Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 339

la nullita’ che, al di la’ della espressa previsione di tale sanzione, limitata nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003 al difetto di forma scritta, deve farsi discendere dalla natura imperativa ed inderogabile della disciplina relativa agli elementi essenziali del contratto di somministrazione, comprensiva della causale giustificativa del ricorso al medesimo (cfr. Cass., sez. lav., 1.8.2014, n. 17540, poi ribadita da Cass. sez. lav., 26.9.2017, n. 22380), non consente la conservazione della stessa, dovendosi escludere, appunto in ragione della sua nullita’, la sua idoneita’ a valere, in alternativa, quale esigenza legittimante ex lege la costituzionetermine del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore;

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 339
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16792-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 603/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/07/2011 r.g.n. 1099/2009.

RILEVATO IN FATTO

– che con sentenza dell’8 luglio 2011, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A, avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta Societa’, stante la dedotta nullita’ dei due contratti di somministrazione stipulati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, per due distinte causali – il primo “per punte di piu’ intensa attivita’ cui non e’ possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate, in considerazione dello spostamento delle lavorazioni dai CPO sui CMP, spostamenti di lavorazione Estero e Dogana da Fiumicino ai CMP Lombardia”, il secondo “per esigenze di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con adibizione allo smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Lombardia – CMP Peschiera Borromeo” – in virtu’ dei quali il (OMISSIS) aveva prestato la propria attivita’ lavorativa presso la Societa’ medesima, dichiarando il rapporto costituito in capo alla Societa’ con diritto del (OMISSIS) alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere della prova della ricorrenza della causale posta a fondamento del primo contratto, pur astrattamente idonea a legittimare la somministrazione di manodopera, ammissibile la conversione a tempo indeterminato del rapporto, inapplicabile la L. n. 183 del 2010, articolo 32;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Societa’, affidando l’impugnazione a quattro motivi, poi illustrati con memoria. L’intimato non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo, la Societa’ ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa e insufficiente motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale un approssimativo esame ed una erronea valutazione del materiale istruttorio offerto a comprova dell’effettivita’ della causale posta a fondamento del contratto di somministrazione giudicato irregolare;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 416 c.p.c., Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 20 e 2097 c.c., la pronunzia della Corte territoriale in ordine alla carenza di prova dell’effettivita’ della causale e’ censurata sotto il profilo della mancata specifica contestazione da parte del ricorrente degli elementi di fatto allegati e fatti oggetto di prova da parte della Societa’;

– che nel terzo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27, la Societa’ ricorrente lamenta la non conformita’ a diritto della dichiarata costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro in capo alla Societa’ utilizzatrice, legittimando al contrario la previsione di legge la sola modifica soggettiva della titolarita’ del rapporto con salvezza della clausola appositiva del termine;

– che la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, e’ predicata nel quarto motivo in relazione alla ritenuta inapplicabilita’ alla fattispecie del regime sanzionatorio introdotto dalla predetta norma, che la Corte territoriale assume riferibile alla sola ipotesi di nullita’ dell’apposizione del termine;

– che i primi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, dal momento che la motivazione dell’impugnata sentenza, nel suo dar conto dell’insufficiente valenza probatoria tanto della documentazione prodotta dalla Societa’ ricorrente quanto dell’esito della prova testimoniale ai fini dell’accertamento in fatto dell’effettivita’ della causale, correttamente condotto a fronte della radicale contestazione del dato, determinante l’insorgere a carico della Societa’ del relativo onere della prova e riferito all’esigenza di collocare nel tempo la causale medesima e di ricollegarvi il contratto in questione e cio’ sulla base di argomentazioni che in questa sede neppure sono fatte oggetto di specifica censura, riflette puntualmente l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale tanto in sede di ammissione dei mezzi istruttori richiesti sia in sede di valutazione del materiale probatorio acquisito;

che parimenti infondato deve dirsi il terzo motivo atteso che la nullita’ che, al di la’ della espressa previsione di tale sanzione, limitata nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003 al difetto di forma scritta, deve farsi discendere dalla natura imperativa ed inderogabile della disciplina relativa agli elementi essenziali del contratto di somministrazione, comprensiva della causale giustificativa del ricorso al medesimo (cfr. Cass., sez. lav., 1.8.2014, n. 17540, poi ribadita da Cass. sez. lav., 26.9.2017, n. 22380), non consente la conservazione della stessa, dovendosi escludere, appunto in ragione della sua nullita’, la sua idoneita’ a valere, in alternativa, quale esigenza legittimante ex lege la costituzionetermine del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore;

che, di contro, fondato si rivela il quarto motivo, atteso che il regime sanzionatorio di cui alla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, trova applicazione in qualsiasi ipotesi di conversione a tempo indeterminato di un contratto costituito a termine come lo e’ di norma un contratto di somministrazione (vedi ancora Cass. 1.8.2014, n. 17540 e, da ultimo, Cass. sez. lav., 26.9.2017, n. 22380);

che, dunque, in relazione a tale motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che dovra’, pertanto limitarsi alla quantificazione dell’indennita’ ex articolo 32 citato spettante all’intimato limitatamente al periodo compreso tra la data della cessazione del rapporto e quella della sentenza recante l’ordine di ricostituzione del rapporto (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), provvedendo altresi’ all’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo,rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

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