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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2576

Rettamente, dunque, confrontandosi con precedente giudicato affermativo del sussistere di un’obbligazione solidale, il tribunale di Paola, accogliendo motivo di appello, ha fatto applicazione anzitutto dell’articolo 1298 c.c., secondo la quale norma nei rapporti interni tra i condebitori dell’obbligazione solidale ex articolo 97 c.p.c., la stessa si divide, non risultando nei soli interessi del condominio (cfr. articolo 97 cit. per cui la statuizione giudiziale presuppone l’interesse “comune”), e cio’ in parti uguali, se non risulta diversamente; indi, calcolate le parti (su cui non vi e’ questione in questa sede) il tribunale ha applicato l’articolo 1299 c.c., che consente il regresso solo per la parte di ciascun condebitore. Cio’ posto, e’ appena il caso di chiarire che, discutendosi di obbligazione solidale-nascente dall’articolo 97 c.p.c., e’ improprio il riferimento operato dal ricorrente alle obbligazioni condominiali (affermate, ratione temporis, parziarie, almeno antecedentemente alla riforma dell’articolo 63 disp. att. c.c., comma 2, L. 11 dicembre 2012, n. 220, ex articolo 18, comma 1, in vigore dal 17 giugno 2013), nozione questa che riguarda le obbligazioni del condominio e non un caso quale quello di specie, riferito a una condanna alle spese in una lite, nel quale il condomino era intervenuto personalmente, con piena responsabilita’ degli oneri processuali.

 

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Recupero credito nei confronti del condomino moroso

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2576
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 916/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

nonche’

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 554/2013 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 19/07/2013 il tribunale di Paola in composizione monocratica ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) e parzialmente accolto quello proposto da (OMISSIS) avverso sentenza del giudice di pace di Paola, depositata il 14/12/2010, con cui essi erano stati condannati a rimborsare a (OMISSIS) rispettivamente le somme di Euro 237,69 e 627,50 quali spese legali che costui aveva pagato in eccesso rispetto alla quota millesimale di sua pertinenza all’esito di contenzioso promosso da (OMISSIS) nei confronti del condominio (OMISSIS), che era rimasto contumace, ove il signor (OMISSIS) era intervenuto. Rilevato che il signor (OMISSIS) era tenuto a rispondere anche in proprio, quale interventore, al pari di altri due condomini intervenuti, il tribunale – accogliendo come detto il gravame di (OMISSIS) – ha ridotto la somma da rimborsarsi da quest’ultimo a Euro 231,00.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Non ha svolto difese (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1292 e 1123 c.c.. Lamenta che il tribunale abbia frainteso la nozione di obbligazione solidale rispetto a quella parziaria, calcolando l’ammontare della condanna in regresso dopo lo scomputo di una quota di spese propria dell’interventore. Essendo stati condannati in solido il condominio contumace e i tre condomini interventori, stante la natura intrinsecamente parziaria delle obbligazioni condominiali affermata da questa corte a sezioni unite, gli intervenuti, secondo il ricorrente, “rispondono dell’obbligazione in favore (della controparte del precedente giudizio) solo nei limiti della loro quota e senza duplicazioni rispetto al condominio rimasto contumace”.

2. Il motivo e’ inammissibile. Il tribunale, all’esito della lite che ha visto contrapposto il condominio contumace e l’attrice (OMISSIS), ha condannato in solido (cfr. articolo 97 c.p.c.) alle spese il condominio contumace e i tre condomini interventori. Rettamente, dunque, confrontandosi con precedente giudicato affermativo del sussistere di un’obbligazione solidale, il tribunale di Paola, accogliendo motivo di appello, ha fatto applicazione anzitutto dell’articolo 1298 c.c., secondo la quale norma nei rapporti interni tra i condebitori dell’obbligazione solidale ex articolo 97 c.p.c., la stessa si divide, non risultando nei soli interessi del condominio (cfr. articolo 97 cit. per cui la statuizione giudiziale presuppone l’interesse “comune”), e cio’ in parti uguali, se non risulta diversamente; indi, calcolate le parti (su cui non vi e’ questione in questa sede) il tribunale ha applicato l’articolo 1299 c.c., che consente il regresso solo per la parte di ciascun condebitore. Cio’ posto, e’ appena il caso di chiarire che, discutendosi di obbligazione solidale-nascente dall’articolo 97 c.p.c., e’ improprio il riferimento operato dal ricorrente alle obbligazioni condominiali (affermate, ratione temporis, parziarie, almeno antecedentemente alla riforma dell’articolo 63 disp. att. c.c., comma 2, L. 11 dicembre 2012, n. 220, ex articolo 18, comma 1, in vigore dal 17 giugno 2013), nozione questa che riguarda le obbligazioni del condominio e non un caso quale quello di specie, riferito a una condanna alle spese in una lite, nel quale il condomino era intervenuto personalmente, con piena responsabilita’ degli oneri processuali.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 91 e 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c.: il tribunale adito per il regresso avrebbe “abusivamente modificat(o)” (cosi’ p. 9 e nuovamente p. 10) la statuizione in giudicato della precedente sentenza nella lite su iniziativa di (OMISSIS), “che per solidarieta’ intendeva solo il consentire al creditore di poter pretendere da ciascun debitore il pagamento dell’intero”. L’abuso si sarebbe concretato nella modifica del criterio aritmetico (p. 10), introducendo il “frazionamento dell’obbligazione in quattro parti”. Da altro punto di vista, ha lamentato l’erroneo governo delle spese da parte della sentenza impugnata, una prima volta per aver inserito anche (OMISSIS), condomina vittoriosa, nel computo dei debitori su cui ripartire la quota millesimale (i millesimi su cui si e’ calcolato la somma avrebbero dovuto essere non 1000, ma 769, detratti quelli di (OMISSIS)), una seconda volta per aver compensato le spese del doppio grado fra (OMISSIS) e il ricorrente.

4. Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato in relazione alle diverse censure che esso congloba. Quanto alla doglianza – da ritenersi infondata – relativa alla presunta modificazione, poco perspicuamente anche definita abusiva, di una sentenza passata in giudicato, e’ d’uopo solo richiamare quanto innanzi gia’ affermato in ordine al portato dell’articolo 97 c.p.c. e alta consequenzialita’ dell’applicazione, da parte della sentenza impugnata, degli articoli 1298 e 1299 c.c.. Quanto, poi, alla censura in ordine alla presunta applicazione di millesimi erroneamente calcolati su base 1000 invece che su altra base indicata, la stessa e’ inammissibile, in quanto la parte ricorrente non si fa in alcun modo carico di indicare, e trascrivere in ricorso, gli atti di causa da cui il dato risulterebbe (ben potendo i 264 millesimi ascritti a (OMISSIS) gia’ tener conto dello scomputo dei millesimi di (OMISSIS)); cio’ esime questa corte dal valutare l’inammissibilita’ da altri punti di vista, quali l’assenza di una falsa applicazione di una norma di diritto, parendo concretare la doglianza o una censura in fatto o un vizio deducibile in altre sedi processuali. Infine, quanto alla censura in ordine alla compensazione, la stessa e’ infondata, avendo la sentenza di merito motivato ex articolo 92 c.p.c., in ordine alla compensazione stessa come segue: “il parziale accoglimento del gravame proposto dal signor (OMISSIS) giustifica la compensazione delle spese relative ai due gradi di giudizio nei rapporti tra l’appellante e il signor (OMISSIS)”.

5. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 1.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.