Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 372

Constatata la natura contabile dell’annotazione, del resto, di tipo “contabile” non possono che essere pure i diritti possibile oggetto del potere di impugnazione. Non a caso, il detto termine e’ espressamente definito dalla legge come termine di decadenza e non gia’ di prescrizione (come non potrebbe non essere se lo stesso andasse a incidere sulla proponibilita’ dell’azione di ripetizione, secondo quanto ritiene il ricorrente).
In definitiva, gli effetti prodotti dal compimento del termine semestrale si legano, in buona sostanza, a profili di semplificazione probatoria (cfr. Cass., 14 febbraio 2011, n. 3574): quale quello dell’utilizzabilita’ dell’estratto ai fini probatori del credito di cui vada a chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass., 19 gennaio 2016, n. 817) o quale quello della distribuzione degli oneri probatori per la verifica della “verita’ storica” sottostante alle poste.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 372

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8655/2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ceppi Eugenio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., nella qualita’ di procuratore di (OMISSIS) s.p.a. (denominazione a seguito di incorporazione del (OMISSIS) S.p.a. in (OMISSIS) S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1435/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.- (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti di (OMISSIS) (nella veste di procuratore di (OMISSIS)), articolando tre motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 24 aprile 2012.

Confermando la pronuncia emessa nel primo grado di giudizio dal Tribunale di Como, Sezione distaccata di Menaggio, n. 101/2006, la Corte milanese ha ritenuto – con riferimento a una fattispecie concreta in cui l’intermediario ha per due volte scritturato in conto, nella colonna “a credito” del cliente, la somma derivante dall’effettuazione di una sola operazione (nella specie, di vendita di titoli posta in essere per conto del cliente, con un primo accredito del 26 gennaio 2000 e un secondo accredito del 17 marzo 2000) – che il compimento del termine di decadenza di cui alla norma dell’articolo 1832, comma 2, non viene a precludere l’esperibilta’ della relativa azione di ripetizione dell’indebito oggettivo da parte dell’intermediario medesimo.

Nei confronti dl ricorso cosi’ proposto resiste la Banca, che ha depositato apposito controricorso.

2.- I motivi di ricorso sviluppati dal ricorrente indicano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo denuncia in particolare: “articolo 360 c.p.c., n. 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2033 cod. civ. in relazione all’articolo 1832 c.c., comma 2, per avere ritenuto che l’operazione di vendita di titoli erroneamente trascritta dalla Banca nell’estratto conto costituisce un indebito oggettivo ex articolo 2033 cod. civ. e non un errore di scritturazione e quindi come tale impugnabile entro il termine di sei mesi ai sensi dell’articolo 1832 cod. civ.”.

Il secondo motivo assume poi: “articolo 360 c.p.c., n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 cod. proc. civ. per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia avendo omesso di motivare sulle ragioni e sull’iter logico-giuridico alla base della statuizione secondo cui l’operazione di accredito avrebbe costituito un indebito oggettivo e cio’ anche in relazione alle risultanze dei documenti prodotti”.

Il terzo motivo predica altresi’: “articolo 360 c.p.c., n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 cod. proc. civ. per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia relativo alla insufficiente e contraddittoria motivazione circa la richiesta di declaratoria di illegittimita’ delle operazioni di storno effettuate unilateralmente dalla Banca”.

3.- La tesi svolta dal primo motivo di ricorso – in via di critica alla sentenza della Corte milanese – risulta articolata nei seguenti due passaggi di base: la duplicazione di accrediti (che si e’ venuta a verificare nel caso concreto) rientra tra gli errori di scritturazione di cui all’articolo 1832 cod. civ., comma 2; la circostanza che trovi tale disposizione esclude in modo radicale e definitivo l’applicabilita’ della normativa dell’indebito oggettivo, di cui all’articolo 2033 cod. civ. Secondo il ricorrente, in definitiva, le disposizioni dell’articolo 1832, comma 2 e dell’articolo 2033 non possono coesistere nei confronti di una (stessa) fattispecie.

Il motivo non viene a indicare, peraltro, quali possano essere le ragioni di diritto che vengono a sostenere il complesso di questi assunti. Esso afferma, in effetti, che le “motivazioni integrali della sentenza del giudice cautelare (OMISSIS) del Tribunale di Como” spiegavano “con dovizia di particolari le ragioni a sostegno della tesi dell’odierno ricorrente”: senza tuttavia riprodurne almeno la sostanza. E, in aggiunta, si richiama all’autorita’ della sentenza di Cass. 24 maggio 2006, n. 12372.

I principi fatto propri da tale pronuncia non corrispondono, pero’, ai contenuti degli assunti che formano il corpo della tesi svolta dal ricorrente. Infatti, questa sentenza, raccogliendo e svolgendo un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 17 novembre 2016, n. 23421), rileva testualmente che “alla approvazione del conto – contemporaneamente – indipendente dal decorso del termine semestrale previsto dall’articolo 1832 cod. civ., possono sopravvivere le azioni ordinarie volte a far dichiarare la invalidita’ o inefficacia giuridica del titolo in base al quale e’ stata effettuata (o si sarebbe effettuare) una determinata operazione”. Non puo’ essere dubbio, invero, che – nell’arco delle azioni cosi’ indicate – rientri pure quella di ripetizione dell’indebito, di cui alle norme degli articoli 2033 ss. cod. civ..

