Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 15 gennaio 2018, n. 747

In particolare si e’ sottolineato che la garanzia della necessaria corrispondenza delle qualifiche e dei profili professionali discende dal principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con la sentenza 6 settembre 2011, in causa C 10810, ha evidenziato, in riferimento alla L. n. 124 del 1999, che il legislatore deve “impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (direttiva 77/187/CEE) sicche’, all’atto del trasferimento non puo’ verificarsi un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso. Detto principio impedisce che in conseguenza della cessione possa subire una mortificazione la professionalita’ del lavoratore attraverso un inquadramento non corrispondente a quello in precedenza riconosciuto.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 15 gennaio 2018, n. 747
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7561/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/03/2011 R.G.N. 498/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto il ricorso, ha accolto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca ed ha condannato l’appellato ad inquadrare la (OMISSIS) nel profilo C 1 del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola ed a corrisponderle le differenze retributive maturate con decorrenza dal 1 gennaio 2000.

2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellante, appartenente alla ex 6 qualifica funzionale, al momento del passaggio alle dipendenze dello Stato, avvenuto ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 8, risultava inquadrata nella categoria C 3 del C.C.N.L. per il comparto enti locali con il profilo di istruttore amministrativo contabile e svolgeva, con autonomia operativa e assunzioni di responsabilita’, le mansioni analiticamente indicate nell’atto introduttivo, non contestate da parte resistente.

3. A seguito del trasferimento la (OMISSIS) era stata inquadrata nell’area B del C.C.N.L. per il personale della scuola con il profilo di assistente amministrativo, in realta’ non corrispondente, quanto ad autonomia e responsabilita’, all’inquadramento di provenienza ed alla professionalita’ richiesta dalle mansioni espletate.

4. Il giudice di appello ha evidenziato che conferma di detta non corrispondenza si puo’ trarre dall’accordo sindacale dell’8 febbraio 2002, mai attuato, con il quale, per rimediare all’incongruo inquadramento nell’area B sia dei dipendenti inquadrati nell’ente locale nella categoria B sia di quelli inseriti nell’area C, era stata prevista l’istituzione di un profilo C 1 di coordinatore amministrativo da riconoscere automaticamente agli ex istruttori amministrativi contabili.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di sei motivi, ai quali ha resistito (OMISSIS) con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, articolo 8, dell’accordo sindacale del 20 luglio 2000 e del Decreto Ministeriale n. 504 del 2001 e rileva, in sintesi, che l’inquadramento della (OMISSIS) era stato effettuato nel rispetto della tabella di corrispondenza prevista dalle parti collettive, le quali avevano considerato le diversita’ fra i due sistemi di classificazione e raggruppato i diversi profili professionali tenendo conto delle specificita’ proprie del settore di destinazione.

1.2. La seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione, sotto altro profilo, del richiamato articolo 8 e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, he’ il raffronto doveva essere effettuato in astratto fra le due posizioni professionali e non in relazione alle mansioni svolte di fatto, che nell’impiego pubblico contrattualizzato non assumono rilievo ai fini dell’inquadramento.

1.3. La violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, e’ denunciata anche con la terza critica, che addebita alla Corte territoriale di avere effettuato una comparazione non corretta, perche’ il profilo C previsto dal CCNL per il personale degli enti locali andava comparato con il corrispondente profilo descritto dal CCNL per i dipendenti del comparto scuola, caratterizzato da una maggiore ampiezza delle funzioni attribuite e dal possesso di un bagaglio di conoscenze piu’ completo.

1.4. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, commi 1, 1 bis e 5. Si sostiene che il disposto inquadramento nell’area C del comparto scuola ha comportato l’assegnazione di una qualifica superiore perche’ la (OMISSIS) e’ stata equiparata al responsabile amministrativo, al quale, invece, in precedenza era subordinata.

