Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1073

gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutivita’ in via provvisoria (L. Fall., articolo 16, comma 2) non e’ suscettibile di sospensione (articolo 18, comma 3), vengono meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione, la revoca.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1073

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25935/2016 proposto da:

FALLIMENTO di (OMISSIS), in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE depositato il 4/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Presidente Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Fallimento di (OMISSIS) per ottenere la revocazione del provvedimento di ammissione allo stato passivo del credito di (OMISSIS) s.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione (rette: la Corte d’appello di Salerno), accogliendo il reclamo L. Fall., ex articolo 18, proposto dalla fallita, aveva revocato la sentenza dichiarativa, con conseguente cessazione dell’ufficio del curatore.

Il decreto e’ stata impugnato dal Fallimento di (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il Fallimento contesta che l’accoglimento del reclamo proposto dalla fallita contro la sentenza dichiarativa potesse comportare la cessazione dell’ufficio del curatore, e la conseguente inammissibilita’ dell’impugnazione, atteso che la pronuncia di revoca della dichiarazione di fallimento non produce effetti prima del suo passaggio in giudicato.

Il motivo e’ manifestamente fondato.

Costituisce infatti principio costantemente affermato da questa Corte di legittimita’ che gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutivita’ in via provvisoria (L. Fall., articolo 16, comma 2) non e’ suscettibile di sospensione (articolo 18, comma 3), vengono meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione, la revoca.

Il tribunale ha pertanto del tutto erroneamente ricollegato la cessazione dell’ufficio del curatore alla sentenza di revoca del fallimento emessa dalla Corte d’appello di Salerno in sede di reclamo, senza accertarne l’avvenuto passaggio in giudicato.

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale si contesta che detta sentenza fosse passata in giudicato.

All’accoglimento del primo motivo del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, che regolera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese.

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Avv. Umberto Davide

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