Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31227

Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorita’ non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformita’ dell’articolo 3 disp. gen., comma 2, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalita’, considerando altresi’ non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entita’ delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale.

 

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31227
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. BORNZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovani – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6480-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 382/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 07/11/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso del ricorso.

FATTO

L’avv. (OMISSIS) impugna, deducendo quattro motivi e formulando istanza di sospensione dell’esecutivita’ del provvedimento, la sentenza disciplinare del consiglio nazionale forense (CNF) che ha rigettato il ricorso proposto dall’incolpato avverso la sentenza del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bergamo (COA) che gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale per la durata di mesi tre.

All’avvocato (OMISSIS) veniva contestata, a seguito di esposto del sig. (OMISSIS) la violazione degli articoli 6,8 e 36 canone 1, C.N.F. poiche’, senza aver ricevuto alcun specifico mandato, si sarebbe occupato di questioni esorbitanti rispetto all’incarico professionale effettivamente ricevuto (avente per oggetto soltanto la valutazione delle eventuali iniziative da adottare al fine di addivenire alla divisione di alcuni beni immobili attraverso l’impugnazione di due delibere societarie), predisponendo una nota spese concernente onorari asseritamente dovuti in relazione a tale attivita’, comprendente anche questioni non ricomprese nell’incarico ricevuto.

Veniva anche contestata la violazione degli articoli 6,8 e 43, comma 2, C.N.F. poiche’, in relazione alla citata attivita’ professionale, avrebbe richiesto al cliente il pagamento di somme non soltanto non dovute, ma anche eccessive, in quanto calcolate sul valore dell’intero patrimonio immobiliare, oggetto di possibile divisione e non – come invece avrebbe dovuto fare – sulla quota di pertinenza del sig. (OMISSIS). Veniva respinta, con ordinanza n. 11.7.2017 n. 17115, l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’abrogato codice deontologico forense, nonche’ del nuovo codice deontologico forense, nonche’ illogicita’ e contraddittorieta’ della decisione del CNF nella parte in cui dichiara di condividere interamente le conclusioni del COA di Bergamo e per aver considerato “non dovuto” anche il compenso per l’attivita’ svolta su incarico asseritamente effettivamente ricevuto e non, come erroneamente qualificato, “abusivo”; con il secondo motivo deduce violazione di legge per illogicita’ e sviamento di potere con riferimento ai principi richiamati nella sentenza impugnata in tema di applicazione delle tariffe forensi, censurando il criterio di calcolo applicato dal COA per valutare e sanzionare la condotta dell’incolpato; deduce col terzo motivo violazione di legge in relazione al principio di tipicita’ degli illeciti e sanzioni disciplinari ed ai criteri applicativi della nuova disciplina prevista dal nuovo codice deontologico forense; con l’ultimo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla proporzionalita’ della sanzione irrogata a suo carico dagli organi disciplinari.

2. I motivi che precedono sono inammissibili nella parte in cui censurano sostanzialmente la sentenza, sia pure sotto il profilo formale della violazione di legge, per un vizio motivazionale cancellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile anche alle decisioni d’appello del CNF che come quella all’esame sono state pubblicate dopo l’11 settembre 2012 (Cass. sez. un. nn. 8053 s. del 2014).

In relazione al primo motivo non sussiste contraddittorieta’ della motivazione della sentenza, neppure sotto il profilo della motivazione perplessa, quando si parla di “competenze non dovute”, non avendo il CNF confuso i piani delle diverse contestazioni, nei due capi di incolpazione, dei fatti aventi ad oggetto, rispettivamente, l’aver svolto attivita’ professionale oltre i limiti del mandato ed avere richiesto competenze, per l’attivita’ intra-mandato, non corrispondenti ai criteri delle tariffe forensi (cfr pag. 15 sentenza).

In relazione al secondo motivo va osservato che, nell’ottica della sentenza, ha valore rafforzativo il richiamo alle tariffe e ai criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004 e alla relativa giurisprudenza, avendo il CNF affermato l’eccessivita’ delle competenze richieste mediante l’uso scorretto dello scaglione corrispondente all’intero valore della controversia, dovendo applicarsi criteri diversi ai fini della determinazione del valore della causa (cfr pag. 21 sentenza).

In relazione al terzo e quarto motivo la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ affermato che i Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, cosi’ in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformita’ o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la piu’ diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (Cass. sez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005).

Anche nel nuovo codice deontologico, fondato sulla tendenziale tipizzazione degli illeciti deontologici degli avvocati, tali principi trovano applicazione, in quanto attraverso il sintagma “per quanto possibile”, previsto dalla L. n. 247 del 2012, articolo 3, comma 3, e’ possibile contestare l’illecito anche sulla base della norma di chiusura che prevede che ” la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealta’, probita’, dignita’, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

Il nuovo codice deontologico ha previsto, degli articoli 9 e 12 i doveri fondamentali sanciti dalla L. n. 247 del 2012 legittimando la trasposizione delle vecchie regole nel nuovo codice deontologico.

Anche con riferimento all’apparato sanzionatorio, ispirato alla tendenziale tipizzazione delle sanzioni, e’ prevista nel nuovo codice deontologico, entrato in vigore il 16 dicembre 2014, una disciplina analiticamente strutturata negli articolo 20 e 21 che consente di rapportare la sanzione alle condizioni soggettive dell’incolpato e alle circostanze in cui si sono realizzati i fatti contestati.

Il CNF, con riferimento al quarto motivo, ha graduato la pena, in applicazione del criterio previsto dal citato articolo 21 cit., con valutazione non soggetta a sindacato di legittimita’, non rivestendo certamente la valutazione del CNF i caratteri di abnormita’.

Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorita’ non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformita’ dell’articolo 3 disp. gen., comma 2, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalita’, considerando altresi’ non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entita’ delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005).

Va conseguentemente rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attivita’ difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.