Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 2 gennaio 2018, n. 6

il rapporto di lavoro subordinato e’ normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Di conseguenza, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullita’ parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonche’ alla stregua dell’interpretazione dello stesso articolo 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, recepita con il richiamato decreto, e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimita’ del termine ed alla nullita’ della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidita’ parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr. in senso analogo Cass. lav. n. 7244 del 27/03/2014 a conferma della nullita’ parziale del contratto con eterointegrazione della disciplina contrattuale, relativamente all’illegittimita’ del termine, limitatamente alla sola clausola, ancorche’ dichiarata essenziale, con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr. ancora Cass. 1 civ. n. 16017 del 13/06/2008, laddove e’ stato confermato che l’effetto estensivo della nullita’ della singola clausola o del singolo patto all’intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non puo’ essere dichiarato d’ufficio dal giudice, sicche’ incombe alla parte che assuma l’estensione l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullita’. V. altresi’ Cass. 1 civ. n. 2314 del 05/02/2016, secondo cui la nullita’ si estende all’intero contratto, o a tutta la clausola, ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidita’ non ha un’esistenza autonoma, ne’ persegue un risultato distinto, ma e’ in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullita’, laddove peraltro in modo assolutamente apodittico la societa’ ricorrente sostiene che senza la contestata clausola non avrebbe concluso il contratto)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 2 gennaio 2018, n. 6

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4305-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domicilia in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10711/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2011, R. G. N. 10683/2005.

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

ESAMINATI gli atti e sentito il consigliere relatore dr. Federico De Gregorio;

RILEVATO che (OMISSIS) S.p.a. con ricorso, debitamente notificato in tre copie come da relate del primo – tre febbraio 2012, ha impugnato la sentenza n. 10711 in data 21 dicembre 2010/5 febbraio 2011, con la quale la Corte d’Appello di ROMA, in riforma della pronunci emessa dal locale giudice del lavoro il 10-11-2005, aveva dichiarato la nullita’ dei termini finali apposti a contratti a tempo determinato stipulati con la medesima societa’ dai lavoratori (OMISSIS) e (OMISSIS) (dal primo febbraio al 30 aprile 2002) e (OMISSIS) (dal primo marzo 2002 sino al 30 aprile 2002), con conseguente prosecuzione giuridica dei relativi rapporti di lavoro, successivamente alla loro cessazione ed ancora in atto all’attualita’, con la condanna altresi’ della societa’ convenuta al risarcimento dei danni, a favore degli attori, commisurati alle retribjzioni perse dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, oltre accessori di legge, compensate le spese di lite;

che il contratto in questione risulta stipulato per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi nonche’ all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, tanto ai sensi del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE;

che secondo la Corte distrettuale, non solo non risultavano nello specifico precisate le ragioni che avevano condotto alle assunzioni a termine de quibus, ma in ogni caso parte datoriale non aveva fornito la prova, cui era tenuta, in ordine alla correlazione tra le ragioni della stipulazione a termine, quali esposte nei contratti in questione, e le esigenze sottese alla astratta ammissibilita’ delle stesse pattuizioni, laddove la societa’ si era limitata a dedurre, in primo grado ed ancora in appello, l’esistenza di un processo di trasformazione di riorganizzazione e di rimodulazione organizzativa;

che il ricorso per cassazione di (OMISSIS) e’ affidato a cinque motivi, variamente articolati:

1. omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia – violazione degli articoli 112, 434 e 437 c.p.c., osservando che la Corte distrettuale aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni formulate dalla societa’ appellata in relazione al ricorso di appello, che non aveva specificamente confutato le argomentazioni svolte con la gravata pronuncia di rigetto, ed aveva invece allegato novita’ nelle ragioni addotte a sostegno della domanda;

2. violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione al Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articoli 1, commi 1 e 2, articolo 4, comma 2, articolo 12 preleggi, agli articoli 1362 c.c. e ss. e articolo 1325 c.c. e ss., laddove era stata esclusa la specificita’ richiesta dalla legge in considerazione del fatto che in contratto risultavano indicate varie causali per giustificare l’assunzione, cio’ che ne impediva la concreta individuazione e l’effettiva verifica, quindi senza tener conto degli accordi sindacale menzionati nei singoli contratti individuali;

3, omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte di Appello omesso di valutare l’ammissibilita’ e la rilevanza del capitolo 11 di prova, pero’ non ammessa, senza neanche far uso dei poteri di ufficio di cui agli articoli 253, 420 e 421 c.p.c.;

4. violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 4, comma 2, nonche’ degli articoli 2697 c.c., 115, 116, 253 e 421 c.p.c., per aver ritenuto l’onere probatorio a carico di parte datoriale, ipotizzabile per il solo caso della proroga di cui all’articolo 4 cit.;

