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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2635

nella fattispecie dell’associazione temporanea d’imprese, il contratto di appalto e’ stipulato con l’impresa mandataria, la quale ha la rappresentanza delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante “per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto”, senza che per questo le imprese mandanti diventino autonomamente parti dirette del contratto (cfr. Cass. 11 maggio 1998 n. 4728); che il soggetto appaltante puo’ “tuttavia” far valere direttamente le responsabilita’ facenti capo alle imprese mandanti (L. n. 584 del 1977, articolo 22); e che l'”impresa mandante, come tale, non e’ identificabile con la parte appaltatrice, ruolo che piuttosto deve riconoscersi, in relazione alle diverse vicende del contratto, alternativamente all’associazione temporanea, intesa come insieme delle imprese rappresentate dall’impresa mandataria, o a quest’ultima singolarmente”. In ragione di siffatte premesse “e’ conseguentemente da escludere che all’espressione “proseguire il rapporto d’appalto“, della L. n. 584 del 1977, articolo 23, comma 1, possano attribuirsi le implicazioni, volute dal ricorrente, di sopravvivenza del contratto con la sola impresa appaltante.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2635
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23519/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. in Concordato Preventivo, gia’ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3780/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza depositata il 16.7.2012, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. subentrata nella sua qualita’ di mandante, a seguito del fallimento dell’impresa capofila, nell’esecuzione dei lavori appaltati dal Ministero della Difesa per il potenziamento di alcune strutture dello (OMISSIS) – ed ha confermato la decisione che in primo grado ne aveva rigettato le pretese in ordine a talune riserve da essa formulate all’atto del subentro e relative, in particolare, al ritardo con cui era avvenuta la consegna del cantiere – dal 5.10.1992, data in cui era stato dichiarato il fallimento della capofila, al 20.4.1994, data in cui i lavori erano ripresi – all’indisponibilita’ dell’intera area per la protratta occupazione di uno dei fabbricati oggetto di intervento, al minor rendimento della mano d’opera e al fermo improduttivo dei macchinari di cantiere.

1.2. Il giudice d’appello ha respinto il gravame sull’assunto che in relazione al danno da ritardo, non sussisteva la dedotta violazione del dovere di buona fede, giacche’ nessun rapporto negoziale vincolante era sorto tra le parti prima del 20.4.1994, mentre delle altre voci di danno non vi era prova della loro ricorrenza nella specie.

1.3. Avverso detta decisione ricorre ora la (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, illustrati pure con memoria, a cui replica l’intimato Ministero con controricorso.

Requisitorie del PM ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Inammissibile, per piu’ ragioni, deve reputarsi, il primo motivo di ricorso, con cui la deducente allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo il giudice d’appello, come gia’ quello di prime cure, inteso precisare le ragioni per cui aveva ritenuto di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u., malgrado queste fossero risultate, segnatamente in ordine al lamentato danno da ritardo, per se’ favorevoli.

Come invero rilevato dal P.M. la deduzione prende corpo in relazione al novellato disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inapplicabile tuttavia alla specie per ragioni di tempo, atteso che la norma in parola si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze di appello pubblicate a partire dal 12.9.2012, mentre la sentenza qui impugnata risulta pubblicata il 12.7.2012.

A tacer di cio’, va comunque notato che, cosi’ come declinato, il motivo non sarebbe in ogni caso scrutinabile ne’ alla luce della norma novellata, ne’, se opportunamente emendatone l’inquadramento temporale, fosse applicabile la norma previgente, stante il difetto di autosufficienza che lo affligge, non essendo riprodotti in exstenso i passaggi della c.t.u. oggetto di mancata disamina dal parte del giudice di merito.

3. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale la deducente si duole della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, nonche’ della pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c., vero che l’esistenza nella specie di un rapporto tra le parti “era fondata sull’originario rapporto contrattuale e sull’originaria aggiudicazione dell’appalto“, non essendo, infatti, la (OMISSIS) un’impresa terza subentrata al fallimento, ma “un soggetto gia’ vincolato contrattualmente per effetto di una procedura di gara gia’ aggiudicata alla stessa (OMISSIS)”. Sicche’, contrariamente a quanto asserito dal decidente – che aveva declassato la sollecitazione ministeriale alla prosecuzione dei lavori pervenuta il 5.10.1992 a mero invito a presentarsi, privo di qualsiasi effetto vincolante – il rapporto contrattuale o almeno pre-contrattuale aveva avuto corso a far tempo da quella data, con l’ovvio riflesso che l’impugnata decisione avrebbe dovuto per questo essere cassata laddove escludeva di doversi pronunciare sull’allegata violazione degli obblighi richiamati nello svolgimento delle trattative.

Pure il terzo motivo di ricorso insiste nel denunciare ex novo la contrarieta’ dell’impugnata decisione agli obblighi anzidetti per non aver imputato all’amministrazione resistente il danno da ritardo nella ripresa dei lavori. Ed anch’esso deve reputarsi infondato.

3.1. Riguardo ad entrambi non possono infatti che condividersi le contrarie osservazioni rassegnate dal P.M..

3.2. Giova per l’appunto ricordare che secondo le norme del tempo (L. 8 agosto 1977, n. 584, articolo 23, comma 1 e Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articolo 25, comma 1) – ma il quadro normativo non e’ mutato in prosieguo (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 37, comma 18 e Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 48, comma 17) – in caso di fallimento dell’impresa mandataria, nell’ipotesi che aggiudicataria delle opere fosse rimasta un A.T.I., era data facolta’ alla stazione appaltante di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa, che si fosse costituita mandataria e che fosse di gradimento dell’amministrazione medesima, ovvero di recedere dall’appalto.

