l’articolo 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui e’ stipulata, poiche’ e’ la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilita’ per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento e’ stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.” (Cass. 23418/2016; 20107/2015); e diviene pertanto fondamentale che il giudice del merito proceda al relativo accertamento, ai fini di stabilire se, in applicazione della L.Fall., articolo 61, vi sia solo riduzione del debito del condebitore restando impregiudicata l’ammissione per intero del creditore (essendo gia’ emerso che il pagamento e’ avvenuto dopo l’instaurazione della I.c.a.) ovvero se la transazione si sia riferita all’intero credito, con declinazione diversa del menzionato diritto potestativo del condebitore di profittarne; “ne’ tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l’intero debito una clausola di contrario tenore, per l’ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale percio’ questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 1 febbraio 2018, n. 2501
Integrale 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in L.C.A., in persona del comm. liq. p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in Roma, presso lo studio di questi, in via (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

Contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del procuratore delegato, rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in Roma, presso lo studio del secondo, in via (OMISSIS), come da procura alle liti Notaio (OMISSIS) in Torino 1.2.2013;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Roma 2.7.2012, n. 3500, in R.G. n. 2563/2016;

viste le memorie del ricorrente e del controricorrente;

sentite le conclusioni del sostituto procuratore generale nella persona della Dr.ssa SOLDI Anna Maria, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

uditi gli avvocati (OMISSIS) per il ricorrente e (OMISSIS) per il controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.p.a., in L.C.A. impugna la sentenza App. Roma 2.7.2012, n. 3500, in R.G. n. 2563/2016 con cui veniva rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Roma 29.3.2005, n. 7035/05 che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta dall’allora (OMISSIS), ha ammesso lo stesso al passivo della I.c.a per Euro 11.879.099,85 al chirografo, cosi’ riconoscendo l’efficacia delle lettere di patronage gia’ rilasciate dalla societa’ assicuratrice in favore della banca a garanzia di due finanziamenti in ECU contratti con (OMISSIS) s.p.a.;

