Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2509

nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche la clausola che impegna l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non e’ nulla a norma della L. 10 dicembre 1981, n. 741, articolo 4, comma 3 (ratione temporis applicabile), che commina la nullita’ dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiche’ non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di determinare il termine dell’adempimento dell’obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell’appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilita’ delle somme accreditate all’appaltante; ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti nel caso in cui quest’ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento in favore dell’appaltatore, risultando in tal modo inadempiente all’obbligazione di pagamento nel termine convenzionalmente pattuito.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2509

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21135/2013 proposto da:

(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) A R.L., in proprio e quale mandataria della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) s.p.a. temporaneamente associate ai sensi del Decreto Legislativo n. 406 del 1991, articoli 22 e ss. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 771/2012 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO, depositata il 10 ottobre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2017 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

CONSIDERATO

che:

1. con contratto di appalto del 15 aprile 1994 il (OMISSIS) affidava alle imprese temporaneamente associate (OMISSIS) s.c.a.r.l., mandataria, (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione e opere accessorie, lavori approvati e finanziati dalla Regione Campania con Delib. Giunta regionale 11 novembre 1993, n. 6510;

2. (OMISSIS) otteneva dal Tribunale di Vallo della Lucania decreto ingiuntivo per Lire 264.885.638, oltre accessori, nei confronti del Consorzio Velia a titolo di interessi di mora ex articolo 35 del capitolato generale di appalto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, richiamato dall’articolo 3 del contratto di appalto e dagli articoli 3 e 4 del capitolato speciale di appalto;

3. il Consorzio Velia proponeva opposizione deducendo, per quel che qui ancora rileva, l’inesigibilita’ degli interessi per ritardato pagamento di alcune rate di acconto, stante la condizione di cui all’articolo 21 del capitolato speciale (liquidazione degli acconti subordinata alla disponibilita’ di cassa presso il Consorzio per tempestivo accredito del finanziamento da parte della Regione Campania), senza che l’appaltatore potesse avanzare pretese di sorta per tale ritardato pagamento, e chiamando in causa la Regione Campania, in manleva, essendo a questa imputabile il ritardo nel pagamento delle rate di acconto per avere a sua volta ritardato l’accreditamento dei fondi al Consorzio. Costituitasi (OMISSIS) deducendo, tra l’altro, l’irrilevanza dei rapporti tra il Consorzio Velia e la Regione Campania, nonche’ la nullita’ dell’articolo 21 del capitolato speciale per violazione della L. 10 dicembre 1981, n. 741, articolo 4 e dell’articolo 1341 c.c., e svolgendo altresi’ domanda riconvenzionale per gli interessi, il Tribunale di Vallo della Lucania, nella contumacia della Regione, accoglieva parzialmente l’opposizione riconoscendo interessi da ritardato pagamento e interessi anatocistici e dichiarava l’inammissibilita’ della domanda nei confronti Regione Campania perche’ irritualmente chiamata in giudizio direttamente con l’atto di opposizione ex articolo 645 c.p.c. senza chiedere l’autorizzazione del giudice e lo spostamento della prima udienza;

4. interposto appello dal (OMISSIS) e appello incidentale da (OMISSIS), costituitasi la Regione Campania (che chiedeva dichiararsi inammissibile o nulla la sua chiamata in causa e comunque la sua estraneita’ quale mero ente finanziatore), la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza rigettando entrambi i gravami;

5. avverso detta pronuncia il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste (OMISSIS) con controricorso; la Regione Campania non ha svolto difese; il (OMISSIS) ha altresi’ depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

RITENUTO

che:

6.1. con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articoli 35 e 36 nonche’ della L. n. 741 del 1981, articolo 4: la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l’articolo 4 cit. ritenendo nulla la clausola contenuta nell’articolo 21 del capitolato speciale, con cio’ ponendosi in contrasto con il piu’ recente orientamento di legittimita’ su consimili clausole;

6.2. con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle medesime norme in relazione agli articoli 1362 c.c. e ss.;

6.3. con il terzo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione, non ricorrendo supporto motivazionale alcuno all’affermazione della Corte di appello secondo cui la clausola ex articolo 21 del capitolato speciale violerebbe il disposto della L. n. 741 del 1981, articolo 4 “perche’ di fatto si traduce nella previsione di un termine dilatorio per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all’appaltatore” (p. 20 della sentenza impugnata);

