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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2631
Va precisato che il predetto articolo, al comma primo, attribuisce al direttore dei lavori il potere di provvedere direttamente, a mezzo di perizie suppletive di variante, per l’effettuazione di varianti o maggiori opere o lavori non pattuiti, senza autorizzazione preventiva o ratifica di organi superiori, quando cio’ non alteri natura e destinazione dell’opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e la variante sia indispensabile per il compimento dell’opera, ovvero sia impossibile o gravemente pregiudizievole, per la regolarita’ dell’opera stessa separarne l’esecuzione da quella delle nuove opere o lavori non pattuiti.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22283/2013 proposto da:
Comune di Ragalna, in persone del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza n. 412/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 19/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal Cons. Dott. DOGLIOTTI MASSIMO.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento tra Comune di Ragalna e (OMISSIS) srl in liquidazione, avente ad oggetto il pagamento di compenso relativo ad opere, a seguito di perizia di variante, nell’ambito di un appalto pubblico, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 412/2013, depositata in cancelleria il 19/2/2013, cosi’ riformando la sentenza di primo grado, condannava il Comune a corrispondere la somma di Euro 149.171,62.
Ricorre per cassazione il Comune.
Non svolge attivita’ difensiva l’intimata.
Sono fondati entrambi i motivi proposti, sull’applicabilita’ della Legge Regionale Sicilia n. 21 del 1985, articolo 23 e conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata, strettamente connessi e che pertanto si trattano congiuntamente.
Va precisato che il predetto articolo, al comma primo, attribuisce al direttore dei lavori il potere di provvedere direttamente, a mezzo di perizie suppletive di variante, per l’effettuazione di varianti o maggiori opere o lavori non pattuiti, senza autorizzazione preventiva o ratifica di organi superiori, quando cio’ non alteri natura e destinazione dell’opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e la variante sia indispensabile per il compimento dell’opera, ovvero sia impossibile o gravemente pregiudizievole, per la regolarita’ dell’opera stessa separarne l’esecuzione da quella delle nuove opere o lavori non pattuiti.
La lettera e la ratio della disposizione richiedono che non possa procedersi a lavori ultimati (e, del resto, non si potrebbe parlare in tal caso di “imprevedibilita’”).
Ritiene la sentenza impugnata che si fossero verificate tutte le condizioni di cui all’articolo 23 predetto, comma 1, in quanto, la variante fu disposta in data 25/1/93, quando erano state bensi’ ultimate le opere pattuite, ma sussisteva sospensione dei lavori, essendo stata disposta la perizia di variante.
Ma e’ lo stesso articolo 23, al comma 9, ad escludere la sospensione dei lavori, giustificata dallo svolgimento di perizia suppletiva o di variante, come precisato dal comma 1 del medesimo articolo.
E’ evidente quindi che, non sussistendo tutti i presupposti di cui all’articolo 23 predetto, veniva meno la legittimazione del direttore dei lavori a disporre la variante, senza autorizzazione preventiva ovvero ratifica successiva.
Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che terra’ conto di quanto sopra precisato e pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.