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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 27 settembre 2016, n. 18983
ai sensi dell’articolo 1587 c.c., comma 1, per come costantemente interpretato da questa corte, il conduttore ha l’obbligo di servirsi del bene locato per l’uso determinato in contratto dovendosi escludere che il godimento del bene possa estendersi oltre l’ambito delle facolta’ convenute o desumibili dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto; cosicche’ si ha inadempimento ogni qual volta il godimento, svolgendosi oltre detti limiti, sia abusato
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 27 settembre 2016, n. 18983
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19125/2013 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore signora (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1869/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio (OMISSIS) s.r.l. chiedendo che il Tribunale di Agrigento dichiarasse risolto il contratto di locazione per inadempimento della societa’ conduttrice, con condanna della stessa alla restituzione dell’immobile eliminate le opere abusive realizzatevi senza il consenso dei locatori.
Il tribunale accolse la domanda.
La corte di appello, adita dalla conduttrice, confermo’ la decisione di primo grado.
(OMISSIS) s.r.l. ha presentato ricorso affidato a quattro motivi esposti in memoria. (OMISSIS) ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso puo’ essere cosi’ sintetizzato. Si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 111 Cost., articolo 2697 c.c. e articolo 116 cod. proc., in relazione alla decisione della corte di appello sulla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dalla societa’ in ordine alla non riferibilita’ alla stessa delle opere realizzate e da rimuovere, attesa la inidoneita’ delle prove richieste a sovvertire i contrari esiti istruttori.
Ulteriori violazioni di legge sono argomentate circa gli articoli 1453, 1362, 1366, 1374 e 1375 c.c., lamentando che la corte di appello accolse la domanda di risoluzione contrattuale ritenendo integrati i presupposti di fattispecie e dunque la gravita’ dell’inadempimento, avendo parte conduttrice provveduto a una edificazione abusiva nell’immobile locato. Si contesta tuttavia che tale condotta del conduttore integrerebbe un inadempimento grave, denunciando inoltre nel comportamento del locatore che chiese la risoluzione una violazione del canone della buona fede nella esecuzione del contratto e del generale principio del divieto di abuso del diritto, attesi anche i tempi, ritardati, delle contestazioni mosse su dette opere, gia’ da tempo realizzate, e pertanto da ritenersi presumibilmente conosciute.
Le critiche sono svolte anche in riferimento alla motivazione; ritenuta insufficiente sui punti ora richiamati.
Infine, si afferma violazione dell’articolo 91 c.p.c., essendo consequenzialmente errata la decisione sulle spese.
2. Sul primo motivo di ricorso deve osservarsi che la corte territoriale ha ritenuto superflua la chiesta prova testimoniale sul rilievo che nella consulenza tecnica di ufficio agli atti e’ valutato che l’epoca di realizzazione delle opere da rimuoversi non e’ anteriore a quella del rapporto locatizio. Nel ricorso si critica tale assunto senza tuttavia riportare il contenuto della relazione tecnica oggetto di critica, cosi’ limitandosi a contestazioni generiche non rendendo peraltro il ricorso autosufficiente.
2. Infondato e’ anche il secondo motivo di ricorso, argomentato su profili concernenti il contenuto del giudizio reso dalla corte di appello sulla gravita’ dell’inadempimento del conduttore.
Nella sentenza impugnata si premette, in diritto, che ai sensi dell’articolo 1587 c.c., comma 1, per come costantemente interpretato da questa corte, il conduttore ha l’obbligo di servirsi del bene locato per l’uso determinato in contratto dovendosi escludere che il godimento del bene possa estendersi oltre l’ambito delle facolta’ convenute o desumibili dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto; cosicche’ si ha inadempimento ogni qual volta il godimento, svolgendosi oltre detti limiti, sia abusato (si cita, correttamente, Cass. 11.5.2007, n. 10838). Si osserva che, a norma dell’articolo 9 del contratto intercorso tra le parti, era inibita al conduttore qualsivoglia innovazione non convenuta con il locatore. Si conclude, con giudizio di fatto non ulteriormente sindacabile nel merito in questa sede di legittimita’, per la gravita’ del comportamento inadempiente consistito nella realizzazione di innovazioni integranti opere abusive sul bene locato.
3. La doglianza sul difetto di motivazione e’ invece inammissibile: nemmeno indicandosi il fatto decisivo non considerato in sentenza.
4. Ne discende l’assorbimento della doglianza relativa alla condanna sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.