dell’inadempienza da parte dello stesso creditore garantito sulla base della contabilita’ dell’appalto); – un secondo filone interpretativo e’ invece nel senso che il contratto non assume i connotati del contratto autonomo di garanzia per il solo fatto di presentare un patto che obblighi il garante a pagare, sulla richiesta del beneficiario, il quale gli dichiari essersi verificati i presupposti per l’esigibilita’ della garanzia, e senza poter opporre eccezioni attinenti al rapporto di base: la distinzione tra fideiussione e Garantievertrag andrebbe tratta, infatti, anche dalla considerazione dei profili funzionali della garanzia, e nel secondo caso la funzione sarebbe non gia’ quella di garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui o l’integrale soddisfacimento della pretesa risarcitoria traente origine dall’inadempimento del debitore, quanto quella, prossima a quella della cauzione, di assicurare al beneficiario la disponibilita’ almeno di una determinata somma di danaro, a bilanciamento di rischi tipici di determinati contratti. Un patto di rinunzia del fideiussore a far valere subito determinate eccezioni non altererebbe, peraltro, il tipo contrattuale, che resta caratterizzato, come la fideiussione, dal principio di accessorieta’ (articoli 1939 e 1945 cod. civ.): la clausola e’ dunque in se’ valida, giacche’, pur con riguardo alla causa del contratto di fideiussione ed alla relativa disciplina, essa costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale, che resta nei limiti imposti dalla legge (articolo 1322 cod. civ.), dalla quale si trae, insieme, che clausole limitative della possibilita’ di proporre eccezioni sono in certa misura ed a determinate condizioni consentite dall’ordinamento (articolo 1341 c.c., comma 2), e che una clausola del tipo di quella di cui si discute non e’ in contrasto con l’aspetto essenziale del contratto di fideiussione, aspetto rappresentato dall’accessorieta’ (cosi’ Cass. n. 2909/1996, in motivazione; nel senso che, ai fini della distinzione del contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, non e’ decisivo l’impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia, ancora di recente, Cass. n. 5044/2009 cit.).

Pur se non direttamente investite della questione, vertendo il contrasto di giurisprudenza oggi sotto posto all’esame del collegio sulla natura e sulla disciplina applicabile alle polizze fideiussorie, queste sezioni unite ritengono che debba essere data continuita’ al primo degli orientamenti citati, che ha l’ineliminabile pregio di consentire, ex ante, la necessaria prevedibilita’ della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparita’ di decisioni a parita’ di situazioni esaminate, cosi’ che la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per se’ orientare l’interprete verso l’approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.

10.1. Cosi’ ricostruiti i caratteri strutturali ed effettuali del contratto autonomo di garanzia, pare innegabile che, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, ad esso non possa applicarsi la norma dell’articolo 1957 cod. civ. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiche’ tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria (cosi’ Cass. n. 3964/1999 cit., ancora in tema di polizza fideiussoria; Cass. n. 11368/2002, in motivazione) instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorieta’ del vincolo fideiussorio, per cio’ solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma.

10.2. Per cio’ che piu’ specificamente concerne l’oggetto della questione sottoposta al collegio, e’ opportuno ripercorrere, in sintesi, le divergenze manifestatesi nella giurisprudenza di questa corte sui profili di seguito indicati.

10.3. Quanto ai caratteri morfologici della polizza fideiussoria, prevalente appare l’orientamento predicativo della sua natura fideiussoria, con conseguente applicazione della disciplina legale tipica ex articolo 1936 ss. c.c. ove non derogata dalle parti; un diverso, minoritario indirizzo, ne esclude, viceversa, la configurabilita’ in termini di fideiussione laddove essa sia prestata a garanzia dell’obbligazione dell’appaltatore: in tal caso, la convenzione integrerebbe gli estremi della garanzia atipica in quanto, non potendo surrogare l’adempimento “specifico” di detta obbligazione (connotata dal carattere dell’insostituibilita’), ha la funzione di assicurare, sic et simpliciter, il soddisfacimento dell’interesse economico del beneficiario, compromesso dall’inadempimento. Essa risulta, pertanto, vicenda del tutto disomogenea rispetto al sistema delle garanzie di tipo satisfattorio proprie delle prestazioni fungibili caratterizzate dall’identita’ della prestazione e dal vincolo della solidarieta’ (sussidiarieta’)/accessorieta’ -, riconducibile di converso alla figura della garanzia di tipo indennitario, in forza della quale il garante e’ tenuto soltanto ad indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto (Cass. n. 2377/2008 cit.; n. 7712/2002).

