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nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dalla L. Fall., articolo 18 (nel testo novellato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la costituzione della parte (nella specie, la resistente curatela fallimentare) e’ perentorio, anche in mancanza di un’espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardivita’ determina per la formulazione di determinate difese

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 6 novembre 2017, n. 26276

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t. e (OMISSIS), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio di questi in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.;

(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t.;

– intimati –

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio del secondo in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Bologna 14.9.2016, n. 1563 in R.G. 1776/2016;

vista la memoria dei ricorrenti;

udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t. e (OMISSIS) impugnano la sentenza App. Bologna 14.9.2016, n. 1563 in R.G. 1776/2016 con cui e’ stato rigettato il loro reclamo, interposto L. Fall., ex articolo 18, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento sociale, resa da Trib. Parma con sentenza 20.6.2016 su istanza dei creditori in epigrafe, il secondo ora controricorrente;

2. per la corte la correttezza della sentenza reclamata procedeva dalle seguenti circostanze e valutazioni: a) la notifica della istanza di fallimento, nei confronti della societa’ in liquidazione cancellata, non era andata a buon fine a mezzo PEC e verso la societa’ stessa, dove pure era stata tentata, risultando invece correttamente perfezionata alla societa’ in capo al liquidatore, applicati i principi sulla L. Fall., articolo 10; b) altrettanto valida era la sequenza delle udienze, iniziate con quella del 21.12.2015 (regolarmente notificata), cui ne erano seguite altre alle quali la societa’ non si era presentata e con nel frattempo ulteriori istanze di fallimento, per le quali non esisteva alcun obbligo di nuova notiziazione del debitore; c) la delibazione sommaria della istanza correttamente aveva condotto il tribunale ad affermarne la legittimazione a chiedere il fallimento; d) lo stato d’insolvenza risultava pienamente dagli esiti dello stato passivo, oltre che da esecuzioni pendenti;

3. il ricorso e’ su quattro motivi, ai quali resiste con controricorso

il creditore (OMISSIS) s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. viene dedotta la violazione della L. Fall., articolo 15, sotto molteplici profili e cioe’ a) la mancata notifica alla debitrice di entrambe le istanze di fallimento, “a prescindere dalla costituzione o meno della societa’”, tanto piu’ nel caso di anticipazione di una delle udienze gia’ fissate; b) la notifica delle istanze di fallimento anticipata a carico di societa’ cancellata doveva avvenire direttamente in capo al liquidatore e non alla societa’; c) il giudice delegato non aveva il potere di abbreviare i termini di comparizione; d) la (OMISSIS) s.r.l. si era inammissibilmente costituita oltre il termine perentorio dei 10 giorni prima dell’udienza fissata sul reclamo, senza piu’ poter svolgere attivita’;

2. il ricorso e’ inammissibile; sul primo motivo, la sentenza impugnata da’ atto che la notifica a mezzo PEC verso la societa’ non e’ andata a buon fine e che comunque e’ stata attuata positivamente la notifica dell’istanza di fallimento per essa ed in capo al liquidatore, il che toglie pregio alla doglianza, apparendo pienamente rispettato il procedimento d’instaurazione del contraddittorio e divenendo, per tali sole ragioni, carenti d’interesse sul punto i ricorrenti, oltre che esponenti doglianze del tutto generiche; va invero menzionato, sotto il primo profilo, il principio per cui “in caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese” (Cass. 17946/2016, 26333/2016, 602/2017);

3. in fatto, la societa’ e’ stata dunque destinataria di una cura istruttoria piu’ ampia di quanto pur consentito dalla lezione corrente formatasi sulla L. Fall., articolo 15 e sulla notifica tramite PEC alle societa’ cancellate da meno di un anno; si osserva che la societa’ non specifica quale vizio nell’iter notificatorio in capo alla societa’ abbia riguardato tale vicenda, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, avendo del tutto genericamente per un verso invocato un inesistente principio di inidoneita’ della societa’ cancellata a ricevere qualsiasi notifica nell’anno e per altro verso omesso di contestare l’affermazione di “corretta esecuzione” della notifica alla societa’ “in persona di (OMISSIS), liquidatore”;

4. la stessa ratio appena esposta sorregge l’inammissibilita’ del secondo motivo, che peraltro s’imbatte nel principio, parimenti consolidato, per cui “anche a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti. Pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il diritto di difesa, a meno che il debitore non deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l’istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata” (Cass. 24968/2013, 98/2016);

5. con il terzo motivo, da un lato, la parte omette di allegare la decisivita’ del dedotto vizio, cosi’ contravvenendo al principio – regolatore dell’interesse pubblicistico all’ordinata gestione dell’insolvenza dell’impresa secondo le regole della concorsualita’, tuttora tutelato dalla dichiarazione di fallimento – per cui “la particolare natura dell’istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole “erga omnes”.” (Cass. 24968/2013) e la natura del vizio del relativo procedimento esigono la deduzione della specifica incidenza che la supposta violazione processuale di tipo organizzativo avrebbe recato alla parte, impedendole di esercitare e in quali ambiti il proprio diritto di difesa, onere non assolto; d’altro lato, la specifica anticipazione dell’udienza, adottata con provvedimento del giudice delegato (e parimenti oggetto di notifica alla societa’) in un’istruttoria di cui la parte era stata avvisata, fanno presumere che nella delega all’attivita’ di conduzione del procedimento rientrasse altresi’ l’esercizio degli stessi poteri, di anticipazione e di abbreviazione, previsti dalla L. Fall., articolo 15, in capo al presidente del tribunale delegante, ne’ sul punto la parte ha anche solo esposto un dubbio di esorbitanza da tale delega; tanto piu’ che il decreto di anticipazione, nell’allegazione non contestata del controricorrente, proveniva dallo “Ufficio del giudice delegato ai fallimenti”, ove il magistrato svolgeva funzioni di presidenza del collegio;

6. l’inammissibilita’ del quarto motivo consegue alla genericita’ del vizio dedotto, avendo i ricorrenti omesso di precisare quale attivita’ difensiva di (OMISSIS) s.r.l., penalizzata in ipotesi dalla tardiva costituzione in sede di reclamo, avrebbe implicato un diverso e decisivamente alternativo esito in capo alla corte d’appello; sul punto, va ripetuto che “nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dalla L. Fall., articolo 18 (nel testo novellato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la costituzione della parte (nella specie, la resistente curatela fallimentare) e’ perentorio, anche in mancanza di un’espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardivita’ determina per la formulazione di determinate difese” (Cass. 12986/2009, 2235/2017);

7. ne consegue la inammissibilita’ del ricorso e la condanna alle spese del procedimento secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 7.100 (di cui 100 Euro per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.