Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1381

la consapevolezza dello stato di insolvenza – cosi’ come lo scopo di recare pregiudizio ai ceditori – sono estranei all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, che, invece, consiste nel dolo generico integrato dalla consapevole volonta’ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

 

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1381

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/11/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ELISABETTA MARIA MOROSINI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FILIPPI PAOLA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di (OMISSIS), pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi B, D ed E) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo C), allo stesso ascritti, in qualita’ di amministratore della (OMISSIS) S.r.l., societa’ dichiarata fallita il (OMISSIS). La stessa sentenza riformava la condanna di primo grado in ordine al reato di falso in bilancio (capo A), perche’ estinto per intervenuta prescrizione, apportando la conseguente diminuzione sulla pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite del suo difensore, articolando tre motivi.

2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi B) e D). Sostiene che la condanna sarebbe fondata sulle conclusioni del perito, prive di supporto probatorio e formulate in maniera teorica, e che non sarebbe provata la distrazione dell’automezzo denominato “gru a torre” (capo D), in quanto esisterebbe agli atti una fattura di vendita di materiale ferroso che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, dovrebbe riferirsi proprio allo smaltimento di quel mezzo come rottame. Aggiunge inoltre che non sussisterebbe nella specie l’elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale che sarebbe integrato dalla consapevolezza del possibile instaurarsi della procedura concorsuale.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine ai reati di cui ai capi C) ed E). In particolare contesta le risultanze della perizia che avrebbero evidenziato artifici contabili in realta’ insussistenti. Assume inoltre che non vi sarebbe prova delle distrazioni di denaro e che per l’integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale non sarebbe sufficiente il dolo generico come erroneamente ritenuto dai giudici di merito.

2.3 Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 2, n. 1, trattata dalla Corte di Appello come un’aggravante invece che come ipotesi di continuazione. Lamenta in ogni caso che il trattamento sanzionatorio sarebbe iniquo.

3. Il ricorso e’ inammissibile, perche’ tardivo.

La sentenza impugnata e’ stata pronunciata il (OMISSIS) 2014, mediante lettura del dispositivo, con termine di giorni novanta per il deposito. La motivazione e’ stata depositata in termini, in data (OMISSIS) 2015, in coincidenza con il novantesimo giorno.

L’imputato ha ricevuto notifica dell’estratto contumaciale il (OMISSIS) 2015.

Il ricorso e’ stato depositato soltanto il (OMISSIS) 2015, quando era gia’ scaduto il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione.

4. In ogni caso il ricorso e’ inammissibile sotto ulteriori profili.

5. Il primo motivo e’ inammissibile.

5.1 Le doglianze formulate in relazione alla valenza del materiale probatorio sui reati di cui ai capi B) e D), oltre ad essere presentate in forma meramente assertiva, sviluppano considerazioni di merito che dovrebbero indurre la Corte a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del Tribunale, richiedendosi in definitiva una incursione nel “fatto” non consentita al giudice di legittimita’.

5.2 E’ inoltre inammissibile perche’ manifestamente infondata la censura relativa al profilo dell’elemento soggettivo.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, la consapevolezza dello stato di insolvenza – cosi’ come lo scopo di recare pregiudizio ai ceditori – sono estranei all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, che, invece, consiste nel dolo generico integrato dalla consapevole volonta’ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

6. Analoghi profili di inammissibilita’ presenta il secondo motivo.

6.1 Le questioni sollevate in ordine alle risultanze della perizia, attingono il merito del processo, non scrutinabile in questa sede.

Il ricorrente, invece di confrontarsi con la motivazione della sentenza, critica, in maniera peraltro generica, le conclusioni del perito, nel tentativo, inammissibile, di investire la Corte del compito di effettuare una nuova valutazione di merito, dopo l’esito sfavorevole di ben due gradi di giudizio.

6.2 Risulta manifestamente infondata la censura afferente la ricostruzione del dolo.

Nella specie la condotta oggetto di addebito concerne non la fattispecie di occultamento o distruzione, ma quella di fraudolenta tenuta delle scritture contabili, che integra, pacificamente un’ipotesi di reato a dolo generico (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Autunno Rv. 269904).

7. Il terzo motivo e’, per un verso, inammissibile e, per altro, manifestamente infondato.

7.1 E’ stata irrogata una pena prossima al minimo edittale, in tal caso l’obbligo di motivazione e’ attenuato, sicche’ e’ sufficiente il mero richiamo alla pena congrua e agli elementi di cui all’articolo 133 c.p. contenuto nella sentenza impugnata (Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464).

7.2 In ordine alla L. Fall., articolo 219, comma 2, n. 1, e’ certamente vero che, sotto il profilo strutturale, la disposizione citata non prevede una circostanza aggravante, ma detta, per i reati fallimentari, una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all’articolo 81 c.p. (Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27 gennaio 2011, Loy, Rv. 249665).

Tuttavia nella lettura fornita dalle Sezioni Unite, la speciale regolamentazione del concorso di reati fallimentari e’ stata, per esplicita volonta’ del legislatore, formalmente qualificata come circostanza aggravante.

Ne discende che alla c.d. continuazione fallimentare deve applicarsi tra l’altro anche l’articolo 69 c.p. e che pertanto, nell’ipotesi in cui, come nella specie, vengano contestualmente riconosciute una o piu’ attenuanti, la stessa deve essere posta in comparazione con queste ultime (Sez. 5, n. 21036 del 1 (OMISSIS) 2013, Bossone, Rv. 255146).

8. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.