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Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3153
dalla sospensione del rapporto che si verifica (e cfr., al riguardo, Cass. n. 7473/2012) in caso di fallimento del datore di lavoro – ove vi sia cessazione dell’attivita’ aziendale -, non deriva in via automatica del rapporto stesso l’estinzione, invece affermata (peraltro senza motivazione) nel dispositivo della sentenza impugnata, con inevitabile – ma ingiusta – valenza preclusiva del diritto alle retribuzioni una volta (e se) venuta meno, con accertamento di merito non consentito in sede di legittimita’, la sospensione.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3153
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27105-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2800/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
RILEVATO
che:
la sentenza impugnata, in sede di rinvio ed in parziale riforma della decisione del primo giudice – che aveva dichiarato in essere il rapporto di lavoro tra le parti, con condanna della societa’ al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del 16 ottobre 2000 “all’attualita’” -, ha riconosciuto la cessazione del rapporto alla data in questione, con conseguente esclusione del diritto della lavoratrice alle retribuzioni per il periodo successivo;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso (OMISSIS), affidato a due motivi;
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso;
e’ stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la difesa della lavoratrice ha depositato memoria in data 9 novembre 2017, ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
(OMISSIS) – denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 2, comma 1, degli articoli 1463 e 1464 c.c., nonche’ dei principi elaborati dalla giurisprudenza circa le conseguenze contrattuali ed economiche della mancanza di forma scritta del licenziamento – ha censurato la affermata, ad opera del giudice di appello, mancanza di deduzioni concernenti il licenziamento orale, assumendo, in piu’, che il fallimento della societa’ non poteva comportare la sospensione del rapporto di lavoro, da considerarsi comunque proseguito in difetto di un atto di recesso da parte del curatore;
inoltre – denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. – ha censurato la statuizione di compensazione delle spese “per il complessivo esito della lite”.
Ritenuto che:
la prima parte della censura e’ inammissibile, in quanto in primo grado non e’ stata riconosciuta la sussistenza di un licenziamento orale, onde, sul punto, la sentenza andava impugnata; essa, del pari, si rivela inammissibile, perche’ superflua (benche’ correlata ad un passo motivazionale della sentenza impugnata), ove debba ritenersi, come puntualizzato in memoria, la irrilevanza della questione del licenziamento orale, essendo il motivo sostanzialmente incentrato sulla necessaria continuazione del rapporto fino all’intervento di un atto di recesso;
con riguardo a tale ultimo aspetto la censura e’ fondata, poiche’ dalla sospensione del rapporto che si verifica (e cfr., al riguardo, Cass. n. 7473/2012) in caso di fallimento del datore di lavoro – ove vi sia cessazione dell’attivita’ aziendale -, non deriva in via automatica del rapporto stesso l’estinzione, invece affermata(peraltro senza motivazione) nel dispositivo della sentenza impugnata, con inevitabile – ma ingiusta – valenza preclusiva del diritto alle retribuzioni una volta (e se) venuta meno, con accertamento di merito non consentito in sede di legittimita’, la sospensione;
il ricorso va sul punto accolto (con assorbimento del secondo motivo) e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si pronuncera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.