la quietanza costituisce atto unilaterale ed integrando, fra le parti, confessione stragiudiziale, fa piena prova della corresponsione della somma per un determinato titolo. Tanto con la conseguenza che il fatto del pagamento attestato dalla quietanza puo’ essere contestato solo (cosa non fatta ne’ dedotta dalla ricorrente) mediante la prova degli stessi fatti richiesti ex articolo 2732 c.c. – errore di fatto o violenza – richiesti dall’articolo 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2756
Integrale 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22000-2014 proposto da:

(OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 425/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale MISTRI Corrado, che chiede la declaratoria di parziale inammissibilita’ del gravame e comunque per il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata dalla (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) la sentenza n. 425/2014 della Corte di Appello di Venezia con ricorso fondato su quattro ordini di motivi.

Il ricorso e’ resistito con controricorso della parte intimata (OMISSIS).

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Lo (OMISSIS), quale promittente acquirente, conveniva nel 2005 in giudizio innanzi al Tribunale di Bassano l’odierna parte ricorrente al fine di accertare l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita di un immobile in (OMISSIS), in dipendenza del quale esso attore aveva versato alla promittente venditrice societa’ la somma di Euro 400mila.

La parte convenuta, dapprima dichiarata contumace, si costituiva successivamente in giudizio deducendo l’assoluta temerarieta’ dell’azione giudiziale intrapresa dall’attore sulla scorta di una rappresentazione fattuale assolutamente inveritiera.

L’adito Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannava la societa’ convenuta al pagamento in favore dello (OMISSIS) della somma di Euro 413.166,52, con rivalutazione ed interessi, nonche’ delle spese processuali.

La (OMISSIS) interponeva avverso la suddetta pronuncia del Tribunale di prima istanza appello resistito dall’appellato. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata innanzi a questa Corte, rigettava il gravame, confermava l’appellata decisione e condannava l’appellante alla refusione delle ulteriori spese di lite.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Il P.G. ha concluso come in atti.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si svolgono promiscuamente censure multiple senza indicazione della norma processuale alla cui stregua si muovono le doglianze. In particolare si deducono il “violazione e falsa applicazione dell’articolo 294 c.p.c. (anche) in relazione agli articoli 111 e 24 Cost., nonche’ – ancora – mancata conoscenza dell’atto 27/01/2005, richiesta di rimessione in termini, insufficienza ed inconferenza di motivazione, omessa considerazione delle risultanze probatorie”.

Il motivo, per come formulato, e’ assolutamente promiscuo e, quindi, inammissibile (al di la’ della considerazione che quanto alla questione della regolarita’ della notifica della citazione, lamentata, fra l’altro, col motivo qui in esame – la gravata decisione attesta che “non stato proposto appello”). Al riguardo vanno ribaditi noti principi che questa Corte ha gia’ avuto modo di enunciare ed alla cui stregua deve riaffermarsi che “in tema di ricorso per cassazione, e’ inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443, nonche’ -conformemente, da ultimo – Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 10 febbraio 2017, n. 3554).

E tanto in quanto e’ comunque sempre necessario che “dal testo del ricorso si evincano con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al Giudice di legittimita’” (Cass. civ., SS.UU. 31 ottobre 2007, n. 23019).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “travisamento e/o omessa pronuncia sulle domande dell’appello”.

Il motivo, invero di non semplice intelligibilita’, lamenta il mancato esame delle suddette domande.

Tuttavia parte ricorrente omette, in violazione del noto principio di autosufficienza, di trascrivere o individuare quali siano state le domande, eventualmente “travisate” (e in che cosa) ovvero non considerate dalla decisione gravata.

Al riguardo va riaffermato il noto principio per cui l’ammissibilita’ di una censura come quella proposta col motivo in esame postula il necessario adempimento degli oneri connessi all’ossequio del noto principio di autosufficienza.

Si sarebbe, insomma, dovuto procedere – ad onere della parte ricorrente – alla riproduzione diretta del contenuto dei documenti fondanti, secondo l’allegata prospettazione, la censura mossa all’impugnata sentenza (Cass. civ., Sez. 5, Sent. 20 marzo 2015, n. 5655 ed, ancora, Cass. civ., Sez. 6, Ord. 24 ottobre 2014, n. 22607).

Infatti, secondo noto principio e gia’ affermato dalle S.U. di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, il novellato articolo 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso (cfr., per tutte. Cass. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28547).

Il motivo e’, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo si lamenta la “inammissibilita’ delle domande del Sig. (OMISSIS) cosi’ come proposte (e) omessa e/o insufficienza della motivazione”.

La censura relativa alla carenza motivazionale e’ inammissibile in quanto presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimita’ sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 apportata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

In relazione alla pretesa inammissibilita’ delle avverse domande svolte (nel primo grado) in giudizio l’odierno ricorrente ripropone doglianza gia’ svolta col secondo motivo di appello.

I Giudici del merito, nell’ambito delle prerogative proprie, hanno correttamente valutato ed interpretato la domanda di condanna al pagamento del doppio della caparra: trattasi di interpretazione della domanda congrua, non illogica e correttamente gia’ svolta nella competente sede del giudizio di merito.

Stante l’infondatezza di tale ultima doglianza il motivo deve, dunque, essere – nel suo complesso – respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1385 c.c. (e) insussistenza dei presupposti per il recesso e la condanna al versamento del doppio della caparra”.

In particolare il motivo deduce il lamentato vizio della gravata sentenza per il fatto che lo (OMISSIS) non ha dimostrato di aver versato alla societa’ esponente la somma di Lire 400 milioni”.

Il motivo non e’ fondato.

La pretesa insussistenza dei presupposti lamentata, come innanzi, dalla parte ricorrente presuppone l’effettiva ricorrenza dell’altrui inadempimento.

Senonche’ l’odierna ricorrente,, pur contestando il versamento della somma di quattrocento milioni ed affermando che la stessa somma non venne mai versata, dimentica che la quietanza del suddetto pagamento fa piena prova fra le parti della corresponsione.

Nulla di rilevante e decisivo, in proposito, risulta aver addotto nel corso del giudizio il medesimo odierno ricorrente.

In particolare va rilevato che, uniformandosi al principio di cui a Cass. n. 3921/2006, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la quietanza costituisce atto unilaterale ed integrando, fra le parti, confessione stragiudiziale, fa piena prova della corresponsione della somma per un determinato titolo.

Tanto con la conseguenza che il fatto del pagamento attestato dalla quietanza puo’ essere contestato solo (cosa non fatta ne’ dedotta dalla ricorrente) mediante la prova degli stessi fatti richiesti ex articolo 2732 c.c. – errore di fatto o violenza – richiesti dall’articolo 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione.

Il motivo in esame va, quindi, respinto.

5.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano cosi’ come in dispositivo.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.