6.4. con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 269 c.p.c., dovendosi ritenere – secondo una lettura evolutiva e costituzionalmente orientata della norma – rituale la chiamata in causa della Regione Campania effettuata direttamente dal (OMISSIS) con l’atto di citazione in opposizione ex articolo 645 c.p.c. senza chiedere al giudice l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo;

6.5. con il quinto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi con riferimento ai rapporti tra il (OMISSIS) e la Regione Campania, segnatamente quanto alle “ragioni di fatto” conducenti, secondo i giudici di merito, all’ascrivibilita’ al Consorzio del ritardo nel finanziamento in relazione “alle deficienze nella predisposizione della contabilita’ posta a corredo della richiesta di accreditamento dei fondi” (p. 23 della sentenza impugnata);

7. il primo motivo e’ fondato;

7.1. va, in premessa, disattesa la censura di inammissibilita’ del motivo svolta dalla controricorrente, atteso che esso risulta articolato con chiaro riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3), sotto vari profili, rilevanti alla luce degli indirizzi di legittimita’ invocati dal ricorrente;

7.2. va del pari disatteso, poiche’ inammissibile, l’omesso richiamo, nella clausola in esame, all’articolo 19 del capitolato speciale sui termini di pagamento eccepito in controricorso, trattandosi di prospettazione tardiva e implicante valutazioni di merito precluse nella presente sede;

7.3. la L. n. 741 del 1981, articolo 4 prevede, al comma 1, che l’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto a saldo, immediatamente successivo, senza necessita’ di apposite domande e riserve; al comma 2 riduce da 90 a 60 giorni il termine dilatorio per la produzione di interessi moratori previsto nel capitolato generale di appalto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articoli 35 e 36; al comma 3 commina la nullita’ dei patti contrari o in deroga;

7.4. la clausola di cui all’articolo 21 del capitolato speciale dispone: “Resta espressamente convenuto che l’Ente appaltante provvedera’ alle erogazioni sia dell’anticipazione che degli altri acconti, come previsto al precedente articolo 18, entro il ventesimo giorno dall’emissione dei certificati di pagamento sempre che presso l’Ente stesso vi siano le disponibilita’ di cassa, avendo tempestivamente ricevuto i relativi accrediti dall’Ente finanziatore, ed in caso contrario entro il quindicesimo giorno dal ricevimento dei suddetti accrediti, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta per tale ritardato pagamento. (…)”;

7.5. tale clausola non e’ nulla, dovendosi dare continuita’ al principio di diritto espresso su tale specifica questione dalla piu’ recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte: “nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche la clausola che impegna l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non e’ nulla a norma della L. 10 dicembre 1981, n. 741, articolo 4, comma 3 (ratione temporis applicabile), che commina la nullita’ dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiche’ non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di determinare il termine dell’adempimento dell’obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell’appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilita’ delle somme accreditate all’appaltante; ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti nel caso in cui quest’ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento in favore dell’appaltatore, risultando in tal modo inadempiente all’obbligazione di pagamento nel termine convenzionalmente pattuito” (Sez. 1, 29 ottobre 2014, n. 22996; v. anche Sez. 1, 13 febbraio 2009, n. 3648);

8. la fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo;

9. il quarto motivo e’ infondato;

9.1. esso infatti si infrange contro il fermo orientamento di legittimita’ – che il Collegio condivide e cui intende dare continuita’ espresso, da ultimo e per tutte, da Sez. 1, 29 ottobre 2015, n. 22113: “l’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non puo’ direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a cio’ autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorche’ questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilita’ di ufficio della nullita’ di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme”;

10. e’ infine inammissibile il quinto motivo;

10.1. esso infatti investe considerazioni incidentali – come riconosciuto dallo stesso Consorzio ricorrente – e non decisorie, evidenziando invero la sentenza impugnata una ratio decidendi pregiudiziale alternativa, e comunque comportando la censura valutazioni di fatto precluse nella presente sede.

11. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, va disposto rinvio alla Corte di appello di Salerno che si atterra’ al suesposto principio di diritto.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, rigetta il quarto e dichiara inammissibile il quinto, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

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