Corte di Cassazione, Sezione 1 penale Sentenza 1 febbraio 2018, n. 4995

la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e’, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale Sentenza 1 febbraio 2018, n. 4995
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

GUP TRIBUNALE NOLA;

nei confronti di:

TRIBUNALE TRIESTE;

con l’ordinanza del 10/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

sentite le conclusioni del PG ANTONIO MURA che chiede dichiararsi la

competenza del Tribunale di Trieste.

dato atto dell’assenza dei difensori.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Nola ha sollevato conflitto di competenza con l’omologo ufficio di Trieste, che aveva declinato la propria competenza con sentenza del 26 novembre 2015, in relazione a tre delitti di cui all’articolo 642 c.p. e a due delitti di cui all’articolo 485 c.p., concernenti la falsa denuncia di sinistri stradali che non sarebbero mai avvenuti, regolarmente denunciati con Fa formazione di falsi moduli C.A.I. (constatazione amichevole di incidente) e altri documenti privati, presso gli studi professionali dei patrocinatori – siti nel circondario di Nola – che hanno avviato le pratiche di liquidazione nei confronti della societa’ assicuratrice (OMISSIS) SPA, avente sede in Trieste, competente alla liquidazione.

2. Secondo il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, lo svolgimento nel territorio del circondario di Nola delle attivita’ connesse all’inoltro della richiesta di liquidazione (precostituzione della certificazione medica; falsificazione dei moduli CAI; interessamento e conferimento dell’incarico al professionista legale; spedizione della richiesta di liquidazione) determinerebbe la competenza di quel Tribunale, unitamente alla circostanza che tutti gli indagati risiedono in quel territorio.

3. Osserva il Collegio che la competenza appartiene al Tribunale di Trieste, cui vanno restituiti gli atti, come recentemente stabilito in un caso analogo (Sez. 1, Sentenza n. 30720 del 5/6/2017, Conflitto di competenza, non massimata).

3.1. Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 143, sotto la rubrica “denuncia di sinistro“, stabilisce: “1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’ approvato dall’IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 c.c. per l’omesso avviso di sinistro. 2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalita’ e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

Con tale disposizione si e’ inteso semplificare la procedura di denuncia e liquidazione dei sinistri stradali, attribuendo al modulo C.A.I. (ovvero C.I.D.) la duplice valenza di denuncia di sinistro, quando esso e’ sottoscritto anche solo da uno degli assicurati, e di elemento di prova, quando e’ sottoscritto da entrambi.

3.2. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimita’, il valore probatorio di tale documento e’ modesto e riguarda, semmai, i soli rapporti tra i danneggiati e non anche nei confronti dell’assicurazione.

Si e’, infatti, affermato che “in materia di responsabilita’ da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilita’ oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15881 del 25/06/2013 Rv. 626890 – 01).

Piu’ in particolare, si e’ affermato che “nei giudizi proposti ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18 (oggi abrogato e trasfuso nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 144), gli stessi fatti che determinano la responsabilita’ e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall’altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e’, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013 Rv. 625437 – 01).

3.3. Per concludere, quindi, il modulo C.A.I., ancorche’ sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, non costituisce un elemento di prova precostituito, nel senso indicato dall’articolo 642 c.p., comma 2, ne’ delitto di falso in scrittura privata a norma dell’articolo 485 c.p., come erroneamente ipotizzato dal Tribunale di Trieste, sia perche’ si tratterebbe, semmai, di un falso ideologico, sia perche’ tale fattispecie e’ stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 7 del 2016.

Come correttamente ritenuto dal Tribunale di Nola, nel caso oggetto del giudizio, indipendentemente dalla circostanza che siano in discussione l’esistenza del sinistro, le modalita’ di verificazione o la sola entita’ dei danni, l’elemento su cui poggia l’ipotesi accusatoria e’ costituito dalla denuncia del sinistro che, almeno in parte, e’ ritenuta falsa dalla Pubblica accusa, non potendosi qualificare quale elemento di prova precostituito la dichiarazione, eventualmente, falsa contenuta nel modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi gli imputati.

La competenza va determinata a favore del Tribunale di Trieste, previo annullamento senza rinvio della sentenza declinatoria della competenza dal medesimo pronunciata.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Trieste cui dispone trasmettersi gli atti.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

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