10.4. Queste sezioni unite intendono dare continuita’ al secondo degli orientamenti poc’anzi ricordati.

Non appaiono decisive, difatti, le riserve che dottrina e giurisprudenza attestate sul fronte dell’equiparazione della polizza de qua alla convenzione fideiussoria (quantunque atipica) hanno diacronicamente manifestato in subiecta materia. Si obbietta, difatti, che la banca garantisce non gia’ la prestazione primaria (cioe’ l’esecuzione dell’opera o della fornitura), bensi’ quella secondaria, che consiste nel pagamento di una somma di denaro prestabilita (la quale spesso assume i caratteri della clausola penale): cio’ consentirebbe di ritenere che vi sia identita’ tra l’oggetto della prestazione garantita e quello dell’obbligazione di garanzia, trattandosi in entrambi i casi di una (anzi della stessa) somma di denaro. Si e’ anche osservato che, da questo punto di vista, la differenza con la fideiussione e’ meno marcata, giacche’ l’indennita’ non solo puo’ essere in certi casi omogenea alla prestazione pecuniaria ed originaria del debitore, ma e’ comunque omogenea rispetto alle prestazioni pecuniarie secondarie del debitore (derivino esse da un risarcimento del danno o da una clausola penale). Con specifico riguardo alla garanzia (cd. definitiva) dovuta all’Amministrazione appaltante, ai sensi della Legge n. 109 del 1994, articolo 30, comma 2, si e’ poi rilevato che, se e’ vero che la garanzia ha carattere indennitario, in quanto il fideiussore non e’ obbligato ad adempiere in luogo del debitore principale, essendo tenuto a rifondere il creditore degli oneri affrontati in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del debitore, e’ altrettanto vero che la diversita’ della prestazione dell’assicuratore non esclude la funzione di garanzia in quanto la fideiussione sostituisce non la esecuzione dell’obbligazione principale ma la cauzione, cioe’ la garanzi’a reale dell’obbligazione dell’esecutore: ad essere garantito non sarebbe tanto un qualsiasi adempimento, bensi’ la prestazione della cauzione.

Non si e’ mancato poi di sottolineare, per altro verso, che il concetto di fungibilita’ e infungibilita’ della prestazione appare qualificazione giuridica tra le piu’ sfuggenti, cui, del resto, non sempre e’ riconosciuto un autonomo significato, trattandosi di un problema di interpretazione in senso lato, di talche’ la fungibilita’ di un’obbligazione non dipenderebbe tanto dal tipo di prestazione o dalla natura del suo oggetto secondo criteri astratti, ma avrebbe da esser valutata in concreto, tenuto conto anche dell’interesse del creditore, ex articolo 1173 c.c. (cio’ che ha consentito alla moderna dottrina di considerare fungibile anche l’adempimento delle obbligazioni di fare – cosi’ superandosi la tradizionale impostazione, figlia del codice del 1865, propensa a ritenere che soltanto l’obbligazione pecuniaria potesse essere garantita da fideiussione -, coerentemente con il disposto dell’attuale articolo 1936 c.c. – il cui pendant e’ costituito dal 765, comma 1, del BGB -, il quale non contiene alcuna distinzione esplicita in argomento, indicando solo che la fideiussione garantisce “l’adempimento di un’obbligazione altrui”, cosi’ venendo meno qualsivoglia argomento letterale a favore dell’idea di un’identita’ di contenuto dell’obbligazione principale e dell’obbligazione fideiussoria, mutando il precedente richiamo dell’articolo 1898 c.c. abrogato alla “stessa obbligazione”). Si e’ infine rilevato che l’accessorieta’ dell’obbligazione fideiussoria non implicherebbe una assoluta ed univoca dipendenza del rapporto di garanzia dal rapporto garantito, in quanto la fideiussione, al pari di qualsiasi altro rapporto obbligatorio, vive e si mantiene in questa relazione funzionale con una individualita’ propria, e che il nostro ordinamento non conosce una nozione tecnica di accessorieta’, ossia una disciplina unitaria del fenomeno, onde la “relativizzazione” del requisito in parola, intesa come conseguenza dell’acquisita autonomia causale della fideiussione, manifestandosi nell’ordinamento il riconoscimento di una certa indipendenza dell’obbligazione di garanzia rispetto a quella garantita, con un’implicita retrocessione del requisito dell’accessorieta’ a un livello non essenziale.

