Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3420

i limiti di risarcibilita’ disciplinati dalla L. n. 450 del 1985, articolo 1 (nel testo in vigore dal 25/5/1993 al 27/2/2006), devono ritenersi applicabili anche nel caso in cui il vettore abbia affidato il servizio ad altro vettore

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3420
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3805/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SNC (OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 8/1/2014, la Corte d’appello di Napoli, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la (OMISSIS) s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dalla (OMISSIS) s.n.c. in occasione di una prestazione di trasporto la cui esecuzione la (OMISSIS), quale vettore, aveva affidato al subvettore (OMISSIS) s.r.l.;

che, a sostegno della decisione assunta sul punto, la corte territoriale ha ritenuto che la limitazione di responsabilita’ prevista dalla L. n. 450 del 1985, articolo 1 (nel testo applicabile ratione temporis) non potesse trovare applicazione al caso di specie (come viceversa invocato dalla (OMISSIS)), atteso il carattere eccezionale della disposizione, non estensibile alla diversa ipotesi in esame in cui la prestazione di trasporto era stata affidata dal vettore a un terzo soggetto;

che, avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che la (OMISSIS) s.n.c. resiste con controricorso;

che la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.p.a., intimate, rispettivamente, in qualita’ di subvettore e di compagnia assicuratrice del vettore, non hanno svolto difese in questa sede.

CONSIDERATO

che, con il motivo di impugnazione proposto, la (OMISSIS) s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 450 del 1985, articolo 1 (nel testo applicabile ratione temporis), avendo la corte territoriale erroneamente affermato l’inapplicabilita’ al caso di specie dei limiti di risarcibilita’ di cui alla norma richiamata, in contrasto con il testo della stessa, secondo cui i ridetti limiti devono ritenersi applicabili, fuori dal caso di dolo o colpa grave, anche nell’ipotesi dell’affidamento del servizio ad altro vettore;

che la censura e’ fondata;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi della L. n. 450 del 1985, articolo 1, comma 3 (nel testo applicabile al caso di specie, in vigore dal 25/5/1993 al 27/2/2006), i limiti di risarcibilita’ regolati dai primi due commi del medesimo articolo non trovano applicazione “in caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore”;

che l’espressa estensione della disciplina della norma in esame all’ipotesi dell’affidamento del trasporto “ad altro vettore” sarebbe destituita di alcun significato la’ dove i primi due commi dell’articolo in esame (che regola analiticamente i limiti di risarcibilita’) fossero interpretati nel senso che gli stessi non siano estensibili anche al caso di affidamento del servizio ad altro vettore;

che, infatti, la’ dove i primi due commi fossero intesi nel senso della relativa (implicita) inapplicabilita’ al caso dell’affidamento del servizio ad altro vettore, l’espressa menzione dell’esclusione dei limiti di risarcibilita’ “anche nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore” non sarebbe stata punto necessaria, dovendo ritenersi conseguente, tale esclusione, dalla coerente derivazione del significato dei primi due commi;

che, viceversa, proprio la precisazione della non applicabilita’ dei limiti di risarcibilita’ dei primi due commi dell’articolo 1 cit. al caso di dolo o colpa grave “anche nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore”, vale ad attestare in modo inequivocabile come, per converso, in assenza di dolo o colpa grave del danneggiante, i limiti di risarcibilita’ debbano trovare necessariamente applicazione anche all’ipotesi in cui il vettore abbia affidato il servizio ad altro soggetto;

che, conseguentemente, la corretta interpretazione dell’articolo 1 cit. impone di ritenere che i limiti di risarcibilita’ ivi regolati trovano applicazione anche nel caso in cui il vettore abbia affidato il servizio a terzi;

che, sulla base di tale premessa, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione della norma richiamata, da tanto derivando la necessita’ di procedere alla cassazione di detta sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che provvedera’ a uniformarsi il seguente principio di diritto: “i limiti di risarcibilita’ disciplinati dalla L. n. 450 del 1985, articolo 1 (nel testo in vigore dal 25/5/1993 al 27/2/2006), devono ritenersi applicabili anche nel caso in cui il vettore abbia affidato il servizio ad altro vettore”;

che al giudice del rinvio e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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