La norma, come questa Corte ha gia’ altrove sottolineato (Cass., Sez. 1, 8/05/2008, n. 11485), rimarcando che essa opera un regolamento bilanciato d’interessi tra l’Amministrazione committente, alla quale e’ riconosciuta la facolta’ di recedere dal rapporto, e le imprese mandanti, alle quali e’ consentito di ricostituire l’associazione temporanea nominando mandataria una nuova impresa, se la stessa riscuota il gradimento della committente, non comporta dunque un’automatica prosecuzione del rapporto in capo all’impresa mandante che intenda, di seguito al fallimento della mandataria, sostituirsi ad essa nell’esecuzione delle opere appaltate, ma pone l’amministrazione in una condizione potestativa, atteso che dipende dalla valutazione che essa faccia dell’interesse pubblico al completamento dell’appalto di fronte al fallimento del soggetto incaricato e alla possibilita’ di investire altra impresa della sua esecuzione, la scelta se dare seguito al rapporto o se recedere da esso. Al riguardo va infatti ribadito, come la Corte ha chiarito nel precedente citato, che “nella fattispecie dell’associazione temporanea d’imprese, il contratto di appalto e’ stipulato con l’impresa mandataria, la quale ha la rappresentanza delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante “per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto”, senza che per questo le imprese mandanti diventino autonomamente parti dirette del contratto (cfr. Cass. 11 maggio 1998 n. 4728); che il soggetto appaltante puo’ “tuttavia” far valere direttamente le responsabilita’ facenti capo alle imprese mandanti (L. n. 584 del 1977, articolo 22); e che l'”impresa mandante, come tale, non e’ identificabile con la parte appaltatrice, ruolo che piuttosto deve riconoscersi, in relazione alle diverse vicende del contratto, alternativamente all’associazione temporanea, intesa come insieme delle imprese rappresentate dall’impresa mandataria, o a quest’ultima singolarmente”. In ragione di siffatte premesse “e’ conseguentemente da escludere che all’espressione “proseguire il rapporto d’appalto“, della L. n. 584 del 1977, articolo 23, comma 1, possano attribuirsi le implicazioni, volute dal ricorrente, di sopravvivenza del contratto con la sola impresa appaltante”.

3.3. Viene in tal modo meno il presupposto giuridico su cui si radicano entrambi i declinati motivi di ricorso, onde l’impugnata sentenza, allorche’ ha ritenuto che l’invito fatto pervenire all’odierna ricorrente da un “ufficio ministeriale” in data 19.10.1992 non potesse essere considerato come “una manifestazione di volonta’ negoziale idonea a determinare il perfezionamento di un rapporto”, non e’ percio’ suscettibile di censura, risultando sul punto della mancata prosecuzione dell’appalto con l’impresa superstite dell’originaria A.T.I. del tutto conforme al diritto.

E, del resto, attingendo solo questo terreno, le difese della ricorrente non considerano che la Corte romana ha motivato il proprio assunto con la duplice considerazione, riferita primariamente all’invito, “sia di quanto emerge dall’attento esame del suo contenuto sia delle regole che presiedono alla formazione dei contratti di cui e’ parte una pubblica amministrazione”, di modo che quando la ricorrente oppone la natura impegnativa dell’invito a presentarsi, una volta caduto l’argomento della continuita’ contrattuale in guisa del quale il rapporto originario avrebbe dovuto proseguire in capo all’impresa superstite, si limita solo a patrocinare una diversa lettura delle risultanze processuali che non e’ pero’ censurabile sotto il denunciato profilo dell’errore di diritto.

4.1. Infondato, in quanto inteso a sollecitare il rinnovato apprezzamento delle circostanze di fatto sfavorevolmente valutate dal giudice territoriale, si rivela infine il quarto motivo di ricorso, che rimprovera alla decisione da esso assunta, incorrendo in tal modo nella violazione dell’articolo 112 c.p.c., di non aver riconosciuto il danno derivante dall’indisponibilita’ dell’intera area di cantiere all’atto della ripresa dei lavori, sebbene in tal senso si fosse espressa la c.t.u. e la stessa avesse proceduto ad operare le relative quantificazioni.

4.2. Ricordato previamente che il vizio in questione ricorre solo se il giudice ometta di pronunciare riguardo ad un’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass., Sez. 1, 2/03/2016, n. 4120; Cass., Sez. 2, 25/06/2010, n. 15353; Cass., Sez. 3, 10/03/2006, n. 5246) e non gia’ se la sentenza non abbia inteso accogliere le ragioni di una parte, il motivo e’ in realta’ diretto a censurare l’aspetto motivazionale della decisione sul punto, mirando a conseguire, attraverso l’impropria rappresentazione di un errore in diritto, una rilettura delle risultanze processuali, da operarsi peraltro alla stessa stregua degli elementi di giudizio gia’ rapportati al giudice di merito e da questo disattesi nella loro concludenza probatoria in favore della parte e senza dunque offrire alla cognizione fatti e circostanze che non abbiano gia’ formato oggetto di giudizio e che, ad onta del vincolo discendente dalla tassativita’ dei motivi di ricorso, non sarebbero in ogni caso suscettibili di disamina in questa sede, quando non ne sia debitamente illustrata, anche sotto il profilo dell’autosufficienza, la loro incidenza sul piano motivazionale.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.