Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 499

la caparra confirmatoria di cui all’articolo 1385 c.c., assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa e’ legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovra’ essere provato nell'”an” e nel “quantum”.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 499

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11380/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, (gia’ (OMISSIS) SRL), in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/ 06/ 2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La (OMISSIS) s.r.l. (poi mutata la denominazione in (OMISSIS) s.r.l.), nella qualita’ di promissaria acquirente di un appezzamento di terreno, evocava in giudizio l’Avv. (OMISSIS), chiedendo, dapprima, la pronuncia, ex articolo 2932 c.c., di una sentenza sostitutiva del contratto non concluso e, poi, in corso di causa (preso atto della intervenuta vendita a terzi del fondo), la risoluzione del contratto per inadempimento ed il “risarcimento del danno oltre alla restituzione del doppio delle somme” versate “al momento della stipula del preliminare”.

Il Tribunale di Lecce, nella resistenza del convenuto, che eccepiva l’inadempimento della societa’ attrice, accoglieva la domanda attorea di risoluzione, condannando il convenuto “alla restituzione del doppio dell’importo versato” a titolo di caparra confirmatoria, oltre al risarcimento del danno “equitativamente” fissato in Euro 20.000,00.

In virtu’ di rituale gravame interposto dal (OMISSIS), la Corte di Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame, riduceva la condanna a carico dell’appellante al versamento del solo importo di Euro 15.493,71 in favore dell’appellata.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la (OMISSIS) s.r.l. sulla base di sette motivi.

Il (OMISSIS), ritualmente intimato, non ha svolto attivita’ difensiva.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

il primo motivo di ricorso (col quale la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c., in relazione all’articolo 1385 c.c., per non aver la Corte di appello considerato che la stessa aveva, in realta’, esercitato una domanda di recesso dal contratto preliminare per grave inadempimento del promittente venditore, con conseguente suo diritto a conseguire il doppio della caparra versata) e’ manifestamente infondato.

Sulla questione riguardante la caparra e i danni, la Corte di merito pur chiarendo, nella parte descrittiva della vicenda (v. pag. 4 della sentenza impugnata), che l’attrice – dopo avere preso atto della vendita a terzi del terreno – all’udienza del 14 luglio 2009, aveva insistito per la risoluzione del contratto, per il “risarcimento del danno oltre alla restituzione del doppio delle somme” versate “al momento della stipulazione del preliminare”, ha concluso nel senso che doveva tenersi conto dell’opzione operata in favore dell’azione di risoluzione, giacche’ solo all’udienza del 14 luglio aveva richiesto la restituzione del doppio delle somme versategli, affermazione che non equivaleva ad avvalersi anche del potere di recesso convenzionale, che comunque era incompatibile strutturalmente e funzionalmente con la domanda di risoluzione giudiziale (v. pagg. 7 – 8 della decisione).

La soluzione adottata dai giudici di appello appare del tutto conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte: infatti, la caparra confirmatoria di cui all’articolo 1385 c.c., assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa e’ legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovra’ essere provato nell'”an” e nel “quantum” (tra le varie, Cass. 23 agosto 2007 n. 17923; Cass. 22 febbraio 2011 n. 4278 non massimata; Cass. 27 aprile 2016 n. 8416).

Nel caso di specie, come si e’ detto, la (OMISSIS) aveva agito per la risoluzione per inadempimento e tanto basta ad argomentare la decisione in quanto l’affermazione di avere proposto la domanda di recesso in sede di appello si scontra con la regola del divieto di domande nuove in appello (articolo 345 c.p.c.);

con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., per non aver la Corte di appello ritenuto inammissibile il motivo di appello concernente l’avvenuta liquidazione in via equitativa, in suo favore, del danno, nonostante il (OMISSIS) non avesse sul punto dedotto specifiche censure.

Il motivo e’ inammissibile, prima che infondato.

Si osserva – in conformita’, del resto, a una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice – che anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati errores in procedendo – pur potendo i Giudici di legittimita’ prendere cognizione degli atti di causa – e’ necessario, per il principio di specificita’ del ricorso, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisivita’ dei vizi dedotti, atteso che l’astensione per il Giudice dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, che non ha finalita’ sanzionatorie, trova fondamento nell’esigenza di evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo, essendo solo del ricorrente la responsabilita’ della redazione dell’atto introduttivo (Cass. 23 Marzo 2005 n. 6225). 11 ricorrente che denunzi un error in procedendo, quindi, e’ tenuto non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, e’ tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale e’ stato commesso l’errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma (Cass. 3 aprile 2003 n. 5148. Analogamente, tra le tantissime, Cass. 10 maggio 2001 n. 6502).

