Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 21 giugno 2017, n. 15358

in tema di locazione di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o piu’ mensilita’ del canone locativo ovvero oneri accessori per un importo superiore a due mensilita’ di canone, la valutazione della gravita’ e dell’importanza dell’inadempimento, non e’ rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, ma e’ predeterminata legalmente ai sensi della L. n. 392 del 1978, articoli 5 e 55.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 21 giugno 2017, n. 15358

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17059/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.M. – ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3036/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

RITENUTO IN FATTO

La fondazione Enpam – Ente nazionale di assistenza e previdenza dei medici (locatrice) intimo’ a (OMISSIS) (conduttrice) sfratto per morosita’ relativo ad un immobile sito in (OMISSIS) concesso in locazione ad uso abitativo per il mancato pagamento di alcuni canoni degli anni 1998, 1999 e 2004 nonche’ di oneri accessori.

Nell’opporsi alla convalida, parte intimata, oltre a contestare la debenza di (alcuni) degli importi pretesi, propose domanda riconvenzionale per la condanna del locatore alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di adeguamento ISTAT.

All’esito del relativo giudizio, l’adito Tribunale di Roma dichiaro’ risolto il contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, condannandola al pagamento di somme a titolo di oneri accessori al canone; accolse altresi’ la riconvenzionale e condanno’ la locatrice alla restituzione degli importi indebitamente percetti.

Decidendo sui contrapposti appelli proposti dalle parti (in via principale dalla conduttrice, in via incidentale dalla locatrice), la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 3036/2014 del 10 luglio 2014, confermava la risoluzione del contratto, rilevando che la morosita’, superiore alla misura predeterminata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 55, non era stata sanata con l’integrale pagamento del dovuto o mediante richiesta di termine di grazia all’uopo; accogliendo l’appello incidentale, rigettava la domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di adeguamento ISTAT del canone, reputando la validita’ della relativa clausola inserita nel contratto di locazione.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, (OMISSIS), nella dichiarata qualita’ di unica erede legittima della madre, (OMISSIS); resiste con controricorso la fondazione Enpam.

Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel controricorso, la fondazione Enpam ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente (OMISSIS), per non aver offerto prova della asserita qualita’ di (OMISSIS), parte del giudizio definito con la impugnata sentenza.

Ad avviso della Corte, la disamina della questione (sulla quale le parti hanno dibattuto ampiamente nelle memorie illustrative), benche’ doverosamente preliminare nel corretto ordine logico di trattazione, puo’ essere assorbita dalla infondatezza nel merito dei motivi di ricorso, in ossequio al principio della “ragione piu’ liquida”, secondo cui e’ consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ex articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerita’ del giudizio, costituzionalizzata dall’articolo 111 Cost.: la causa puo’ dunque essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu’ agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre, per essere consentito al giudice l’esame di un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (ex plurimis, su detto principio, vedi Cass., Sez. U., 08/05/2014, n. 9936; Cass. 28/05/2014, n. 12002; Cass. 19/08/2016, n. 17214).

2. Con il primo motivo, per “violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articoli 5 e 55 e dell’articolo 1455 c.c.”, parte ricorrente assume che, costituendo la sanatoria della morosita’ con richiesta di termine di grazia mera facolta’ esercitabile dal conduttore, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dell’inadempimento e la sua gravita’ ex articolo 1455 c.c., ai fini della risoluzione del contratto.

La doglianza e’ infondata.

In conformita’ al consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, in tema di locazione di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o piu’ mensilita’ del canone locativo ovvero oneri accessori per un importo superiore a due mensilita’ di canone, la valutazione della gravita’ e dell’importanza dell’inadempimento, non e’ rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, ma e’ predeterminata legalmente ai sensi della L. n. 392 del 1978, articoli 5 e 55 (cfr. Cass. 18/11/2010, n. 23257; Cass. 12/04/2006, n. 8628; Cass. 11/04/2006, n. 8418; Cass. 10/06/2005, n. 12321).

Circa l’obbligazione del solvere praetium locationis, la valutazione della gravita’ e della importanza dell’inadempimento del conduttore in relazione all’interesse del locatore insoddisfatto e’ ancorata dal legislatore ad un parametro (quantitativo e temporale) predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell’inadempimento: immune da censure si profila dunque la sentenza impugnata, nella quale, verificato l’omesso pagamento da parte del conduttore di importi dovuti (per canoni ed oneri accessori) superiori alla misura di legge (circostanza anche in questa sede non contestata) e la mancata sanatoria con le modalita’ del cd. termine di grazia, correttamente e’ stata pronunciata la risoluzione del contratto di locazione.

