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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 6 febbraio 2017, n. 3104
in tema di locazioni ad uso abitativo, la rinnovazione tacita di un contratto con canone ultralegale, intervenuta successivamente all’entrata in vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431, legittima il conduttore ad esercitare l’azione prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 79 onde ottenere l’applicazione del canone cd. equo, determinato ai sensi degli articoli 12 e ss. citata L. n. 392, a decorrere dall’origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza, ivi compreso il periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nel vigore della L. n. 431 del 1998, con sostituzione imperativa del canone convenzionale ai sensi dell’articolo 1339 c.c.
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26722-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2138/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) ricorre affidandosi a 5 motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2138 del 2 aprile 2015 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione dedotto in lite per spirare del termine finale e condannava il (OMISSIS) al rilascio dell’immobile.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate. Il ricorrente ha depositato memoria.
3. Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) denuncia la violazione della L. n. 392 del 1978, articoli 43 e 44 e l’improcedibilita’ della domanda formulata dal (OMISSIS), avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al c.d. equo canone per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge.
Il motivo e’ inammissibile. E’ sopravvenuta l’abrogazione delle disposizioni di cui alla L. n. 392 del 1978, articoli 43 e 44 per effetto della L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 89. Pertanto essendo il giudizio introdotto nel 2008 ed in relazione ad un contratto stipulato nel 1992 non possono trovare applicazioni le norme indicate dall’attore.
3.1. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente denuncia l’errata interpretazione della L. n. 431 del 1998, articoli 14 e 2 oltre che della L. n. 392 del 1978, articolo 79.
I motivi sono infondati.
E’ orientamento pacifico di questa Corte che in tema di locazioni ad uso abitativo, la rinnovazione tacita di un contratto con canone ultralegale, intervenuta successivamente all’entrata in vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431, legittima il conduttore ad esercitare l’azione prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 79 onde ottenere l’applicazione del canone cd. equo, determinato ai sensi degli articoli 12 e ss. citata L. n. 392, a decorrere dall’origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza, ivi compreso il periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nel vigore della L. n. 431 del 1998, con sostituzione imperativa del canone convenzionale ai sensi dell’articolo 1339 c.c. (da ultimo Cass. 3596/2015; Cass. 19231/2015; Cass. 12996/2009. Pertanto il giudice del merito non e’ incorso in alcuno dei vizi denunciati.
4. Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Trova infine applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.