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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4510
La revoca dei contributi pubblici in favore delle imprese, disposta dall’Amministrazione a causa della dichiarazione di fallimento dell’impresa beneficiata, ha natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni per la permanenza del beneficio; sicche’ essa resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell’impresa.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4510
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19435/2012 R.G. proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, (C.F. (OMISSIS)), in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Treviso depositato il giorno 19 luglio 2012, nel procedimento iscritto al n. 210/2012 r.g.;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Treviso, con decreto depositato il 12 luglio 2012, respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, promossa dal Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca (di seguito MIUR), sulla sua domanda di insinuazione al passivo, con il rango privilegiato, delle somme dovute a seguito della revoca del finanziamento concesso alla societa’ fallita, nonche’ per gli interessi di mora spettanti a titolo risarcitorio.
Il tribunale ritenne che la revoca del finanziamento alla fallita fosse stata disposta solo successivamente alla sua dichiarazione di fallimento, non spettando quindi alcun diritto al risarcimento del danno, trattandosi di contratto pendente all’epoca dell’apertura del concorso; soggiunse che non poteva essere riconosciuto il rango privilegiato sulle somme ammesse al passivo, poiche’ esso trovava fondamento in una norma contenuta in un decreto ministeriale anziche’ in una legge dello Stato.
Avverso il detto decreto il MIUR ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, ha depositato controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il MIUR violazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, articolo 4, comma 18, poiche’ la revoca del finanziamento poteva essere disposta, proprio a causa dell’intervenuta dichiarazione di fallimento del beneficiario, soltanto dopo l’apertura della procedura concorsuale.
Con il secondo motivo lamenta violazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e del Decreto Ministeriale n. 954 del 1997, articolo 12, comma 2, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto non spettante il privilegio generale previsto dalla vigente normativa in tema di finanziamenti agevolati per la ricerca.
2. Il primo motivo e’ fondato.
Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, dal tenore della disposizione dell’articolo 72 L.F. – nel testo introdotto dalla legge del 42 – si desume il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto contrattuale, determinato dalla dichiarazione di fallimento, non giustifica l’insorgere, in favore del contraente in bonis, del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’anticipata interruzione del rapporto, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti verificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento. A tale principio si ricollega l’articolo 55 L. Fall., il quale, disponendo che i crediti sono conteggiati, agli effetti del concorso, per l’importo esistente alla data di apertura della procedura, esclude la possibilita’ di riconoscere, agli stessi fini, in favore dei singoli creditori, malgrado ogni intesa contraria, pretese risarcitorie o indennitarie non riconducibili a situazioni determinatesi prima di tale momento (Cass. 04/09/2009, n. 19219; Cass. 25/02/2002, n. 2754).
E l’articolo 72, comma 5, L. Fall., nel testo novellato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, proprio in applicazione dei suddetti principi, stabilisce oggi che soltanto l’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente, spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, soggiungendo il comma sesto del medesimo articolo 72, che sono “inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento”.
Occorre tuttavia considerare che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, chiamate a stabilire il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che l’Amministrazione, nel revocare il contributo gia’ accordato ovvero nel dichiarare la decadenza del soggetto beneficiario, non compie alcuna valutazione discrezionale, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell’attivita’ imprenditoriale (per intervenuto fallimento), il venir meno di un presupposto gia’ previsto in modo puntuale dalla legge (Cass. s.u. 20/07/2011, n. 15867).
Dunque, non potendosi ragionevolmente pretendere che il mero -accertamento di quello che e’ uno dei presupposti legali per la revoca del finanziamento – id est la soggezione del soggetto beneficiario ad un procedura concorsuale -, debba intervenire addirittura prima dell’evento medesimo, deve concludersi che la revoca del finanziamento pubblico, giustificata appunto dalla dichiarazione di fallimento del destinatario delle provvidenze pubbliche, risulta sempre opponibile al curatore fallimentare, ancorche’ sia stata disposta com’e’ del resto inevitabile – sempre dopo l’apertura del concorso tra i creditori.
Conformemente all’orientamento gia’ recentemente espresso da questa Sezione (Cass. 31/05/2017, n. 13751), deve allora pronunciarsi il seguente principio di diritto: “La revoca dei contributi pubblici in favore delle imprese, disposta dall’Amministrazione a causa della dichiarazione di fallimento dell’impresa beneficiata, ha natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni per la permanenza del beneficio; sicche’ essa resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell’impresa”.
Nella vicenda di cui si discute, poi, e’ incontroverso che il Decreto Ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, articolo 4, comma 18, -Nuove modalita’ procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata – disciplina ratione temporis applicabile ai progetti, quale quello della (OMISSIS) s.p.a., presentati fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. (risalente al 18.1.2001) del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593-Modalita’ procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 prevedeva la revoca della sovvenzione pubblica da parte dell’Amministrazione nel caso in cui il contraente “nell’ulteriore corso delle attivita’ contrattuali (…) risulti in procedura concorsuale”.
