Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 382

L’articolo 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullita’ della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullita’ (comma 1), e l’annullabilita’, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullita’, della seconda (comma 2). Poiche’, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., comma 2, l’illiceita’ del contratto consegue solo all’illiceita’ della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullita’ della transazione presuppone un’indagine volta a stabilire se l’assetto d’interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullita’ abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo; l’invalidita’ di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l’illiceita’ della causa o del motivo comune) e’, invece, destinata a tradursi nella nullita’ dell’intero contratto solo ove se ne accerti l’essenzialita’ rispetto all’assetto d’interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l’annullabilita’ della transazione.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 382

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19408/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., non in proprio ma in nome e per conto di (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avversa la sentenza n. 614/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva n. 1268 del 2005 e definitiva n. 614 del 2011, la Corte d’appello di Bari, riformando la pronuncia di primo grado, per quel che ancora interessa, in ordine ad un rapporto relativo ad un contratto di apertura di credito conclusosi con atto transattivo stipulato tra s.p.a. (OMISSIS), il debitore principale, Fallimento s.r.l. (OMISSIS) e i fideiussori (OMISSIS) e (OMISSIS), ha qualificato la predetta transazione come una semplice dilazione di pagamento priva di carattere novativo. Da tale qualificazione e’ derivata l’illiceita’ delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi, di quelle riguardanti la commissione di massimo scoperto e di quelle di rinvio agli usi di piazza per la determinazione del tasso convenzionale degli interessi. Infine ha tratto la conclusione della nullita’ dell’intero atto applicando il principio ex articolo 1972 c.c., comma 1, secondo il quale la transazione e’ nulla se contiene patti illeciti ancorche’ le parti abbiano trattato la nullita’ di tali patti ed anche se ne siano state consapevoli. Secondo la Corte se la fonte controversa e’ illecita tale deve ritenersi l’intera transazione. I fideiussori sono autonomamente legittimati a far valere la nullita’ della transazione perche’ hanno interesse ad invalidare il titolo giustificativo dell’obbligazione principale.

In conclusione, la Corte ha provveduto alla rideterminazione del saldo passivo ed ha rigettato la domanda riconvenzionale dei fideiussori fondata sul riconoscimento di un saldo attivo in favore della societa’ fallita.

Avverso entrambe le sentenze ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. (OMISSIS) affidato a tre motivi. Non hanno svolto difese le parti intimate. La causa e’ stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 1362, 1363 e 1367 cod. civ. nonche’ il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione come mera dilazione di pagamento dell’atto transattivo oggetto del giudizio ritenuto dalla parte ricorrente a carattere novativo.

Secondo la parte ricorrente sono violati i canoni legali del processo ermeneutico e la qualificazione fornita e’ fondata su argomentazioni radicalmente contraddittorie.

La censura e’ inammissibile per la parte in cui prospetta un’interpretazione dell’atto alternativa a quella fornita dalla sentenza impugnata senza alcuna violazione delle norme codicistiche in tema d’interpretazione del contratto ma sulla base di un’indagine insindacabile compiuta sul testo contrattuale ed infondata per il rilievo relativo al vizio di motivazione risultando il processo argomentativo seguito dalla Corte d’Appello coerente e completo.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 1367, 1418, 1419, 1965 e 1972 nonche’ il vizio di motivazione per non avere la Corte d’Appello considerato che pur aderendo allo schema prescelto della transazione semplice, le conseguenze della nullita’ delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto ed il rinvio agli usi di piazza non possono essere quelle dell’invalidita’ dell’intero contratto, in quanto tale conclusione e’ in contrasto con l’articolo 1418 cod. civ.. Risulta, peraltro, violato anche l’articolo 1972 cod. civ. secondo il quale la transazione e’ nulla se il contratto e’ sostenuto da causa illecita o se e’ sostenuto esclusivamente da un motivo illecito. Nella specie nessuna delle due ipotesi puo’ dirsi integrata. La censura viene sostanzialmente reiterata ed articolata anche nel terzo motivo (formalmente rubricato come tale).

La censura e’ fondata alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte, ribadito di recente con la pronuncia 23064 del 2016, relativa ad una controversia tra le stesse parti avente oggetto del tutto sovrapponibile alla presente.

Secondo quest’ultima pronuncia “L’articolo 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullita’ della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullita’ (comma 1), e l’annullabilita’, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullita’, della seconda (comma 2). Poiche’, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., comma 2, l’illiceita’ del contratto consegue solo all’illiceita’ della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullita’ della transazione presuppone un’indagine volta a stabilire se l’assetto d’interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullita’ abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo; l’invalidita’ di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l’illiceita’ della causa o del motivo comune) e’, invece, destinata a tradursi nella nullita’ dell’intero contratto solo ove se ne accerti l’essenzialita’ rispetto all’assetto d’interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l’annullabilita’ della transazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla una transazione tra la banca ed il cliente in regione della semplice nullita’ di alcune clausole di capitalizzazione trimestrale relative ad un contratto di conto corrente, senza uno specifico accertamento in ordine all’idoneita’ di tali clausole a determinare anche l’illiceita’ della causa del menzionato contratto). In precedenza il medesimo orientamento era stato affermato nella sentenza n. 15444 del 2011.

Nella specie, la Corte d’Appello non ha fatto buon governo di tali principi essendosi limitata a far derivare automaticamente dall’invalidita’ di singole clausole la nullita’ dell’intero accordo transattivo senza verificare l’idoneita’ di tali clausole a rivelare l’illiceita’ della causa o del motivo comune ad entrambe, o, quanto meno ad accertarne l’essenzialita’ e l’ignoranza del vizio in capo ai fideiussori ai fini della declaratoria di annullabilita’.

La terza censura, ancorche’ non specificamente formulata come formale motivo di ricorso, ha ad oggetto l’erroneo rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla banca ricorrente ed avente ad oggetto l’accertamento del proprio credito. Nella sentenza definitiva si riscontra una contraddizione tra motivazione e dispositivo. Nella prima si afferma che tale importo deve essere determinato all’esito di consulenza tecnica d’ufficio e nel dispositivo si respinge la domanda. Analoga contraddittorieta’ radicale si coglie nella sentenza definitiva.

Ritiene il Collegio che tale censura sia assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.

In conclusione rigettato il primo motivo ed assorbito il terzo, deve essere accolto il secondo motivo e conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione perche’ si attenga al principio di diritto contenuto nella massima della pronuncia n. 23064 del 2016 sopra riportata.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

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