3. Con la seconda doglianza, si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 436, 437, 324, 343, 347, 350 e 416 c.p.c.” per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l’appello incidentale della fondazione Enpam, ancorche’ non proposto con la prima memoria di costituzione in giudizio, in violazione del termine perentorio fissato dall’articolo 436 c.p.c..

Segnatamente, con riferimento allo svolgimento della vicenda processuale controversa, la Corte di Appello di Roma, adita con ricorso da (OMISSIS), ebbe a fissare, con il medesimo decreto, due udienze, l’una al 7 marzo 2008 “per la decisione sulla istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata” e l’altra al 3 aprile 2009 per la discussione della controversia: orbene, ad avviso del ricorrente, la preclusione alla formulazione dell’appello incidentale doveva radicarsi in relazione alla prima di tali udienze, con conseguente tardivita’ dell’impugnazione spiegata solo con la memoria di parte appellata del 20 marzo 2009.

L’argomentazione non e’ condivisibile.

In virtu’ del combinato disposto degli articoli 435 e 436 c.p.c., nel rito locatizio, l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, con la memoria di costituzione nel termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione, locuzione che va riferita alla udienza fissata per la compiuta esplicazione delle attivita’ assertive delle parti e per la definizione del thema decidendum.

Ne’, al riguardo, assume rilevanza alcuna la (peraltro meramente eventuale) fissazione di altra, piu’ ravvicinata, udienza per la delibazione sulla sospensione della esecutivita’ (o dell’esecuzione) della sentenza oggetto di impugnazione: la resistenza in tale sede spiegata dall’appellato e’ infatti funzionale e limitata al subprocedimento incidentale volto alla pronuncia sulla istanza cautelare ed attiene quindi alla sussistenza dei presupposti specificamente afferenti l’accoglimento o il diniego della stessa, ben potendo limitarsi l’appellato unicamente a dedurre la non ravvisabilita’ del fumus boni iuris o di un pregiudizio derivante dalla concreta attuazione della sentenza gravata.

L’esplicazione di siffatta attivita’ difensiva non puo’ tuttavia (come porterebbe a concludere quanto opinato dal ricorrente) esaurire il diritto di difesa della parte appellata, imporre cioe’ a quest’ultima la integrale confutazione, con ogni strumento assertivo, della fondatezza nel merito delle avverse argomentazioni ovvero, a fortiori, la proposizione dell’impugnazione incidentale, attivita’ del tutto estranea ed ultronea rispetto alla mera sospensione della esecutivita’ della sentenza, non a caso correlata dal codice alla udienza di discussione della controversia (nello stesso senso, pur con riferimento all’appello incidentale nel rito ordinario, cfr. Cass. 04/04/2008, n. 8828).

Il motivo va pertanto disatteso, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: nel rito locatizio, e’ ammissibile l’appello incidentale proposto con memoria di costituzione nel termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione della controversia, pur se successivamente al deposito di distinta memoria difensiva in relazione all’udienza fissata per la delibazione sull’istanza di sospensione della esecutivita’ della sentenza impugnata.

4. Con il terzo motivo, per “violazione e falsa applicazione degli articoli 2948, 1241, 1242 e 1243, 1455 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5” il ricorrente si duole dell’omesso esame ad opera della Corte di Appello delle eccezioni di prescrizione e di compensazione dei crediti vantati ex adverso, asseritamente reiterate con la impugnazione della sentenza di primo grado.

Pur prescindendo dal non corretto inquadramento nell’ambito delle ragioni di ricorso per cassazione disciplinati dall’articolo 360 c.p.c., la doglianza, formulata in termini assai generici, e’ inammissibile: in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente ha omesso di riportare (cioe’ di trascrivere nel corpo del ricorso i passaggi essenziali dei relativi scritti difensivi) il contenuto dell’atto di appello nella parte in cui avrebbe formulato dette eccezioni, e cio’ non consente alla Corte di vagliare l’esistenza del lamentato vizio asseritamente inficiante la gravata sentenza.

5. Rigettato il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’ segue il principio della soccombenza ex articolo 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte da’ atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.