2. per la corte, l’infondatezza dell’appello procedeva dal riconoscimento che a) non poteva invocarsi il giudicato formatosi sulla inefficacia delle lettere di patronage a seguito della sorte dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, promossi avanti al Tribunale di Milano e definiti con l’accoglimento delle opposizioni e revoca dei provvedimenti perche’ si trattava di gravami instaurati dal (gia’ ingiungente) (OMISSIS), cancellati dal ruolo in sede di appello ma relativi ad opposizioni interrotte per messa in I.c.a. di tre societa’ intimate e co-garanti (tra cui (OMISSIS)) e con riassunzione delle due opposizioni a cura della sola (OMISSIS), unica compagnia rimasta in bonis e con atto transattivo, concluso tra questa e (OMISSIS), per cui la revoca dei decreti opposti non riguardava la (OMISSIS) bensi’ (OMISSIS) e comunque inefficaci verso la I.c.a. perche’ opposti prima dell’avvio della procedura, senza alcun passaggio in giudicato, stante la citata transazione; b) non sussisteva alcuna estraneita’ delle citate lettere rispetto all’oggetto sociale e ai limiti normativi posti a presidio della integrita’ patrimoniale, per esser stata la garanzia prestata in favore della attivita’ di (OMISSIS), finanziaria del gruppo (OMISSIS) (cui apparteneva l’odierna ricorrente), non avendo la I.c.a. altrimenti provato l’eccedenza dell’atto rispetto all’oggetto sociale e la mala fede della banca, in coerenza in concreto con la finalizzazione dell’atto alla conservazione del valore della partecipazione azionaria, dunque integrando un interesse economico rilevante della societa’ garante; c) era escluso ogni riconoscibile conflitto d’interesse di (OMISSIS), sottoscrittore delle garanzie, amministratore delegato di (OMISSIS) e nel c.d.a. dell’ (OMISSIS); d) inammissibile era il motivo di gravame sulla pretesa applicazione del diritto inglese, come da volonta’ delle parti, per difetto di specificita’ circa le conseguenze delle regole interpretative invocate sul decisum, atteso il tenore delle lettere di patronage, da esaminare nel contenuto e semmai anche sulla base delle regole di common law, trattandosi di “impegno forte” a non cedere la partecipazione e ad assumere, in caso di cessione, il residuo debito del finanziato; e) la validita’ dell’obbligazione assunta con la lettera di patronage non era smentita dalla supposta indeterminatezza della salvaguardia della solvibilita’ della finanziaria in cui essa si risolveva, dovendosi valutare la medesima esclusivamente in rapporto alla prestazione restitutoria specifica atipicamente garantita e senza rilievo simmetrico per la entita’ della partecipazione rispetto al debito, tenuto conto che risultava violato anche l’impegno del patronnant alla non cessione e l’assunzione del residuo configurava un inadempimento contrattuale; f) non sussisteva la possibilita’ per la I.c.a. di escludere la banca quanto al credito gia’ incassato per effetto della transazione con (OMISSIS), non risultando appieno la “dichiarazione di volerne profittare” e, sul punto, difettando l’appello di specificita’, perche’ redatto come vizio di omessa pronuncia e non extrapetizione, conseguendone il giudicato sulla decisione del tribunale di non spettanza alla I.c.a. del predetto diritto ad avvalersi della transazione e cio’ precludendo alla corte ogni indagine sull’oggetto della transazione, se tutto il debito o la quota della (OMISSIS), tanto piu’ che la richiesta di riduzione dell’ammissione al passivo, benche’ risultante da pagamento parziale (post procedura) integrante eccezione in senso lato, non soggetta a limiti, confliggeva con la garanzia data dalla L.Fall., articolo 61, al creditore comune, cioe’ il diritto ad insinuare l’intero credito fino al pagamento totale; g) il tasso di cambio applicato per la quant (OMISSIS)cazione del debito doveva infine rapportarsi alla data di emanazione dell’atto amministrativo che dispone la I.c.a. e non a quella della pubblicazione in G.U.;

