Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 12 febbraio 2018, n. 3348
Reiteratamente questa Corte, sia pure al fine di porre la distinzione con l’ipotesi della mancanza di qualita’ essenziali, ha affermato che sussiste il vizio redibitorio qualora la cosa venduta presenti imperfezioni concernenti il processo produttivo o di fabbricazione o la conservazione
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25838/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3853/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore delle ricorrenti che si riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso, deposita 3 avvisi di ricevimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’1/4/2006, rigetto’ la domanda avanzata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la quale, premettendo di avere acquistato dalle convenute un immobile abitativo sito in Velletri per il prezzo di 62.000 Euro, nonostante che la parte venditrice avesse garantito l’assenza di vizi strutturali, immessasi nel possesso ed avviati lavori di ristrutturazione, aveva scoperto il grave stato di degrado statico nel quale versava il solaio, per risanare il quale aveva dovuto dar corso ad un intervento straordinario di rifacimento, che aveva comportato una spesa di 29.078,87 Euro, aveva chiesto che il prezzo fosse ridotto ai sensi degli articoli 1492 e 1494 cod. civ., per la presenza del vizio occulto, tempestivamente denunziato, con condanna della controparte alla restituzione del dovuto.
2. La Corte di Roma, con sentenza pubblicata il 4/7/2013, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto sussistente il vizio occulto, e, tuttavia, tenuto conto che l’edificio non era di nuova costruzione, determino’ un deprezzamento quantificato in 15.000 Euro, corrispondenti a circa il 30% del prezzo d’acquisto.
3. La difformita’ di decisione consiglia, per quel che qui residua di utilita’, dar conto sommario dell’opposto opinare.
Il Tribunale, chiarito che il contenuto prezzo di vendita rispecchiava le vetuste condizioni dell’edificio, costruito prima degli anni âEuroËœ30 dello scorso secolo, aveva escluso che si potesse configurare vizio redibitorio occulto al di fuori del caso di difetto di produzione, fabbricazione o formazione.
La Corte capitolina, per contro, dopo aver affermato la natura occulta del vizio, tenuto conto che lo stesso concerneva parti non visibili dello stabile, escludeva che la circostanza che l’immobile fosse vetusto implicasse la inoperativita’ della garanzia di cui all’articolo 1490 cod. civ.: l’immobile era stato venduto come immediatamente fruibile ed esente da vizi che ne impedissero l’uso e il tipo di grave vizio riscontrato non poteva considerarsi necessariamente connaturato all’eta’ del manufatto.
Avverso quest’ultima sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione, svolgendo sei motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.
(OMISSIS) non ha svolto difese.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono l’omesso esame di un punto controverso e decisivo, nonche’ violazione o falsa applicazione degli articoli 1490 e 1492 cod. civ., in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.
Secondo la prospettazione impugnatoria andava escluso che si fosse in presenza di un vizio redibitorio, cioe’ di una anomalia che concernesse la produzione, fabbricazione, formazione o conservazione della cosa. Bensi’ di una condizione di deterioramento del tutto coerente con lo stato di vetusta’ dell’immobile, ben noto alla compratrice, la quale, appunto, aveva effettuato l’acquisto ad un prezzo conveniente e ben sapeva che avrebbe dovuto effettuare dei lavori di ristrutturazione.
Con il secondo motivo viene denunziata la violazione dell’articolo 2697 cod. civ. e articolo 115 cod. proc. civ..
Si osserva che la resistente non aveva dato prova alcuna della prospettata situazione di precarieta’ statica del solaio (a tal fine non poteva considerarsi prova la perizia di parte), ne’ di aver effettivamente fatto luogo ai lavori di recupero descritti, dovendosi, peraltro, ritenere, sulla base della stessa prospettazione, che il carico sostenibile dal solaio era del tutto congruo in relazione all’uso domestico e perfettamente conforme a quanto prescritto all’epoca della costruzione.
Con il terzo motivo le ricorrenti allegano la violazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, e articolo 132 cod. proc. civ., n. 4.
Secondo la tesi impugnatoria la sentenza censurata era venuta meno al dovere di rendere effettiva motivazione, essendosi limitata ad asserti apodittici, stimolati dalla sola visione delle foto prodotte dalla (OMISSIS).
Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono dell’omessa motivazione “in merito all’interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti”.
Con il motivo qui in rassegna si assume che al Corte locale aveva senza alcun fondamento affermato che le venditrici avevano garantito il buono stato dell’edificio, asserzione, questa, utilizzata solo nell’inserto pubblicitario dell’agenzia di mediazione, ma niente affatto trascritta nel contratto di compravendita.
Con il quinto ed ultimo motivo le (OMISSIS) deducono la violazione dell’articolo 1492 cod. civ., in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., n. 3.
Le ricorrenti contestano l’affermazione utilizzata dal giudice d’appello, secondo il quale “ove il vizio fosse stato conosciuto dalla parte acquirente – attesa la sua attitudine a determinare una minore utilita’ dell’immobile, tanto da escluderla nello status quo – il prezzo d’acquisto sarebbe stato certamente minore di quello realmente versato”. Invece, spiegano le stesse, “La tutela apprestata dagli articoli 1490 e 1492 c.c. (…) esclude qualsiasi valutazione soggettiva nella condotta dei contraenti, essendo dovuta anche in assenza di colpa del venditore, non avendo essa alcuna funzione sanzionatoria, ma mirando solo ad assicurare l’oggettivo equilibrio del sinallagma contrattuale”. Con la conseguenza che si sarebbe dovuto verificare quale fosse il valore dell’immobile affetto dal lamentato vizio e nel solo caso in cui, tenuto conto della spesa necessaria per rimuoverlo, l’esborso affrontato dall’acquirente fosse stato superiore al valore di mercato sarebbe stato ipotizzabile una riduzione del prezzo. Verifica che la Corte d’appello non aveva effettuato.
