Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 15 gennaio 2018, n. 746

Il provvedimento amministrativo che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell’infermita’ ha carattere non costitutivo ma meramente ricognitivo della infermita’ e della sua dipendenza causale. La disciplina relativa alle spese sostenute dal lavoratore pubblico per la cura delle infermita’ riconosciute dipendenti da causa si servizio e’ quella vigente alla data di insorgenza della infermita.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 15 gennaio 2018, n. 746
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3250/2012 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1026/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 12/10/2011 R.G.N. 1839/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E MOTIVI

1. La Corte di Appello di Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze volta al riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di cura sostenute in relazione all’infarto del miocardio occorso il 13.11.1995, riconosciuto come dipendente da causa di servizio con il Decreto Ministeriale 4 luglio 1997.

2. La Corte territoriale ha escluso il diritto al rimborso delle spese sostenute per la cura dell’infarto del miocardio sul rilievo che alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza della infermita’ da causa di servizio (4.7.1997) l’articolo 68, comma 8, prevedente il diritto al rimborso delle spese di cura, non era piu’ vigente, in quanto il CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio ne aveva previsto la disapplicazione con decorrenza dal 10.1.1997. Affermata la natura costitutiva del provvedimento di riconoscimento della dipendenza della infermita’ da causa di servizio, la Corte territoriale ha ritenuto che ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile “ratione temporis” doveva aversi riguardo a tale provvedimento.

3. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sintesi dei motivi.

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 68, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo 42. Sostiene che la fattispecie dedotta in giudizio deve ritenersi disciplinata da queste disposizioni in quanto l’evento invalidante (verificatosi il 5.11.1995), le spese di cura (affrontate il 26.2, il 27.2 ed il 5.7 del 1996) e la domanda volta al riconoscimento della causa di servizio (presentata il 15.2.1996) risalivano ad epoca precedente l’intervento di modifica operato dalla contrattazione collettiva. Assume che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il Decreto Ministeriale 2 luglio 1997, non ha natura costitutiva ma ricognitiva della infermita’ e della sua dipendenza da ragioni di servizio. Invoca a conforto di siffatta prospettazione numerose sentenze del Consiglio di Stato. Inoltre, il ricorrente richiama il Decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo 42, per evidenziare che la domanda volta al rimborso delle spese di cura puo’ essere formulata anche contestualmente alla richiesta di riconoscimento della dipendenza della infermita’ da causa di servizio.

5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale affermato che il procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e quello relativo al rimborso delle spese di cura costituiscono due fasi distinte. Sostiene che siffatta pronuncia contrasterebbe con il dato letterale contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo 42.

Esame dei motivi.

6. In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso formulate dal controricorrente.

7. Entrambi i motivi del ricorso sono ammissibili perche’ le censure sono espresse in maniera specifica e con puntuale confronto con tutte le statuizioni adottate dalla Corte territoriale e con ciascuna delle argomentazioni motivazionali che le sorreggono.

8. Il secondo motivo e’ ammissibile perche’, al di la’ del riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contenuto nella rubrica, le doglianze si compendiano nella chiara ed inequivoca denuncia del vizio di violazione della disposizione contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo 42, attraverso argomentazioni che sviluppano quelle gia’ formulate nel primo motivo (Cass. SSUU 17931/2013; Cass. 1370/2013, 14026/2012, 7981/2007).

9. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni che li sorreggono, devono essere accolti.

10. Il Collegio ritiene di dare continuita’ all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui il provvedimento amministrativo che riconosce la dipendenza da causa di servizio di una malattia ha carattere non costitutivo ma meramente ricognitivo della infermita’, la quale preesiste al suo riconoscimento anche nella dipendenza causale da ragioni di servizio, (Cass. 8707/2017, che ha richiamato i principi affermati dal Consiglio di Stato nelle decisioni n. 4871/2014, n. 1957/2006, 4996/2002).

11. Va considerato che nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 68, comma 8, che attribuisce al pubblico dipendente, insieme al diritto all’equo indennizzo, il diritto al rimborso delle spese sostenute per la cura dell’infermita’ riconosciuta dipendente da causa di servizio, non v’e’ alcun dato testuale dal quale desumere la natura costitutiva del provvedimento che riconosca detta dipendenza.

12. Del pari, nessun elemento testuale che attribuisca tale valore costitutivo e’ rinvenibile nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo 42. La disposizione, nel prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata anche nella medesima istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermita’ da causa di servizio, conferma la natura ricognitiva del provvedimento della P.A. datrice di lavoro.

13. Consegue a quanto innanzi considerato che la normativa applicabile alle spese sostenute dal lavoratore pubblico per la cura delle infermita’ riconosciute dipendenti da causa di servizio e’ quella vigente alla data di insorgenza della infermita’.

14. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata perche’ la Corte territoriale ha affermato, in contrasto con i principi innanzi richiamati, che la disciplina regolante “ratione temporis” la fattispecie dedotta in giudizio dovesse essere individuata con riguardo al provvedimento adottato dalla P.A il 4.7.1997 e non con riguardo alla data di insorgenza dell’infarto del miocardio che colpi’ il ricorrente.

15. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Catania, che dovra’ fare applicazione dei seguenti principi di diritto: “Il provvedimento amministrativo che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell’infermita’ ha carattere non costitutivo ma meramente ricognitivo della infermita’ e della sua dipendenza causale. La disciplina relativa alle spese sostenute dal lavoratore pubblico per la cura delle infermita’ riconosciute dipendenti da causa si servizio e’ quella vigente alla data di insorgenza della infermita’”.

16. Il giudice del rinvio dovra’ anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Catania, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.