3. con sei motivi, il ricorrente deduce l’erroneita’ della sentenza per a) vizio di motivazione sul punto della efficacia delle lettere di patronage, perche’ la corte ha trascurato che proprio il rilascio di tali garanzie integrava un’attivita’ extra-assicurativa sistematica incompatibile con il limite della L. n. 295 del 1978, articolo 5; b) violazione del Regio Decreto n. 63 del 1925, articolo 130, L. n. 295 del 1978, articoli 5 e 89, articolo 15 prel. c.c., nonche’ vizio di motivazione, ove la sentenza ha negato la natura di operazioni estranee all’esercizio assicurativo, vietate da norme imperative anche ove “singole” dal cit. articolo 130, non abrogato dalla L. n. 295 del 1978, cui solo si riferiva il precedente di S.U. n. 30174/2011 applicato dal giudice; c) violazione degli articoli 2384, 2384 – bis e 2697 c.c., articolo 115 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, in tema di estensione dei poteri degli amministratori di societa’ di capitali, con riferimento all’estraneita’ delle garanzie prese rispetto all’oggetto sociale, senza corrispettivo, a beneficio di societa’ collegata e non enunciando i vantaggi compensativi; d) violazione del giudicato sulla “domanda di profittamento” svolta ex articolo 1304 c.c., dalla ricorrente e che sarebbe stata decisa negativamente dal tribunale sul punto, conseguendone il passaggio in giudicato sulla qualificazione di tale azione, con obbligo della corte di pronunciarsi, per avere la (OMISSIS) ribadito la richiesta di detrazione dall’ammissione al passivo della banca dell’importo da questa gia’ ricevuto da un altro dei co-garanti ( (OMISSIS)), proprio a sviluppo di quella domanda ex articolo 1304 c.c.; e) violazione ulteriore degli articoli 1304 e 2909 c.c., in punto di “profittamento della transazione”, nonche’ articolo 346 c.p.c., avendo la I.c.a. – rideducendo avanti alla corte la richiesta di esclusione o diminuzione dell’ammissione al passivo della banca – manifestato l’intento di coltivare la facolta’ di avvalersi della transazione conclusa e realizzata dal co-garante; f) violazione delle norme sulla necessaria interpretazione della citata transazione, avendo omesso la corte di verificare se essa riguardava l’intero debito sociale o solo la quota del co-garante.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i primi due motivi di ricorso, da trattare in via congiunta per la loro connessione, sono inammissibili, per plurimi profili; va innanzitutto premesso che proprio Cass. s.u. 30174/2011, avendo riguardo a “due lettere di patronage con le quali, negli ultimi mesi del 1989, la (OMISSIS) aveva prestato garanzia per debiti bancari facenti capo… ad una societa’ indirettamente controllata dalla medesima”, ha, in sede di risoluzione di due questioni di massima importanza, fatto espressa applicazione della L. 10 giugno 1978, n. 295, articolo 5, per il cui comma 2 La societa’ e gli istituti di cui al precedente comma debbono limitare l’oggetto sociale allo esercizio dell’attivita’ assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attivita’, con esclusione di qualsiasi altra attivita’ commerciale; tale statuizione, a superamento dei precedenti (Cass. 21247/2010) di cui aveva tenuto conto l’ordinanza di rimessione Cass. 2346/2011, conferma che la disciplina applicabile alla fattispecie non va individuata nell’anteriore del Regio Decreto 4 gennaio 1925, n. 63, articolo 130 (Regolamento per la esecuzione del R.Decreto Legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni private), posto che la citata L. n. 295 del 1978 aveva una manifesta funzione di riordino dell’intera materia delle assicurazioni contro i danni, tant’e’ che l’art 89, comma 4 fissava l’abrogazione di ogni disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge, mentre a sua volta l’articolo 354, comma 1 dell’attuale codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) ha precisato che sono o restano abrogati, tra gli altri, anche il Regio Decreto n. 63 del 1925; i motivi, per tale profilo, sono inammissibili ex articolo 360 bis c.p.c., n. 1;

2. cio’ premesso, la ricorrente non ha piu’ specificamente individuato quale sarebbe stata la decisivita’ del richiamo al cit. articolo 130, poiche’ la disposizione, ove vieta ad ogni impresa di assicurazione, di riassicurazione, di capitalizzazione e di risparmio di fare operazioni estranee all’esercizio delle dette industrie, non puo’ essere letta cosi’ da precludere l’adozione di atti che, per la loro strumentalita’ all’oggetto sociale assicurativo, ne siano la proiezione funzionale; anche dunque il letterale richiamo alla mera estraneita’ delle singole operazioni, quale vincolo piu’ stringente dell’impedimento a svolgere una diversa attivita’ commerciale, non puo’ provocare alcun giudizio di nullita’ dell’atto censurato, come chiesto dalla ricorrente, ove il citato nesso sia stato riconoscibilmente affermato, secondo un apprezzamento riservato al giudice di merito e in questa sede insindacabile; e la corte ha invero istituito un legame tra lettres de patronage prestate da (OMISSIS), oggetto sociale della stessa, esigenza di conservazione del valore della partecipata (OMISSIS), proporzione della stessa operazione di rischio, assunta quale co-garante e dunque insieme ad altre tre societa’ del medesimo gruppo (OMISSIS); la decisione, anche nel rinvenimento di un interesse diretto del patronnant ed ai benefici ritraibili nel gruppo, appare conforme a Cass. s.u. 30174/2011 ove puntualizza che “l’assunzione di garanzie per debiti di terzi potrebbe assumere i connotati di un’attivita’ imprenditoriale extrassicurativa, in quanto si esplicasse in modo sistematico e nei confronti di un’indeterminata platea di soggetti, venendo percio’ a rivestire le sembianze di un’attivita’ di tipo finanziario, che comporterebbe l’assunzione di un rischio d’impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo. Ma non e’ questo il caso della prestazione di singole garanzie in favore di societa’ facenti parte di un gruppo di cui la stessa impresa assicurativa e’ a capo.” (conf. Cass. 27547/2014, 20107/2015); le lettres de patronages non hanno dunque immutato il rischio d’impresa della debitrice ora in I.c.a. ne’ quali operazioni singolarmente eccedenti il perseguimento del core business assicurativo, ne’ quali atti integranti “l’assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente e estraneo rispetto a quello tipico dell’assicuratore”;