di palmare evidenza, applicando i riferiti principi al caso di specie, che la ricorrente non poteva (come ha fatto) limitarsi ad affermare che il Giudice di appello ha violato l’articolo 342 c.p.c., nonche’ il dovere di adeguata motivazione della propria pronunzia, allorche’ ha escluso la inammissibilita’ del motivo di appello proposto da controparte, ma, altresi’, trascrivere – puntualmente – in ricorso, il contenuto dell’atto di appello del (OMISSIS), al fine di permettere a questa Corte di valutare se lo stesso fosse (o meno) rispettoso della regola posta dal ricordato articolo 342 c.p.c.. In difetto di qualsiasi specificazione al riguardo, non essendo questa Corte stata posta nelle condizioni di apprezzare la rilevanza e la fondatezza della censura, e’ evidente, come anticipato che la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

Dette considerazioni hanno particolare valenza dal momento che la Corte di appello ha esaminato i motivi di gravame senza motivare in alcun modo le ragioni di un preteso dissenso rispetto alle asserite contrarie argomentazioni svolte dalla (OMISSIS), cosi’ dimostrando anche la novita’ della doglianza;

– con il terzo motivo di ricorso e’ lamentata la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1453 c.c., comma 2, nonche’ la motivazione inesistente e, comunque, contraddittoria e nulla, per aver la Corte di merito ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria proposta.

La censura e’ priva di pregio, in quanto pur dovendosi concordare sulla erroneita’ dell’affermazione, per essere nella parte illustrativa della decisione riportata la domanda di risoluzione del contratto e di “risarcimento del danno” (v. pag. 4 della sentenza impugnata), per cui non era nuova, nella sostanza la corte territoriale ha rigettato la domanda accessoria nel merito, ritenendo non allegato ne’ provato il danno, come meglio si dira’ con riferimento alla quarta censura che segue.

Del resto nella piu’ recente giurisprudenza di questa Corte prevale l’affermazione per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonche’ dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perche’ erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cosi’ massimata Cass. Sez. Un. n. 2731 del 2017);

– con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c., in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oltre ad errata valutazione delle risultanze istruttorie idonee a dimostrare il danno, per aver la Corte distrettuale ritenuto che non vi fosse ne’ l’allegazione in fatto ne’ la prova del danno lamentato, nonostante le prove documentali offerte e le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Anche detto motivo o’ e’ inammissibile in quanto si limita ad una generica doglianza di erroneita’ della decisione del Giudice di appello relativa, peraltro, ad un accertamento in fatto, che esclude un vizio nell’attivita’ di interpretazione o di applicazione delle norme indicate in rubrica, mancando allegazioni puntuali e specifiche in ordine alla esistenza di danni assunti come patiti ed e’ omessa ogni specificazione sulle circostanze di fatto ovvero sulla documentazione allegata a base delle richieste risarcitorie.

Nella fattispecie, del resto, non e’ dato neppure desumere (in quanto non dedotto) da quale documento fosse desumibile che il fondo agricolo in oggetto sia stato incluso, peraltro solo in corso di causa, “fra le aree di completamento degli insediamenti produttivi esistenti” (cfr. pag. 12 del ricorso).

Nella sostanza, quindi, la critica viene piuttosto a risolversi nel tentativo di proporre – attraverso la denuncia di vizi inerenti l’attivita’ di giudizio – una diversa valutazione del quadro probatorio, che esula dai limiti del sindacato di legittimita’, in quanto la Corte di cassazione non e’ mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalita’ e logicita’ della decisione che non le consente di procedere ad un “novum judicium” riesaminando e valutando autonomamente il merito della causa, non atteggiandosi il giudizio di legittimita’ come un terzo grado di giudizio (cfr. Cass. 26 gennaio 2004 n. 1317; Cass. 28 novembre 2014 n. 25332);

– con il quinto motivo ricorso, inoltre, e’ denunziata la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per non aver la Corte di appello considerato che la controparte non aveva sollevato alcuna censura in ordine all’an del danno subi’to.

La censura e’ manifestamente infondata come si evince dallo stesso tenore letterale delle conclusioni formulate dall’appellante e riportate nell’intestazione della sentenza impugnata laddove, al punto a), si legge “in via principale rigettare tutte le domande proposte dalla (OMISSIS) s.r.l. oggi (OMISSIS) s.r.l.” perche’ infondate;

– il sesto motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c., nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la Corte di appello considerato che il giudice di prime cure, nel condannare in via equitativa il (OMISSIS) al risarcimento del danno, poteva aver attribuito anche il danno per lite temeraria) e’ inammissibile, in quanto si fonda su una prospettazione del tutto ipotetica, priva di qualsivoglia riscontro oggettivo, non avendo, peraltro, la ricorrente trascritto il passaggio motivazionale dal quale si potesse evincere che il Tribunale avesse liquidato il danno anche con riferimento a tale profilo;

– il settimo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte di appello compensato per meta’ le spese processuali del doppio grado di giudizio, nonostante non ricorressero nella specie gravi ed eccezionali ragioni) e’ manifestamente infondato per avere la corte territoriale compensato parzialmente le spese di lite non gia’ per la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, bensi’ in applicazione del principio della reciproca soccombenza.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.