11. Le considerazioni che precedono non appaiono decisive al fine di predicare una non realistica consonanza tra polizza fideiussoria e convenzione di garanzia tipica ex articolo 1936 c.c.. Al di la’ della osservazione (di per se’ decisiva) secondo la quale esse non appaiono sufficienti a far superare il principio secondo cui rimangono fuori dalla possibilita’ di essere garantite per il tramite di una fideiussione le obbligazioni di fare infungibile, nelle quali c’e’ comunque un interesse del creditore alla personale esecuzione del debitore – non potendosi, in questo caso, realizzarsi in alcun modo la sostituzione del fideiussore al debitore principale, poiche’ il garante non deve (ne’ puo’) adempiere, in rapporto di solidarieta’ con il debitore principale, un debito identico a quello su di lui gravante – non sembra seriamente contestabile che si discorra di fideiussio indemnitatis con riferimento a fattispecie nella quale la funzione di garanzia viene piuttosto a porsi in via (succedanea e secondaria si’, ma) del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l’inadempimento dell’obbligato principale e, quindi, per un’obbligazione non soltanto futura ed eventuale (cio’ che non costituirebbe di per se’ ostacolo alla configurabilita’ di una fideiussione, avendo l’attuale articolo 1938 c.c. posto termine ad un dibattito dottrinale e giurisprudenziale formatosi nel vigore del precedente codice con l’ammettere esplicitamente la legittimita’ della fideiussione “anche per un’obbligazione condizionale o futura”), ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligazione del garante non diviene attuale prima dell’inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l’obbligo secondario del “risarcimento” del danno (rectius, dell’indennizzo conseguente all’inadempimento): viene irredimibilmente vulnerato, in tal guisa, proprio quel meccanismo della solidarieta’ che attribuisce al creditore la libera electio, cioe’ la possibilita’ di chiedere l’adempimento cosi’ al debitore come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito e’ esigibile.

Venendo cosi’ meno la funzione di garantire, in senso preventivo, l’adempimento, la cd. fideiussio indemnitatis pare definitivamente espunta dall’orbita della garanzia fideiussoria, per acquisire una funzione reintegratoria (non del tutto aliena da un modello assicurativo).

Ne’ decisiva appare, ancora, l’obiezione secondo la quale, nel nostro ordinamento, un’astrazione assoluta dell’elemento causale, in cui la sorte o i difetti dell’obbligazione sottostante non abbiano mai alcuna ripercussione sull’obbligazione astratta di garanzia, non pare a tutt’oggi legittimamente predicabile.

Va premesso, in proposito, che, tra astrazione assoluta e accessorieta’ (intesa nel senso tradizionale) si stagliano orizzonti che abbracciano diverse gradazioni di strutture negoziali che il legislatore di volta in volta legittima, secondo un giudizio di valore rispetto ai vari interessi coinvolti: l’accessorieta’ dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere certamente piu’ elastico, di semplice collegamento/coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare, come dimostrato, da un lato, dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante e’ esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante (supra, sub 6.2); dall’altro, dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse.

Va inoltre considerato che, come condivisibilmente affermato dalla terza sezione di questa corte con la sentenza 10490/06 (e poi ribadito, sia pur in obiter, da queste stesse sezioni unite con le 4 pronunce dell’11 novembre del 2008, rese in tema di danno non patrimoniale), appaia oggi predicabile una ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica che la configurava come strumento di controllo della sua utilita’ sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d’altro, non spiega come un contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso e’ diretto a realizzare (al di la’ del modello, anche tipico, adoperato).

Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volonta’ delle parti. Causa, dunque, ancora oggettivamente iscritta nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, secondo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l’uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale.

E’ innegabile, pertanto, che di causa negotii sia lecito discorrere, in termini di sua concreta esistenza, anche con riferimento al contratto autonomo di garanzia e alla polizza fideiussoria, ad esso assimilabile quoad effecta. E’ altresi’ innegabile, nel caso di specie, che la forma di garanzia prescelta dalle parti, in alternativa al deposito cauzionale in denaro o titoli, non sia stata quella della fideiussione, bensi’ quella della polizza fideiussoria, alternativa e, per l’effetto, sostituiva forma di prestazione della cauzione stessa, “consentita” (cosi’, letteralmente, il testo negoziale rilevante in parte qua) dall’amministrazione appaltante senza essere accompagnata da alcuna dichiarazione abdicativa di tutti gli altri poteri e facolta’ spettatile sulla base della normativa di settore vigente ratione temporis. La funzione individuale del singolo, specifico negozio (id est della polizza fideiussoria) e’ stata dunque quella di sostituire la traditio del denaro tipica della cauzione con l’obbligazione di corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del creditore, senza alcuna possibilita’, per il primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui all’articolo 1957 c.c..

Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell’insostituibilita’ della obbligazione principale, onde il creditore puo’ pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Con la precisazione, peraltro, della invalidita’ della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all’inadempimento delle obbligazioni garantite.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi alla corte di appello di Perugia, in altra composizione, che provvedere alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

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