Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 15 gennaio 2018, n. 768

ai fini dell’azione di disconoscimento di paternita’, grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio all’epoca del concepimento, che vale come dies a quo del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione ex articolo 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) da intendere come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, percio’, a mera infatuazione o a mera relazione sentimentale o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato da una vera e propria relazione o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 15 gennaio 2018, n. 768
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4499/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), nella qualita’ di tutore della minore (OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), Procuratore Generale della Repubblica presso la Procura Generale della Corte di Appello delle Marche, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 888/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2008 (OMISSIS) conveniva in giudizio il coniuge (OMISSIS) e la figlia minore (OMISSIS) (nata a (OMISSIS)), tramite il suo curatore, per il disconoscimento di paternita’ di quest’ultima.

Il Tribunale di Macerata, dinanzi al quale il processo e’ stato interrotto per la morte della (OMISSIS) e poi riassunto nei confronti di (OMISSIS) (erede della stessa (OMISSIS) e affidataria provvisoria della minore), ha rigettato la domanda per intervenuta decadenza, essendo decorso il termine annuale previsto per la proposizione dell’azione dalla data in cui, nell’estate del 2006, l’interessato era venuto a conoscenza di non essere il padre biologico della minore, quando, come riferito dalla teste (OMISSIS) nel procedimento di separazione personale tra i coniugi, la moglie aveva rivelato al marito, nel corso di un diverbio, di avere avuto una relazione extraconiugale e che la bambina non era sua figlia.

Il (OMISSIS) ha proposto appello, deducendo l’inattendibilita’ della dichiarazione della (OMISSIS), sia perche’ amica di vecchia data della (OMISSIS), sia perche’ da essa poteva desumersi al piu’ un sospetto ma non la certezza dell’adulterio, mentre egli era venuto a conoscenza dell’adulterio e dell’altrui paternita’ solo a seguito della confessione della moglie nel giugno 2008 e del test del DNA cui si era sottoposto con esito conosciuto ad agosto (o settembre) 2008, sicche’ la domanda di disconoscimento era tempestiva e fondata.

Il gravame del (OMISSIS) e’ stato rigettato dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza dell’8 agosto 2016, avverso la quale il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo; resiste con controricorso l’avv. (OMISSIS), tutore della minore (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 244 c.c. e articolo 115 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, avendo la sentenza impugnata privilegiato un elemento probatorio incerto per la dimostrazione del momento in cui egli era venuto a conoscenza dell’adulterio, come la dichiarazione della teste (OMISSIS)j mentre solo a giugno 2008 egli aveva avuto conoscenza dell’adulterio, come riferitogli direttamente dalla moglie, e ad agosto dello stesso anno aveva avuto la certezza dell’altrui paternita’ grazie al test del DNA.

Il motivo e’ inammissibile.

La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui, ai fini dell’azione di disconoscimento di paternita’, grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio all’epoca del concepimento, che vale come dies a quo del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione ex articolo 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) da intendere come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, percio’, a mera infatuazione o a mera relazione sentimentale o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato da una vera e propria relazione o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere (Cass. n. 14556/2014, n. 13638/2013).

La valutazione dei fatti indicativi della conoscenza dell’adulterio e’ riservata al giudice di merito ed e’ sindacabile, in sede di legittimita’, negli stretti limiti di cui al novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, cioe’ nel caso – che nella fattispecie non ricorre – di radicale carenza della motivazione o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (Cass., s.u., n. 8053/2014).

Infatti, la Corte anconetana ha plausibilmente argomentato le ragioni del proprio convincimento circa la conoscenza che (OMISSIS) aveva sin dall’anno 2006 della relazione adulterina, idonea al concepimento, tra la (OMISSIS) ed altro uomo, all’esito della valutazione delle risultanze probatorie, tra le quali hanno avuto rilievo la dichiarazione della teste (OMISSIS), sulla cui attendibilita’ la Corte si e’ soffermata, e il fatto che gia’ nell’anno 2004 egli si era sottoposto a un test di fertilita’, a dimostrazione che da tempo era a conoscenza di una difficolta’ a procreare e consapevole dell’altrui paternita’.

Il motivo si risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non piu’ denunciabile in sede di legittimita’ (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il ricorso e’ inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi.

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Avv. Umberto Davide

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