Si’ che il motivo di ricorso in esame non appare rispettoso del precetto fissato dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.- Oltre che inammissibile, il motivo in esame si manifesta pure infondato.

Che un intermediario non debba corrispondere al cliente per due volte una somma, la cui duplicita’ dipende unicamente da una doppia (quanto errata) annotazione a credito del cliente medesimo, risponde, invero, a un principio generale del sistema vigente, che non ammette le attribuzioni patrimoniali astratte e cioe’ prive di una idonea causa di giustificazione. Pensare diversamente significa, all’evidenza, assegnare alle annotazioni appostate in conto dall’intermediario valori ed effetti non gia’ contabili, ma addirittura costituivi di diritti e di debiti.

In realta’, il nodo del rapporto tra la normativa dell’articolo 1832, comma 2, e quella dell’articolo 2033 non si pone al livello delle rispettive fattispecie (secondo quanto finisce per assumere il ricorrente che viene a distinguere tra “indebito ex articolo 1832” e “indebito ex articolo 2033”), bensi’ al livello degli effetti. Anche prima del decorso del termine semestrale di cui all’articolo 1832, cioe’, l’intermediario (ovvero pure, nel caso, il cliente) puo’ agire in ripetizione dell’indebito legato a un errore di scritturazione.

D’altra parte, il compimento del termine semestrale senza la proposizione di contestazioni o impugnazioni da parte del cliente (ovvero pure da parte dell’intermediario, secondo quanto ritiene un diffuso orientamento di questa Corte) si limita, gia’ secondo il testo della norma, a rendere in se’ irrilevante l’impugnazione delle mere risultanze contabili dell’estratto che siano successive.

Constatata la natura contabile dell’annotazione, del resto, di tipo “contabile” non possono che essere pure i diritti possibile oggetto del potere di impugnazione. Non a caso, il detto termine e’ espressamente definito dalla legge come termine di decadenza e non gia’ di prescrizione (come non potrebbe non essere se lo stesso andasse a incidere sulla proponibilita’ dell’azione di ripetizione, secondo quanto ritiene il ricorrente).

In definitiva, gli effetti prodotti dal compimento del termine semestrale si legano, in buona sostanza, a profili di semplificazione probatoria (cfr. Cass., 14 febbraio 2011, n. 3574): quale quello dell’utilizzabilita’ dell’estratto ai fini probatori del credito di cui vada a chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass., 19 gennaio 2016, n. 817) o quale quello della distribuzione degli oneri probatori per la verifica della “verita’ storica” sottostante alle poste contabilizzate dall’intermediario.

5.- Il secondo motivo si focalizza nel rilievo secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di “motivare adeguatamente la sussistenza dell’indebito oggetto di causa”.

Il motivo e’ inammissibile in quanto richiede un accertamento di fatto, che risulta precluso all’esame di questa Corte. D’altro canto, lo stesso ricorrente riconosce, in termini di “presa d’atto della realta’ effettuale”, che nella specie si e’ trattato di un “errore materiale”: errore che poi viene a valutare, in termini di qualificazione giuridica, come ipotesi di indebito (“abbiamo sussistenza dell’indebito anche in tutti i casi previsti dall’articolo 1832 cod. civ.”).

6.- Il terzo motivo propone, in realta’, due distinte ragioni di doglianza.

La prima consiste nel fatto che la Corte territoriale non ha “saputo indicare la norma di legge che consentirebbe alla Banca, in assenza tra l’altro di una espressa previsione contrattuale, di stornare (ossia cancellare) unilateralmente e senza preavviso con valuta addirittura a un anno precedente una somma di danaro accreditata in conto corrente”.

La seconda consiste in cio’ che, se anche fosse da ritenersi legittimo lo storno compiuto, comunque lo stesso non avrebbe potuto esserlo che nel limite della somma accreditata per errore, mentre la Banca si e’ “impossessata” pure di una somma ulteriore che giaceva depositata sul conto corrente intestato al ricorrente.

7.- La prima ragione, che risulta svolta nel contesto del terzo motivo, non puo’ essere accolta.

Rileva la sentenza impugnata che l'”appellante non ha… proposto impugnativa circa la dedotta violazione degli obblighi di informativa da parte dell’Istituto di credito” in relazione al compiuto storno. D’altra parte, il ricorrente non viene a indicare a quale altra conseguenza ipotetica – come per l’appunto diversa da quella risarcitoria – dovrebbe portare la pretesa illegittimita’ del compiuto storno.

8.- Nemmeno l’altra ragione, che risulta svolta nell’ambito del motivo in esame, puo’ essere accolta.

Dalla lettura delle conclusioni rese dall’attuale ricorrente nel grado di appello, come riportate dall’impugnata sentenza, non risulta che lo stesso abbia chiesto la restituzione della somma ulteriore di cui si sarebbe “impossessata” la Banca. Questo profilo della vicenda concreta non puo’ comunque non restare estraneo all’ambito del presente giudizio.

9. In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.