5. violazione e/o falsa aplicazione dello jus superveniens L. n. 183 del 2010, ex articolo 32 – contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

che il (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno resistito al ricorso avversario mediante controricorso del 13-14 marzo 2012;

che risultano dati rituali e tempestivi avvisi alle parti della fissata adunanza camerale al 24-05-2017 ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1;

che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che neanche le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO

che va, preliminarmente, ritenuta l’inammissibilita’ del primo motivo, non soltanto per omessa sommaria esposizione dei fatti sul punto rilevanti (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo invece parte ricorrente per intero materialmente allegato vai atti processuali, senza alcuna sintetica pertinente riproduzione (pero’ sufficiente ex cit. articolo 366, n. 6), ma soprattutto perche’ la censura non e’ stata chiaramente ed univocamente formulata in termini di nullita’, quale error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 24/07/2013: Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Conformi:

Cass. n. 14026 del 2012, 1 civ. n. 24553 del 31/10/2013: V. ancora Cass. 6 civ. – 3, ordinanza n. 19124 del 28/09/2015: e’ inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore sulla legge processuale comporta, vale a dire alla nullita’ della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Parimenti Cass. 2 civ. n. 24247 del 29/11/2016, secondo cui, in particolare, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alla norma processuale violata, purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Peraltro il divieto di novita’ ex articolo 437 c.p.c. riguarda le eccezioni in senso proprio, ossia quelle che possono essere fatte valere dalle parti interessate, e non gia’ le questioni rilevabili di ufficio, come le nullita’ derivanti dalla violazioni di norme imperative, rilevabili quindi di ufficio dal giudice – V. Cass. lav. n. 1438 del 05/03/1986: nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’inammissibilita’ di nuove eccezioni stabilite per il giudizio di appello dall’articolo 437 c.p.c. riguarda, in conformita’ a quanto espressamente stabilito dal precedente articolo 416 c.p.c., in tema di preclusioni relative alla costituzione del convenuto nel primo grado del giudizio, solo le eccezioni in senso stretto, ossia quelle non rilevabili d’ufficio.

In senso conforme: Cass. lav. n. 5424 del 09/10/1980, 3 civ. n. 9373 del 6/9/1995, id. n. 4763 del 14/05/1999, Cass. lav. n. 9238 del 07/07/2001, id. n. 8855 del 18/06/2002, id. n. 8739 del 30/05/2003, id. n. 2420 – 01/02/2013, 3 civ. n. 23815 del 16/11/2007); che le anzidette doglianze vanno disattese, siccome pretendono essenzialmente valutazioni in punto di fatto diverse da quanto al riguardo invece motivatamente accertato e ritenuto dai giudici di merito, insindacabilmente quindi in questa sede di legittimita’;

che, infatti, rileva preliminarmente ed in modo assorbente quanto appurato, mediante insindacabile apprezzamento dalla Corte di merito, con riferimento alla mancata dimostrazione nello specifico dell’incidenza della ristrutturazione aziendale di cui agli accordi sindacali menzionati nei contratti de quibus (i contratti non chiarivano, in particolare e con specifico riferimento alla struttura cui gli appellanti erano stati addetti, in che modo i processi di riorganizzazione avrebbero inciso in tale struttura, e cioe’ quali e quanti spostamenti avrebbero interessato l’ufficio in questione, donde anche l’impossibita’ di una verifica in sede giudiziale… La causalita’ del rapporto dedotto in giudizio non trovava alcun riscontro probatorio nella documentazione versata in atti, cosi’ come i mezzi istruttori articolati non erano idonei a raggiungere lo scopo di spiegare le ragioni della necessita’ di apporre il termine di durata);

che per il resto non possono che richiamarsi principi di diritto in materia ampiamente consolidati presso questa Corte di legittimita’, cui va data continuita’, non emergendo alcuna seria, pertinente e convincente argomentazione per discostarsene (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 4760 del 06/11/2014 – 10/03/2015, che rigettava il ricorso di (OMISSIS) S.p.a,, fondato su argomenti analoghi a quelli esposti dall’attuale medesima ricorrente;

– Cass. sez. lav. n. 10033 del 27/4/2010, secondo cui “l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, articolo 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicita’ di tali ragioni, nonche’ l’immodificabilita’ delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attivita’ e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si’ da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimita’ – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

Quanto alla contestata conseguenza della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine, concluso in violazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, ed ulteriori argomentazioni circa la pretesa violazione dell’articolo 1419 c.c. in tema di nullita’, cfr. Cass. lav. n. 12985/08, secondo cui la formulazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, articolo 39 ha confermato il principio in base al quale il rapporto di lavoro subordinato e’ normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Di conseguenza, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullita’ parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonche’ alla stregua dell’interpretazione dello stesso articolo 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, recepita con il richiamato decreto, e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimita’ del termine ed alla nullita’ della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidita’ parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr. in senso analogo Cass. lav. n. 7244 del 27/03/2014 a conferma della nullita’ parziale del contratto con eterointegrazione della disciplina contrattuale, relativamente all’illegittimita’ del termine, limitatamente alla sola clausola, ancorche’ dichiarata essenziale, con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr. ancora Cass. 1 civ. n. 16017 del 13/06/2008, laddove e’ stato confermato che l’effetto estensivo della nullita’ della singola clausola o del singolo patto all’intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non puo’ essere dichiarato d’ufficio dal giudice, sicche’ incombe alla parte che assuma l’estensione l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullita’. V. altresi’ Cass. 1 civ. n. 2314 del 05/02/2016, secondo cui la nullita’ si estende all’intero contratto, o a tutta la clausola, ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidita’ non ha un’esistenza autonoma, ne’ persegue un risultato distinto, ma e’ in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullita’, laddove peraltro in modo assolutamente apodittico la societa’ ricorrente sostiene che senza la contestata clausola non avrebbe concluso il contratto);

