In tema di estinzione delle obbligazioni va infatti ricordato che secondo l’insegnamento di questa Corte, in un caso come quello in esame, si e’ in presenza di una ipotesi di compensazione cd. impropria, perche’ la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto; pertanto l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite puo’ essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2571
Integrale 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22928-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 456/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/04/2012.

FATTI DI CAUSA

Dalla sentenza impugnata si apprende che la controversia e’ sorta nel 1995 con la richiesta da parte di (OMISSIS) della somma di Lire 9.560.000 asseritamente dovutagli da (OMISSIS), residuo corrispettivo per opere edili eseguite in un fabbricato sito in (OMISSIS), nel periodo agosto-dicembre 1993.

Il tribunale di Cosenza ha condannato il convenuto al pagamento della somma di 1.554,29 Euro.

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza 20 aprile 2012 ha accolto l’appello del convenuto (OMISSIS) e ha respinto del tutto la domanda.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il giudice di appello ha rilevato che in corso di causa era emerso che oggetto della domanda iniziale era parte del compenso (L. 18 milioni) richiesto per la seconda tranche dei maggiori lavori edili effettuati; che in sede di precisazione delle conclusioni il petitum era stato legittimamente ampliato; che era stata sollevata eccezione di inadempimento, nonche’ domanda riconvenzionale (non coltivata in sede di conclusioni) per danni da inesatta esecuzione delle opere edili; che tali danni erano stimabili in importo superiore al credito residuo accertato. Ha pertanto respinto la pretesa creditoria dell’attore (OMISSIS).

3) Nel primo motivo quest’ultimo lamenta che in violazione dell’articolo 112 c.p.c. la Corte di appello avrebbe operato la compensazione tra il credito dell’attore e “il presunto e contestato credito del (OMISSIS)”. Di qui un’errata applicazione dell’articolo 1242 c.c. e comunque, in subordine, un vizio del procedimento perche’ il riconoscimento del credito fatto valere con l’appello incidentale (OMISSIS) in Euro 5.258,68 avrebbe dovuto essere sancito in sentenza.

La censura non ha fondamento, non essendovi alcuna ultrapetizione, neanche per effetto della mancata insistenza del convenuto (OMISSIS) nella domanda riconvenzionale.

In tema di estinzione delle obbligazioni va infatti ricordato che secondo l’insegnamento di questa Corte, in un caso come quello in esame, si e’ in presenza di una ipotesi di compensazione cd. impropria, perche’ la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto; pertanto l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite puo’ essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte. (Cass. n. 12302 del 15/06/2016; n. 23539 del 10/11/2011).

Va aggiunto che nel caso di specie l’esame dell’atto di appello consente di accertare che parte appellante (OMISSIS) aveva fatto valere il proprio controcredito, avendo mosso eccezioni circa “la cattiva esecuzione dei lavori” e i propri conseguenti diritti risarcitori, addirittura azionati in via riconvenzionale (cfr esemplificativamente pag. 17 atto appello). Al di la’ della mancata riproposizione in conclusioni della domanda riconvenzionale, la resistenza in giudizio opponeva comunque un’eccezione di inadempimento, come correttamente ritenuto dalla corte di appello (sentenza, pag. 8 penultimo capoverso).

Giova anche ricordare che le Sezioni Unite hanno sancito che secondo l’articolo 1243 c.c. se ricorre la liquidita’ del credito, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto e’ certo ma non liquido, perche’ indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli puo’ provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi puo’ dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido (Cass. S.U. n. 23225 del 15/11/2016).

Nel caso di specie gli accertamenti istruttori relativi ai lavori eseguiti dall’attore e ai danni lamentati dal convenuto hanno condotto ad una determinazione del controcredito (liquidita’), che consentiva il tipo di pronuncia emessa, cioe’ di rigettare la pretesa portata dalla citazione e dall’appello incidentale (OMISSIS) con il controcredito risarcitorio (OMISSIS).

4) Il secondo motivo lamenta che il giudice di appello abbia disatteso le conclusioni della ctu svolta in primo grado, basandosi solo sul diretto esame delle fotografie allegate dal consulente di parte intimata, senza disporre un rinnovo della ctu, pur sollecitato dallo stesso convenuto appellante.

La censura e’ da respingere. La Corte di appello ha reso una valutazione dettagliata della gravita’ dei difetti del pavimento riscontrati fotograficamente, costituiti da discrepanze nella posa dei disegni e un’evidentissima diversita’ di altezza del massetto.

A fronte di questi rilievi che con motivazione congrua e logica sono stati mossi sulla scorta di un riscontro normalmente idoneo, le osservazioni di parte ricorrente circa la mancanza di certezza che non si tratti di fotomontaggio restano mere illazioni.

Parte ricorrente e’ stata autrice dei lavori ed ha potuto partecipare alla prima ctu. Possiede o dovrebbe possedere quindi elementi di fatto decisivi, che non ha esposto, per confutare l’apprezzamento di merito del giudice di appello. Ne’ ha saputo indicare o riportare quale parte della consulenza di ufficio sarebbe atta a smentire la mirata valutazione del giudice di appello.

E’ dunque richiesta una inammissibile rivisitazione del giudizio di merito, non consentita in questa sede, che si deve limitare a riscontare i vizi logici manifesti dell’apprezzamento reso dalla Corte territoriale.

4) Altrettanto deve dirsi con riguardo al terzo motivo, che denuncia insufficiente motivazione con riguardo alla quantificazione del danno cagionato da cattiva esecuzione di parte dei lavori.

La censura si sostanzia nella riproposizione di un brano della consulenza di parte (ing. (OMISSIS)), che non costituisce elemento decisivo, giacche’ le circostanza ivi indicate, quali per esempio la fornitura del pavimento da parte del committente, o la modesta gravita’ (il lieve difetto, lo definisce il consulente di parte (OMISSIS)) nella corrispondenza tra mattonelle e greca del bagno, etc sono state implicitamente ma inequivocabilmente valutate dall’accurata sentenza di appello, che ha dato conto del prezziario segui’to e della gravita’ dei vizi. Tutto cio’ non puo’ essere oggetto di nuova valutazione e quantificazione da parte del giudice di legittimita’.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attivita’ difensiva dell’intimato. Ratione temporis non e’ applicabile il disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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