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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24321
in tema di condominio negli edifici l’amministratore puo’ resistere all’impugnazione della delibera assembleare e puo’ gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni demandategli dall’articolo 1131 c.c., essendo una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 c.c., comma 2, richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere
Dott. CORTESI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23549-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2643/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE.
RILEVATO IN FATTO
che:
con sentenza depositata il 18/07/2012 la corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dal condominio in (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) avverso sentenza del g.o. del tribunale di Napoli – sezione distaccata di Marano, rigettando la domanda di annullamento di delibera assunta dall’assemblea del condominio medesimo in data 04/03/2008;
a sostegno della decisione, la corte territoriale – pur eventualmente condividendo l’assunto di (OMISSIS) secondo cui l’avviso di convocazione dell’assemblea dovesse essere inviato anche al di lei coniuge, comproprietario dell’appartamento, per ragioni particolari essendo superabile la presunzione dell’essere edotto anche esso comproprietario in base alla comunicazione avvenuta regolarmente nei confronti di essa sig.a (OMISSIS) – ha affermato che, derivando dall’omissione della comunicazione a un comproprietario l’annullabilita’ e non la nullita’ della delibera, la legittimazione ad impugnare spetta ex articolo 1441 c.c., solo a detto comproprietario e non ad essa (OMISSIS) ritualmente convocata; nonche’ che l’assenza della documentazione contabile a supporto del conto in sede assembleare non comporta invalidita’ della delibera ove non consti che l’amministratore, richiesto, abbia nei giorni precedenti negato la visione;
avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), articolando due motivi di gravame; resiste con controricorso P il condominio che deposita altresi’ memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.”, lamentando non avere la sentenza impugnata alcunche’ detto in ordine all’eccezione sollevata da (OMISSIS) di inammissibilita’ dell’appello del condominio, per non essere stato il gravame oggetto di autorizzazione o ratifica da parte dell’assemblea; si cita, a sostegno, la pronuncia di Cass. Sez. U 06/08/2010 n. 18331;
tale motivo e’ inammissibile, in quanto l’eccezione di cui si lamenta il mancato (esplicito) esame, di inammissibilita’ dell’appello, e’ di natura processuale, per cui deve darsi continuita’ alla giurisprudenza (v. ad es. Cass. n. 14670 del 21/11/2001, n. 13649 del 24/06/2005, n. 3667 del 21/02/2006) secondo cui il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non puo’ dar luogo a vizio di omessa pronuncia, il quale attiene al mancato esame delle sole domande ed eccezioni di merito, e non puo’ assurgere quindi a causa autonoma di nullita’ della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullita’ (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c. (che nel caso di specie la parte poi propone ritualmente con il secondo motivo – v. infra), in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte;
per completezza, quand’anche il motivo fosse stato ritualmente formulato (come e’ in effetti formulato il secondo motivo) con riferimento alle confacenti norme asseritamente violate diverse dall’articolo 112 c.p.c. (e quindi, come si dira’, essenzialmente degli articoli 1130 e 1131 c.c. oltre altri), esso sarebbe stato comunque infondato: invero, come afferma la giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass. n. 7095 del 20/03/2017, n. 1451 del 23/01/2014 e n. 21841 del 25/10/2010), in tema di condominio negli edifici l’amministratore puo’ resistere all’impugnazione della delibera assembleare e puo’ gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni demandategli dall’articolo 1131 c.c., essendo una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 c.c., comma 2, richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso;
con il secondo motivo, la parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 75 c.p.c., articoli 1130 e 1131 c.c., articolo 182 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, oltre omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo;
tale motivo, in effetti contenente una duplice censura, e’ in parte inammissibile e in parte infondato; invero, esso e’ inammissibile in quanto nessuna argomentazione e’ svolta a sostegno della censura relativa a presunto vizio di motivazione;
esso e’ poi infondato, nella parte in cui – sviluppando nel merito le censure in ordine alla presunta necessita’ che l’amministratore si munisca di delibera assembleare di autorizzazione o ratifica dell’impugnazione di sentenza in tema di opposizione a delibera dell’assemblea – propone censure la cui trattazione si e’ gia’ svolta in riferimento al precedente motivo;
dovendosi in definitiva rigettare il ricorso, le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della parte soccombente; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, si da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 – bis.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater si da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 – bis.