che, invero, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997). In particolare, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si puo’ giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non gia’ quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 3 civ. n. 20322 del 20/10/2005, conformi Cass. n. 2222 e n. 12467 del 2003, n. 7073 del 28/03/2006, n. 12362 del 24/05/2006, n. 11039 del 12/05/2006, n. 6264 del 21/03/2006, n. 4001 del 23/02/2006, n. 1120 del 20/01/2006, nonche’ n. 15805 del 28/07/2005, n. 11936 del 2003 e n. 15693 del 2004. V. in senso analogo inoltre Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, Cass. lav. n. 15489 del g. 11/07/2007 conformi Cass. n. 91 del 07/01/2014, n. 5024 del 2012, n. 18119 del 02/07/2008, n. 23929 del 19/11/2007 – Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, Cass. sez. un civ. n. 24148 del 25/10/2013, Cass. 3 civ. n. 17037 del 20/08/2015, nonche’ Cass. lav. n. 25608 del 14/11/2013 conforme Cass. n. 14973/ 2006);

che in base alle assorbenti ragioni che precedono e’ pure insindacabile la decisione dei giudici di appello di non ammettere la prova per testi, avendo la Corte distrettuale ritenuto generiche ed inconferenti le relative circostanze, siccome mancati di specifici riferimenti, ritenuti indispensabili, pure in ordine alla contestata effettivita’ nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 1 del piu’ volte richiamato Decreto n. 368;

che, inoltre, correttamente risulta attribuito alla societa’ l’onere di dimostrare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, in quanto regime derocatorio alla forma comune del rapporto di lavoro, che e’ a tempo indeterminato (Cass. 27 marzo 2014, n. 7244; Cass. 21 maggio 2008, n. 12985), di guisa che inoltre tale onere a fortiori e’ a carico di parte datoriale rispetto a quello, esplicitamente disciplinato dall’articolo 4 medesimo Decreto n. 368 in ordine all’ipotesi di proroga del termine (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1058; del tutto erronea e’, quindi, la tesi della societa’ ricorrente secondo cui sarebbe stato piuttosto onere di controparte provare l’estraneita’ della sua assunzione rispetto alle esigenze individuate in seno ai singoli contratti. V. in tal senso Cass. 24 novembre 2014, n. 24954, nonche’ Cass. Sez. 6 – L, n. 8319 del 5 – 27 aprile 2016);

che, per contro, va accolto soltanto il quinto e ultimo motivo, limitatamente alla richiesta applicazione dello jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, articolo 32 atteso che l’impugnata pronuncia, risalente al 21 dicembre 2010 – 5 febbraio 2011, non passata in giudicato a causa dell’intervenuta tempestiva e rituale impugnazione, resta soggetta comunque alle previsioni introdotte dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 (in vigore dal 24-11-2010), alla stregua pure dei principi affermati di recente dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza n. 21691 in data 5 luglio – 27 ottobre 2016, che ha accolto il motivo di ricorso concernente l’applicazione dell’articolo 32 cit., cassando percio’ la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito per ogni conseguente statuizione (e’ stata, in particolare, ricordata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la novella di novembre 2010 vale anche per i giudizi di legittimita’ a causa della sua specifica formulazione, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilita’ del ricorso per cassazione e persino quelli in cui la Cassazione si e’ pronunciata con rinvio al giudice di merito. L’interpretazione era stata anche pienamente condivisa dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 303 del 2011.

Orbene le Sezioni civili, con ampia ed articolata motivazione, hanno definito le menzionate questioni affermando i seguenti principi di diritto:

1) L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto puo’ concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perche’ dotate di efficacia retroattiva. In tal caso e’ ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta;

2) il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di piu’ parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima);

che, Pertanto, l’applicazione dei succitati principi comporta l’accoglimento della doglianza riguardante la violazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, commi 5 – 7, (comma 5 peraltro oggetto d’interpretazione autentica dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 con l’articolo 1, comma 13, nel senso che la disposizione di cui al comma 5 va intesa nel senso che l’indennita’ ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro), e quindi la cassazione della sentenza de qua sul punto con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’ultimo motivo del ricorso, concernente l’invocata applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32; rigetta gli altri. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.