Con il sesto motivo si ipotizza la violazione dell’articolo 2697 cod. civ. e articolo 115 cod. proc. civ., nonche’ omessa motivazione su un punto controverso e decisivo.
L’esistenza del vizio e la quantificazione della somma spesa per la sua asserita eliminazione non erano stati supportati da prove e le ricorrenti avevano sempre contestato l’assunto avverso, sia per l’an, che per il quantum (pag. 5 della comparsa di risposta e pag. 2 della memoria comunicata ex articolo 170, cod. proc. civ.). La sentenza d’appello aveva preso a fondamento il mero preventivo depositato dalla (OMISSIS), senza neppure considerare che taluni dei lavori di cui al predetto preventivo facevano parte della ristrutturazione previamente programmata dall’acquirente dell’edificio vecchio di molti decenni e percio’ bisognoso di lavori di recupero.
2. Il primo ed il quarto motivo risultano fondati.
Reiteratamente questa Corte, sia pure al fine di porre la distinzione con l’ipotesi della mancanza di qualita’ essenziali, ha affermato che sussiste il vizio redibitorio qualora la cosa venduta presenti imperfezioni concernenti il processo produttivo o di fabbricazione o la conservazione (ex multis, Sez. 2, n. 10285, 29/4/2010, Rv. 612661, Sez. 2, n. 5202, 7/3/2007, Rv. 595408; Sez.L 2, n. 13925, 25/9/2002, Rv. 557573).
La Corte territoriale, si e’ limitata ad affermare la natura occulta del difetto, omettendo del tutto di verificare se l’imperfezione in discorso fosse da riconnettersi ad una delle cause sopra riportate.
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo.
Ha fatto, inoltre, discendere la non apprezzabilita’ del vizio da parte dell’acquirente, con l’uso dell’ordinaria diligenza (la natura occulta), dalla circostanza che segue: “l’immobile e’ stato comunque venduto come immediatamente abitabile ed in buono stato, dunque implicitamente esente da vizi tali da comprometterne l’uso immediato senza necessita’ d’interventi statici”.
L’asserto viene a ragione censurato con il quarto motivo, che merita, percio’, d’essere accolto. Omette, infatti, del tutto, la Corte locale di spiegare sulla base di quali emergenze abbia tratto un tale convincimento, riguardante gli accordi negoziali. Punto, questo, decisivo a riguardo della qualificazione del vizio come occulto, sul quale non emerge che le parti non abbiano controvertito e che avrebbe richiesto adeguato approfondimento. Infatti, la garanzia per i vizi redibitori non copre i rischi che l’acquirente per forza di cose assume acquistando un bene in relazione al quale il vizio che lo affetta sia da ritenere facilmente riconoscibile, cioe’, individuabile con l’ordinaria diligenza. Appare ragionevole ritenere che l’acquisto di un bene di vetusta costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante e che, anzi, ne porti i segni, resi evidenti dal modo d’essere del bene stesso, trattandosi di una costruzione (opera quanto mai sensibile all’usura del tempo per piu’ note ragioni: la sua diuturna esposizione alle intemperie e ai movimenti tellurici, la sua struttura costituita da materiali compositi e degradabili, la presenza d’impianti tecnologici altamente logorabili, la sua destinazione alla sopportazione di carichi continuati, le tecniche in uso al tempo della sua messa in opera), possa far ritenere agevolmente riconoscibili vizi, anche importanti, che lo affettino. La circostanza che la parte degradata e bisognosa di ristrutturazione possa riguardare parti strutturali dell’edificio immediatamente non percepibili col senso della vista, quali, a titolo d’esempio, il tetto, i solai o le fondamenta, appare, di conseguenza, irrilevante.
L’accertamento che il giudice deve compiere, salvo, appunto, il caso che il venditore abbia garantito l’esenzione da vizi, deve consistere nella verifica e comparazione di plurimi dati fattuali sulla base dei quali possa affermarsi che il vizio avrebbe potuto essere riconosciuto dall’acquirente con l’esercizio dell’ordinaria diligenza.
Un tale esame nel caso di specie non e’ stato effettuato. La Corte d’appello si e’ limitata ad affermare, senza il supporto di una effettiva motivazione (che implica l’approntamento di un percorso logico ripercorribile), che era stata garantita l’immediata abitabilita’.
In disparte, peraltro, va soggiunto che la circostanza che la parte danneggiata non era visibile dall’esterno, enfatizzata dalla sentenza impugnata non e’ risolutiva ed erroneamente preclude il vaglio di quegli indici sintomatici sopra evidenziati. Inoltre si fa, cosi’, coincidere la riconoscibilita’ con la visibilita’; essendo, invece, ben noto che riconoscibile non e’ solo il visibile, dovendosi considerare riconoscibile anche quel che e’ ragionevolmente prevedibile sulla base del complesso inferenziale del fatto e, per contro, il visibile non sempre e’ riconoscibile come vizio.
Esposto quanto sopra, dichiarati assorbiti gli altri motivi, il cui esame e’ precluso dall’accoglimento del primo e del quarto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, con l’onere di regolare anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo e il quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.