Dunque, deve ritenersi che la revoca del finanziamento disposta con decreto ministeriale adottato il 28.12.2011, dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.p.a. risalente al precedente 5.8.2011, fosse pienamente opponibile alla massa; con il risultato che spetta al ministero revocante il risarcimento del danno per il venire meno delle condizioni di ammissione al beneficio, come determinato in seno al ridetto contratto di finanziamento.
3. Anche il secondo motivo e’ fondato.
Va ricordato che in tema di finanziamenti pubblici per la ricerca, gia’ la L. 25 ottobre 1968, n. 1089, articolo 4, istitui’ il c.d. “Fondo speciale per la ricerca applicata” presso l’ (OMISSIS), che lo avrebbe amministrato con le modalita’ proprie dell’istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi con il Ministro del tesoro.
Successivamente, il Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, articolo 6, comma 6, convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, stabili’ che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati in virtu’ della disciplina prevista per il detto “Fondo speciale”, fossero assistiti da “privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate ne’ al consenso delle parti, ne’ a forme di pubblicita’”.
Siffatta disciplina venne ribadita, in sede attuativa, dal ricordato Decreto Ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, che all’articolo 12, comma 2, si limito’ a ripetere alla lettera il dettato legislativo: “Ai sensi del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, articolo 6, comma 6, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi della L. n. 46 del 1982, articolo 2, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
Il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297-Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita’ dei ricercatori (oggi integralmente abrogato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 63 -Misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), poi, innovando radicalmente la disciplina in materia, affido’ invece direttamente al Ministero dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) – attualmente il MIUR – l’erogazione dei finanziamenti agevolati alle imprese.
Piu’ precisamente, il Decreto Legislativo n. 297 del 1999, articolo 4, comma 3, di tenore esattamente identico al Decreto Legge n. 32 del 1995, articolo 6, comma 6, stabili’ che “I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
L’articolo 9 del detto decreto legislativo, inoltre, introdusse una complessa disciplina transitoria; in particolare, per quello che qui ancora rileva, il comma 4 del ridetto articolo 9 fisso’ l’abrogazione, a decorrere dall’entrata in vigore del primo fra i decreti non regolamentari adottati dal MURST previsti dall’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sia della L. n. 1089 del 1968, articolo 4 – che come visto aveva istituito il “Fondo speciale per la ricerca applicata” -, sia del Decreto Legge n. 32 del 1995, articolo 6, comma 6, in forza del quale godevano del privilegio generale mobiliare i crediti derivanti dai finanziamenti erogati attraverso il detto Fondo.
E’ noto, infine, che il primo decreto non regolamentare ai sensi del Decreto Legislativo n. 297 del 1999, articolo 6, comma 2, fu adottato dal MURST, con Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593-Modalita’ procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato come visto sulla G.U. del 18.1.2001, n. 14), che ancora una volta, all’articolo 19, comma 2, ribadi’ la natura privilegiata dei medesimi crediti oggi vantati dal MIUR: “Ai sensi del Decreto Legislativo n. 297 del 1999, articolo 4, comma 3, i crediti nascenti dai contributi di cui al comma precedente sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
Cosi’ ricostruito il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti per cui e’ lite, va anzitutto rilevato che – a differenza di quanto sostenuto dal Ministero ricorrente – nella vicenda all’esame non trova applicazione il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 9, comma 5, -Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, articolo 4, comma 4, lettera c), essendo gia’ vigente, al momento in cui venne erogato dal MIUR il finanziamento in favore della fallita (OMISSIS) s.p.a. (25.6.2003), il Decreto Legislativo n. 297 del 1999, articolo 4, comma 3, ferma restando peraltro l’applicabilita’ del Decreto Ministeriale n. 954 del 1997, trattandosi di progetto presentato prima che divenisse efficace il Decreto Ministeriale n. 593 del 2000 (si veda il citato articolo 23 di quest’ultimo decreto ministeriale).
Dunque, ha errato il Tribunale di Treviso nell’escludere il privilegio invocato dall’Amministrazione, spettando a quest’ultima, per i finanziamenti erogati alle imprese in favore della ricerca scientifica, il privilegio generale mobiliare riconosciuto dalla legge vigente al momento dell’erogazione del mutuo (il ridetto articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1999); mentre assumono un valore meramente confermativo del chiaro dettato della legge, le disposizioni (prima il Decreto Ministeriale n. 954 del 1997, articolo 12, comma 2, e poi il Decreto Ministeriale n. 593 del 2000, articolo 19, comma 2) contenute nei decreti ministeriali di attuazione della disciplina di volta in volta divenuta applicabile nel corso degli anni.
4. In definitiva, accolti tutti i motivi del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, che statuira’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.