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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 819
devono nettamente distinguersi per natura e caratteri la proroga, che consiste in una modificazione consensuale del termine di ultimazione, per permettere all’appaltatore di completare l’opera, a causa di ragioni non imputabili a questo, dalla sospensione, dove invece i lavori per un determinato periodo non possono eseguirsi per causa di forza maggiore ovvero per scelta discrezionale dell’amministrazione oppure per cause ad essa imputabili. Pertanto ogni volta che viene concessa una proroga essa comporta l’attribuzione di un tempo piu’ lungo, prescindendo da quello trascorso in sospensione.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27754/2013 proposto da:
Comune di Ruvo del Monte, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di mandataria dell’ATI costituita con le (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 274/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 01/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal Cons. Dott. DOGLIOTTI MASSIMO.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento tra Comune di Ruvo del Monte e (OMISSIS), in proprio e quale mandatario dell’ATI con le (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto il pagamento di somme a vario titolo (revisione prezzi, risarcimento danni, interessi, ecc.) relativamente ad appalto pubblico intercorso tra le parti, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 1.10.2013, conferma la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente le domande dell’ATI appaltatrice.
Ricorre per cassazione il Comune, che pure deposita memoria difensiva.
Resiste con controricorso l’ (OMISSIS).
I motivi primo e terzo sono strettamente correlati e presentano profili di infondatezza insieme ad altri di inammissibilita’.
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. n. 3611 del 2017) devono nettamente distinguersi per natura e caratteri la proroga, che consiste in una modificazione consensuale del termine di ultimazione, per permettere all’appaltatore di completare l’opera, a causa di ragioni non imputabili a questo, dalla sospensione, dove invece i lavori per un determinato periodo non possono eseguirsi per causa di forza maggiore ovvero per scelta discrezionale dell’amministrazione oppure per cause ad essa imputabili. Pertanto ogni volta che viene concessa una proroga essa comporta l’attribuzione di un tempo piu’ lungo, prescindendo da quello trascorso in sospensione.
A nulla rileva l’affermazione del Comune per cui le proroghe sarebbero state disposte a data fissa: circostanza che, attenendo al fatto, non sarebbe suscettibile di controllo in questa sede, e che comunque non inciderebbe sul principio di diritto suindicato.
Quanto al secondo motivo, relativo alle argomentazioni di CTU che il Tribunale non aveva seguito, mentre la Corte di Appello avrebbe apoditticamente confermato le statuizioni del primo, questa al contrario afferma che il giudice di prime cure ha fornito tutti gli elementi utili per apprezzare i motivi della sua decisione difforme, e osserva altresi’ – e si tratta di argomentazione decisiva – che gran parte delle argomentazioni del CTU, volte ad escludere il periodo delle proroghe, ai fini del computo del termine finale, riguardavano questioni non di natura tecnica, ma prettamente giuridica (erronee, all’evidenza, perche’ in contrasto con il principio suindicato di distinzione netta tra proroga e sospensione). Il motivo e’ infondato.
Il quarto e quinto motivo richiamano un atto aggiuntivo ed una transazione cui gia’ il ricorrente aveva accennato nel primo motivo, ma senza riportarne il contenuto o allegarli al ricorso, e dunque i motivi sono inammissibili per mancanza di autosufficienza.
Il sesto motivo appare inammissibile, contestando un orientamento consolidato di questa Corte (il principio dell’onere della prova circa la tempestivita’ e ritualita’ dell’iscrizione della riserva opera solo a seguito di eventuale eccezione contraria che il committente e’ tenuto tempestivamente a sollevare: tra le altre, Cass. n. 14361 del 2000; Cass. n. 10781 del 2014), senza fornire argomentazioni condivisibili per il suo superamento.
Il settimo motivo, sulla quantificazione del risarcimento dei danni, proposto come violazione di legge, in realta’ censura la motivazione della sentenza impugnata, e dunque semmai avrebbe dovuto considerare la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per cui rileva soltanto l’omesso esame di fatti specifici e decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti (indicando pure il “come” e il “quando” della discussione stessa), (cosi’ Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Il motivo e’ inammissibile.
L’ottavo motivo circa il pagamento della rata a saldo con interessi e’ infondato. La sentenza impugnata precisa infatti che nell’atto di citazione in primo grado l’ATI aveva denunciato tra l’altro la mancata liquidazione dell’ultima rata di lavoro e aveva poi rassegnato le conclusioni con riferimento alle causali esposte in narrativa.
Il nono motivo, relativo alla responsabilita’ della direzione dei lavori e’ infondato.
Vanno richiamate al riguardo le argomentazioni del giudice a quo per cui, non essendovi stato ritardo nell’ultimazione dei lavori per l’avvenuta concessione della proroga, non si poteva configurare, sul punto, responsabilita’ alcuna del direttore. Aggiunge la Corte di merito che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente la direzione dei lavori aveva censurato le riserve nella relazione riservata, ponendo il Comune in grado di resistere ad esse.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 10.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.