1.5. La quinta critica denuncia il vizio motivazionale con riferimento alla rilevanza della sostituzione che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, si riferiva non al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, figura questa istituita solo nel 2000 ed inquadrata nella categoria D, bensi’ al responsabile amministrativo, che nel sistema di classificazione era inserito nell’area C. Palesemente incongruo risulta, quindi, l’inquadramento nello stesso profilo del dipendente gerarchicamente subordinato, ossia l’istruttore amministrativo contabile, e di quello sovraordinato.

1.6. Con il sesto motivo il ricorrente, pur denunciando nella rubrica l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, addebita alla Corte territoriale di avere confuso i due distinti profili delle mansioni di fatto svolte e delle mansioni tabellari, uniche rilevanti, rispetto alle quali nessuna indagine poteva piu’ essere effettuata perche’ non era stato oggetto di specifico motivo di gravame il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso l’asserita non corrispondenza. Aggiunge il Ministero che nessuna rilevanza spiegava e spiega l’accordo dell’8 febbraio 2002 perche’ lo stesso rinviava all’articolo 9, comma 5 del precedente accordo del 2000, con il quale era stata prevista solo la possibilita’ di inquadrare nell’area C gli appartenenti alla ex 6 qualifica funzionale.

2. Ragioni di priorita’ logica e giuridica impongono di esaminare la sesta censura nella parte in cui sostiene che il giudizio di comparazione sarebbe stato precluso alla Corte territoriale, in assenza di uno specifico motivo di appello avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva affermato la piena corrispondenza fra i due profili in rilievo.

2.1. Anche a voler prescindere dall’erroneo richiamo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, il motivo e’ inammissibile perche’ formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4. Il Ministero ricorrente, infatti, non riporta nel ricorso la motivazione della sentenza di primo grado, non trascrive i motivi di appello, ne’ allega gli atti processuali necessari per verificare l’asserita formazione del giudicato interno invocato.

3. Per il resto il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati, e’ infondato per le ragioni gia’ indicate da questa Corte con le sentenze nn. 7321 del 2013 e 10693 del 2017, pronunciate in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa.

Con le richiamate pronunce, che hanno ritenuto corretta la corrispondenza fra il profilo professionale C 3 – istruttore amministrativo contabile – del CCNL per il comparto enti locali ed il profilo C1 del CCNL per il personale della scuola, si e’ osservato che “in tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato, la L. 3 maggio 1999, n. 124, articolo 8, comma 2, come autenticamente interpretato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 218, detta la regola di carattere generale della necessaria corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell’ente di provenienza e quella di destinazione nei ruoli del personale dell’Amministrazione dello Stato. Ne consegue che, allorche’ la qualifica e il profilo di provenienza non trovino in concreto corrispondenza nella tabella di equiparazione allegata al Decreto Ministeriale 5 aprile 2001 (di recepimento dell’accordo ARAN-Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali del 20 luglio 2000 sui criteri di inquadramento del personale gia’ dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola), occorre ricercare, nella griglia delle qualifiche e dei profili del personale statale della scuola, quella qualifica e quel profilo che maggiormente si attaglino alla posizione di provenienza, tenendo conto delle mansioni ad essi corrispondenti, dovendo escludersi che dal trasferimento il dipendente possa conseguire un peggioramento della sua posizione lavorativa”.

In particolare si e’ sottolineato che la garanzia della necessaria corrispondenza delle qualifiche e dei profili professionali discende dal principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con la sentenza 6 settembre 2011, in causa C 10810, ha evidenziato, in riferimento alla L. n. 124 del 1999, che il legislatore deve “impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (direttiva 77/187/CEE) sicche’, all’atto del trasferimento non puo’ verificarsi un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso. Detto principio impedisce che in conseguenza della cessione possa subire una mortificazione la professionalita’ del lavoratore attraverso un inquadramento non corrispondente a quello in precedenza riconosciuto.

4. Il Collegio intende dare continuita’ all’orientamento espresso da questa Corte per le ragioni tutte indicate nelle richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex articolo 118 disp. att. c.p.c.. Il ricorso, che non prospetta argomenti diversi rispetto a quelli ritenuti infondati o inconferenti, va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.