3. il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile, risolvendosi in una mera censura sulla motivazione dell’interesse della (OMISSIS) al rilascio delle lettere di patronage, dunque volta a sostituire un diverso apprezzamento rispetto a quello conferito dal giudice di merito a circostanze selezionate per la loro concludenza ed idonee a comprovare, come anticipato, la connessione delle citate due operazioni all’interesse economico, sia pure mediato e indiretto, ma di giuridico rilevo, della societa’, appartenente al medesimo gruppo delle co-garanti e cosi’ controllante la beneficiaria, nonche’ la non raggiunta prova della mala fede della banca-terzo, alla stregua dell’articolo 2384 – bis c.c. ratione temporis vigente;

4. il quarto, quinto e sesto motivo sono fondati; appare incontroverso che la I.c.a. ha palesato nel giudizio, sin dal primo grado, il proprio intento di profittare della transazione conclusa dal co-garante (OMISSIS) con il comune creditore (la banca), per gli effetti di cui all’articolo 1304 c.c., comma 1 e cosi’ avversando anche per questa ragione, in toto ovvero per la parte pagata, l’ammissione al passivo nel frattempo conseguita, con sentenza del tribunale, da parte della banca stessa; opera in tema il principio per cui “la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’articolo 1304 c.c., comma 1, non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensi’ un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma ne’ limiti di decadenza.” (Cass. 20250/2014, Cass. 3747/2005); si tratta di criterio orientativo anche per l’interpretazione della domanda della parte e del tenore della sua impugnazione, la seconda del tutto irragionevolmente ritenuta assente perche’ non diretta allo specifico capo della sentenza del tribunale che aveva negato i presupposti per l’operativita’ dell’articolo 1304 c.c., bensi’ prospettata come omessa pronuncia sulla richiesta di detrazione del corrispondente importo da quello ammesso al passivo; invero, la posizione processuale della liquidatela, agendo non per conseguire un proprio attivo ma per limitare il passivo concorsuale, nel giudizio di opposizione L.Fall., ex articoli 209 e 98, si declina proprio contestando il credito del terzo ed eccependone una causa estintiva, come avvenuto;

5. per altra parte, la sentenza e’ derivativamente errata ove ha ritenuto irrilevante stabilire se la transazione conclusa dal co-garante si riferisse all’intero credito ovvero alla sola quota di coobbligazione; vige in tema il principio, cui dare continuita’, per cui “l’articolo 1304 c.c., comma 1, i riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui e’ stipulata, poiche’ e’ la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilita’ per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento e’ stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.” (Cass. 23418/2016; 20107/2015); e diviene pertanto fondamentale che il giudice del merito proceda al relativo accertamento, ai fini di stabilire se, in applicazione della L.Fall., articolo 61, vi sia solo riduzione del debito del condebitore restando impregiudicata l’ammissione per intero del creditore (essendo gia’ emerso che il pagamento e’ avvenuto dopo l’instaurazione della I.c.a.) ovvero se la transazione si sia riferita all’intero credito, con declinazione diversa del menzionato diritto potestativo del condebitore di profittarne; “ne’ tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l’intero debito una clausola di contrario tenore, per l’ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale percio’ questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre.” (Cass. 20107/2015; Cass. s.u. 30174/2011);

6. il ricorso e’ dunque fondato quanto ai motivi dal quarto al sesto, inammissibile per i primi tre, con cassazione e rinvio, anche per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso quanto ai motivi quarto quinto, e sesto, dichiara inammissibili i primi tre motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.