Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2634
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23707/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., quale incorporante della (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4068/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con il ricorso in atti la (OMISSIS) s.p.a, quale incorporante della (OMISSIS) s.p.a., ha chiesto che sia cassata la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha respinto, per difetto di prova, il gravame da essa proposto avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva disconosciuto il credito di essa ricorrente relativo alle riserve iscritte in contabilita’ in relazione alla costruzione di 36 alloggi CEP nel quartiere (OMISSIS).
Il mezzo si vale di due motivi di impugnazione, illustrati pure con memoria, ai quali resiste l’intimato Ministero con controricorso.
Conclusioni scritte del PM ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso la societa’ ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., poiche’ il giudice distrettuale si era pronunciato nei riferiti termini malgrado le riserve, iscritte in conseguenza delle detrazioni operate dalla committente in corso d’opera, fossero intese a reclamare il pagamento dei corrispettivi contrattuali, onde l’onere probatorio si doveva ritenere assolto per effetto della mera proposizione della domanda.
2.2. Il motivo e’ infondato.
Eppur vero come allega la ricorrente che il creditore che agisca, tra l’altro, per l’adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul debitore e segnatamente per il pagamento dei corrispettivi convenuti deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre e’ compito del debitore provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Tuttavia la stessa giurisprudenza, che enuncia il principio in parola, si perita pure di osservare che ove il debitore contesti l’esatto adempimento dell’obbligazione e rifiutando il pagamento di quanto dovuto eccepisca l’inadempimento altrui, i ruoli delle parti in lite si invertono, di talche’ compete al creditore che agisca per il pagamento del corrispettivo, e al quale sia opposta un’eccezione di inadempimento, provare di aver adempiuto esattamente l’obbligazione contestata (Cass., Sez. 3, 12/02/2010, n. 3373).
Ora nella specie, pur volendo sorvolare sul difetto di autosufficienza che affligge le prospettazioni di entrambe le parti, le riserve iscritte in contabilita’ dall’impresa, per come sintetizzate alle pagg. 14 e 15 del ricorso, attengono ad altrettante ragioni di inadempimento opposte dalla controparte, sicche’, ribaltandosi per effetto di cio’ l’onere probatorio dell’esatta esecuzione delle lavorazioni contestate sull’impresa, rettamente il giudice d’appello ha ritenuto di respingerne ex novo la pretesa come fatto dal giudice di primo proprio per mancato assolvimento dell’onere probatorio e, dunque, in piena adesione ai precetti asseritamente violati.
3.1. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione deduce la ricorrente con il secondo motivo di ricorso, in quanto il giudice d’appello non avrebbe dato conto delle ragioni che lo hanno indotto a respingere la richiesta di esibizione del registro di contabilita’ e del certificato di collaudo e la richiesta di rinnovazione degli accertamenti peritali ed a disattendere le perizie esperite in altri giudizi tra le parti.
3.2. Il motivo, pur a dispetto della pregiudiziale inammissibilita’ che lo affligge per mescolanza inscindibile delle doglianze (Cass., Sez. 1, 23/09/2011, n. 19443), oltre che per difetto di autosufficienza non essendo riprodotto in exstenso il contenuto delle istanze disattese (Cass., Sez. 6-4, 30/07/2010, n. 17915), e’ destituito, peraltro, di totale fondamento, poiche’ il giudice d’appello, dandosi cura di replicare partitamente alle spiegate istanze, ne ha motivato il rigetto, osservando, quanto alla prima, che non vi era prova del possesso in capo alla committente della documentazione esibenda, quanto alla seconda, che la rinnovazione degli accertamenti peritali si sarebbe rivelata nella specie incombente inutile stante il tempo trascorso, il degrado intervenuto e la trasformazione dei luoghi e, quanto infine alla terza, che cio’ che era emerso a seguito delle indagini peritali esperite aliunde non poteva fare stato a fronte della perizia esperita nel giudizio de quo.
L’istante dunque sollecita una rinnovazione dell’ufficio decisorio che nella specie risulta invece assolto con motivazione del tutto congrua ed adeguata.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.