Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30045
grava sui condomini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza, si consiglia invece la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia condominiale si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La responsabilità parziaria e/o solidale per le obbligazioni condominiali
Lastrico solare ad uso esclusivo regime giuridico e responsabilità
L’impugnazione delle delibere condominiali ex art 1137 cc
L’amministratore di condominio: prorogatio imperii
La revoca dell’amministratore di condominio
Rappresentanza giudiziale del condominio: la legittimazione a resistere in giudizio ed a proporre impugnazione dell’amministratore di condominio.
L’obbligo dell’amministratore di eseguire le delibere della assemblea di condominio e la conseguente responsabilità.
La responsabilità dell’amministratore di condominio in conseguenza del potere – dovere di curare l’osservanza del regolamento condominiale.
La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.
Recupero credito nei confronti del condomino moroso
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30045
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29049/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), c.f. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6046 dei 10.9/3.10.2014 della corte d’appello di Roma;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 19 settembre 2017 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma (OMISSIS) chiedeva pronunciarsi l’annullamento della Delib. 15 gennaio 2005, con cui l’assemblea del condominio di (OMISSIS), aveva approvato il rendiconto consuntivo per l’anno 2003.
Deduceva che non le era stato in precedenza consentito di ottenere copia della documentazione contabile.
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 65/2008 il tribunale adito accoglieva solo in parte la domanda, compensava nella misura di 5/6 le spese di lite e condannava il condominio a rimborsare a controparte il residuo 1/6.
Interponeva appello (OMISSIS).
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 6046 dei 10.9/3.10.2014 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare al condominio le spese e del primo e del secondo grado di giudizio.
Premetteva la corte che non rivestiva valenza, trattandosi di situazioni diverse, la sentenza n. 177/2013 con cui il tribunale di Roma aveva annullato la Delib. 10 giugno 2005, merce’ la quale l’assemblea del medesimo condominio aveva approvato il bilancio consuntivo del 2004.
Indi evidenziava che alla stregua della documentazione allegata l’amministratore aveva senz’altro assolto l’obbligo di consentire ai condomini di prendere visione e di estrarre copia della documentazione contabile giustificativa delle voci di cui al bilancio consuntivo per l’anno 2003.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il condominio di (OMISSIS), ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il condominio ha depositato memoria.
Con il primo ed il secondo motivo, formulati congiuntamente, la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1713 e 2697 c.c. e degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c.; denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la corte di merito non ha tenuto distinte la facolta’ di consultare la documentazione contabile dalla facolta’ di ottenere copia della stessa documentazione.
Deduce segnatamente che la corte distrettuale ha del tutto obliterato il rifiuto dell’amministratore, debitamente rappresentato ai giudici del merito, di consegnare la documentazione in occasione dell’assemblea del 18.12.2004.
Deduce che la corte ha reputato apoditticamente irrilevante la sentenza n. 177/2003 del tribunale di Roma.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 352 c.p.c..
Deduce che la corte territoriale ha riformato la regolamentazione delle spese di primo grado “pur in mancanza di specifica impugnazione sul punto da parte del Condominio” (cosi’ ricorso, pag. 13).
Il primo ed il secondo motivo – da esaminare contestualmente giacche’ congiuntamente formulati – sono destituiti di fondamento.
Si premette che i medesimi motivi si qualificano in via esclusiva in relazione alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Occorre tener conto, da un lato, che con i mezzi di impugnazione de quibus (OMISSIS) censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di Roma ha atteso (“non pare che il Giudice di Appello (…) abbia esaminato gli elementi fattuali decisivi della presente controversia”: cosi’ ricorso, pag. 7; “senza la giusta disamina di tale elemento fattuale decisivo (…) la vicenda processuale viene distorta”: cosi’ ricorso, pag. 11).
Occorre tener conto, dall’altro, che e’ propriamente il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
In questi termini si evidenzia che i vizi motivazionali sostanzialmente veicolati dal primo e dal secondo motivo rilevano nel segno della novella formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (la sentenza della corte d’appello e’ stata depositata il 3.10.2014) e nei limiti di cui all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
In quest’ottica si rappresenta quanto segue.
Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite teste’ menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (la corte romana ha peraltro specificato che non rivestiva alcun rilievo la circostanza che l’amministratore, contrariamente a quanto dichiarato nel corso dell’assemblea del 18.12.2004, non avesse affisso in bacheca un avviso circa la possibilita’ di fotocopiare i documenti nei giorni e nelle ore che aveva indicato – 9 giorni dal 22.12.2004 al 7.1.2005 – giacche’ ha ritenuto che siffatta omissione non valesse da integrare “un rifiuto preventivo e generalizzato a consentire di estrarre copia nelle giornate concordate”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).
Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto caratterizzante la res litigiosa ovvero il concreto assolvimento da parte dell’amministratore del condominio di (OMISSIS), dell’obbligo di consentire ai condomini di prendere visione e di estrarre copia a loro spese della documentazione contabile.
L’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta percio’ in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.
Del resto questa Corte spiega che grava sui condomini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile (cfr. Cass. 28.1.2004, n. 1544).
In pari tempo gli assunti della ricorrente secondo cui “il rifiuto opposto nell’assemblea del 18 dicembre costituisce la chiave di lettura anche per gli altri (rifiuti)” (cosi’ ricorso, pag. 12) e secondo cui “la mancata precisazione, da affiggere in bacheca, della facolta’ di ottenere le copie una volta giunti al domicilio dell’amministratore (…) attesta il perdurante rifiuto dell’amministratore all’estrazione delle copie” (cosi’ ricorso, pag. 12), si risolvono nella prospettazione di un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti e quindi involgono gli aspetti del giudizio afferenti al libero convincimento del giudice, si’ da sostanziarsi in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti della corte di merito (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394).
Per altro verso la corte d’appello ha reputato irrilevante la sentenza del tribunale di Roma n. 177/2003 non gia’ apoditticamente, sibbene giacche’ ha ritenuto che “non e’ possibile sovrapporre situazioni di fatto e di diritto diverse” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 2).
Fondato e meritevole di accoglimento e’ il terzo motivo di ricorso.
E’ innegabile che il condominio non ebbe ad impugnare, in via d’appello incidentale, la regolamentazione delle spese di prime cure operata dal tribunale. D’altronde nulla in senso contrario ha dedotto il controricorrente.
Al contempo questa Corte spiega che il giudice d’appello nel caso di rigetto del gravame non puo’, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado ed e’ tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, allorche’ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775).
In tal guisa per nulla si giustificano la riforma, operata dalla corte d’appello, della prima statuizione limitatamente alla regolamentazione delle spese di prime cure e dunque la condanna dell’appellata, rectius dell’appellante, (OMISSIS) alla rifusione in favore del condominio pur delle spese del giudizio di primo grado.
Al riguardo tuttavia non si prospetta la necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, sicche’ nulla osta, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, u.p., a che la causa sia decisa nel merito, ossia con la reiterazione della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado cosi’ come operata (anche quantitativamente) dal tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con la sentenza n. 234/2005, cioe’ con compensazione delle spese (di prime cure) fino a concorrenza di 5/6 e con condanna del condominio – in quella sede resistente – a rimborsare a (OMISSIS) la residua quota di 1/6.
Il ricorso a questa Corte seppur in parte e’ risultato fondato.
Siffatta circostanza giustifica di per se’ l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Il ricorso e’ da accogliere parzialmente.
Non sussistono pertanto i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede:
rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del motivo accolto la sentenza n. 6046 dei 10.9/3.10.2014 della corte d’appello di Roma e, decidendo nel merito, reitera la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado quale operata – anche quantitativamente – dal tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con la sentenza n. 234/2005, ossia compensa le spese (di prime cure) fino a concorrenza di 5/6 e condanna il condominio di (OMISSIS), a rimborsare a (OMISSIS) la residua quota di 1/6;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimita’; non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..