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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 13 ottobre 2016, n. 20654
Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalita’ dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilita’ dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’articolo 141 cit.” (cosi’ anche Cass. n. 10410/16).
Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell’articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalita’ tra l’incidente ed i danni da risarcire.Questa regola di riparto dell’onere probatorio e’ stata seguita dal giudice di merito, che ha rigettato la domanda risarcitoria perche’ ha ritenuto mancante la prova, non della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilita’ del conducente (come sostenuto col ricorso), bensi’ del fatto che esso si fosse verificato e che le lesioni riportate dalla minore fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta in quanto trasportata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 921/2014 proposto da:
(OMISSIS), quale genitore esercente la potesta’ sulla figlia (OMISSIS), nonche’ quest’ultima in proprio divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 6874/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 28/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 28 maggio 2013, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS), avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 19 luglio 2011, che aveva rigettato la domanda avanzata dalla stessa (OMISSIS), nella qualita’, di condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dalla minore, che viaggiava come trasportata sul motoveicolo Honda di proprieta’ del (OMISSIS), in occasione di un sinistro verificatosi il (OMISSIS) alle ore 00.10.
2.- Proposto appello da parte della (OMISSIS), il Tribunale ha condiviso la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice ed ha confermato il giudizio di carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria; rigettato percio’ il gravame, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado.
3.- Avverso la sentenza (OMISSIS), quale genitore esercente la potesta’ sulla figlia (OMISSIS), e quest’ultima, divenuta maggiorenne nelle more, propongono ricorso con un unico articolato motivo.
Gli intimati non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 141 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. – violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”.
Le ricorrenti, dopo avere trascritto il contenuto delle deposizioni testimoniali, richiamano l’articolo 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sostenendo che sarebbe stato assolto l’onere probatorio richiesto da questa disposizione, poiche’ l’attrice avrebbe dimostrato: che la minore era trasportata a bordo dello scooter; che questo era caduto provocando la caduta della passeggera; che quest’ultima aveva riportato lesioni; che le lesioni erano state causate appunto dall’incidente (come da documentazione medica e testimonianze). Deducono che il Tribunale sarebbe incorso in errore gravando l’attrice dell’onere della prova della responsabilita’ del conducente del veicolo, in violazione della norma su richiamata, che escluderebbe invece un onere siffatto. Soggiungono che vi sarebbe altresi’ un vizio di motivazione, atteso che questa sarebbe affetta da numerose “illogicita’, incongruenze e contraddizioni”, consistenti in particolare nella lacunosa considerazione delle testimonianze.
2.- Il motivo e’ inammissibile per la parte in cui denuncia incongruente e contraddittoria motivazione, in quanto volto ad evidenziare l’insufficienza della motivazione in punto di attendibilita’ e di utilita’ delle deposizioni testimoniali.
Il Tribunale ha valutato queste ultime ed ha concluso nel senso che non sia stato provato l’incidente, cosi’ come rappresentato dall’appellante. In sostanza, il giudice ha espresso un giudizio di inattendibilita’ della testimone (OMISSIS) e di inutilita’ della deposizione dell’altro testimone, (OMISSIS).
Quest’ultimo giudizio e’ basato sul fatto che lo stesso testimone ha dichiarato di non aver assistito all’incidente.
Il giudizio di inattendibilita’ della prima testimone e’ basato sulla valutazione della lacunosita’ ed imprecisione della testimonianza, quanto allo stato dei luoghi ed al posizionamento del motociclo, nonche’ quanto alla dinamica del sinistro.
Giova precisare che il Tribunale non ha affatto inteso sostenere che incombesse all’attrice dare la prova di questa dinamica e delle cause dell’incidente, ma si e’ avvalso del contenuto della testimonianza al fine di esprimere (e motivare) le proprie perplessita’ in merito all’attendibilita’ della testimone. Tanto e’ vero che ha aggiunto che il racconto di quest’ultima – della quale ha sottolineato il legame di parentela con le parti – non e’ stato riscontrato ne’ da documenti ne’, come detto, dalle dichiarazioni dell’altro testimone.
2.1.- Il motivo di ricorso, per la parte in cui richiama l’articolo 360, n. 5, nonche’ gli articoli 115 e 116 c.p.c., (la cui violazione non rileva affatto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, ma, attenendo alla valutazione dei risultati ottenuti attraverso l’esperimento dei mezzi di prova, puo’ tutt’al piu’ ridondare quale vizio ai sensi dello stesso articolo 360 c.p.c., n. 5: cfr., tra le altre, Cass. n. 2707/04, n. 14267/06) non tiene conto della sostituzione del testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, operata con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
A norma dell’articolo 54, comma terzo, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’al agosto 2012): quindi si applica alla sentenza impugnata, che e’ stata pubblicata il 28 maggio 2013.
Le ricorrenti avrebbero potuto denunziare soltanto l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, come previsto dal testo della norma applicabile ratione temporis, ovvero la mancanza assoluta di motivazione, senza che rilevi l’insufficienza di questa ne’ la mancata od incompleta considerazione di elementi di prova (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 8053/14).
Poiche’ la motivazione non e’ mancante ne’ apparente e l’iter logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alle conclusioni di cui sopra e’ manifestamente espresso in sentenza, si conclude nel senso dell’inammissibilita’ delle censure relative all’apprezzamento dei fatti e delle prove.
3.- Dato cio’, il motivo e’ infondato quanto alla dedotta violazione dell’articolo 141 del decreto legislativo n. 209/2005 e dell’articolo 2697 cod. civ., in riferimento alla regola di riparto dell’onere probatorio contemplata dallo stesso articolo 141 cit..
Non si intende qui smentire il precedente di questa Corte n. 16181/2015 col quale si e’ affermato che “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalita’ dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilita’ dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’articolo 141 cit.” (cosi’ anche Cass. n. 10410/16).
Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell’articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalita’ tra l’incidente ed i danni da risarcire.
Questa regola di riparto dell’onere probatorio e’ stata seguita dal giudice di merito, che ha rigettato la domanda risarcitoria perche’ ha ritenuto mancante la prova, non della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilita’ del conducente (come sostenuto col ricorso), bensi’ del fatto che esso si fosse verificato e che le lesioni riportate dalla minore fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta in quanto trasportata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese poiche’ gli intimati non si sono difesi.
Avuto riguardo al fatto che il ricorso e’ stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.