Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3117

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, e’ necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entita’ degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonche’ della conseguente alterazione del sinallagma.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3117

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12546-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE VERONA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 703/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/03/2013.

FATTI DI CAUSA

1) Nel marzo 1999 tra l’odierno ricorrente e il comune di Verona veniva stipulato il contratto n. (OMISSIS) “avente ad oggetto il reperimento di finanziamenti relativi a programmi e progetti nazionali e comunitari”.

Meta’ del compenso annuo di 50 milioni di Lire veniva corrisposto nel corso del 1999 (sentenza, pag. 8).

Il saldo veniva richiesto dal professionista mediante ricorso per decreto ingiuntivo concesso dal tribunale di Verona con il n. 3330 del 16 dicembre 2000, che veniva opposto dall’amministrazione comunale lamentando l’inadempimento dell’ingiungente.

L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Verona con sentenza del 6 dicembre 2005.

La Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Comune, ha revocato il decreto ingiuntivo relativo al pagamento della fattura (OMISSIS). Tuttavia ha ritenuto che l’attivita’ svolta era “in qualche misura meritevole di compenso”, riconosciuto con il “pagamento dell’acconto e la mancata richiesta di restituzione in occasione della cessazione del rapporto”. Ha considerato assorbito l’appello incidentale.

Parte opposta ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due motivi illustrati da memoria.

Il Comune di Verona ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1460 c.c..

Espone che la Corte territoriale ha trascurato di valutare la contrarieta’ a buona fede del rifiuto dell’amministrazione comunale di corrispondere la prestazione pattuita, sebbene durante la vigenza del contratto il Comune non avesse rivolto censure al professionista.

Rileva che le censure al suo operato sono state rese note dall’ente soltanto in giudizio, per rifiutare la prestazione e non per stimolare l’altro contraente all’esecuzione della propria prestazione. L’ente avrebbe in tal modo impedito “che il sinallagma potesse trovare riequilibrio” e avrebbe revocato l’incarico solo in ragione delle mutate convinzioni del nuovo assessore in ordine alla “politica delle consulenze esterne”.

Invoca infine un precedente di questa Corte del 1986 secondo cui l’eccezione di inadempimento, non congiunta alla domanda di risoluzione del contratto, come avvenuto in questo caso, potrebbe essere intrinsecamente contraddittoria, ancorche’ “perfettamente concepibile in tesi”.

2.1) La censura e’ infondata.

Occorre in primo luogo rilevare che parte resistente ha eccepito che nelle precedenti difese parte ricorrente non aveva mai dedotto la violazione del principio di buona fede, essendosi limitata a sostenere la correttezza del proprio operato.

Il rilievo, pur puntuale e significativo, giacche’ una specifica deduzione in tal senso non emerge dalla sentenza impugnata, ne’ parte ricorrente ha indicato in quali termini essa l’abbia svolta quantomeno in sede di comparsa di costituzione in appello, non e’ risolutivo, atteso che qualora dalla ricostruzione dei fatti emergesse un accertamento inequivocabilmente riconducibile all’ipotesi di cui all’articolo 1460 c.c., comma 2 la mancata applicazione della norma sarebbe ancora rilevabile.

Tutto cio’ non si riscontra pero’ nel caso in esame, che invano parte ricorrente tenta di ricondurre a quei pochi precedenti che (cfr Cass. 22353/10; 10506/94; 5459/86; 4968/83)4 hanno riscontrato la infondatezza dell’eccezione di inadempimento consistita in un rifiuto della prestazione volto a mascherare il proprio inadempimento e non a stimolare l’adempimento della controparte.

2.2) La Corte di appello infatti ha orientato il proprio giudizio in conformita’ all’insegnamento che governa la materia, secondo il quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, e’ necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entita’ degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonche’ della conseguente alterazione del sinallagma.”

Questo principio, affermato costantemente in questo secolo a partire da Cass. 8621 del 23/06/2001 fino a Cass. n. 13627 del 30/05/2017 (cfr anche Cass. 23908 del 09/11/2006 – n. 20678 del 26/10/2005 – n. 10477 del 01/06/2004) comporta che l’accertamento de quo, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato.

2.3) Nella specie la Corte di appello con motivazione puntuale, adeguata e ineccepibile sotto il profilo della coerenza e logica e del richiamo ai documenti e alle testimonianze acquisiti ha dato conto dei motivi per i quali ha ritenuto che il Comune di Verona abbia ben operato nel rifiutare di corrispondere, a scadenza del contratto, il saldo del corrispettivo inizialmente pattuito.

La sentenza ha opportunamente precisato, anche con enfasi grafica, che obbligo del consulente era non solo quello di impostare e definire il programma pluriennale da proporre per il finanziamento, ma soprattutto di redigerlo con tutte le formalita’ richieste, di sviluppare il progetto, compresa la fase istruttoria e amministrativa, stendendo il capitolato tecnico e i piani di avanzamento fino al saldo finale, oltre la progettazione e implementazione di un apposito servizio e delle relative procedure funzionali alla “missione dell’assessorato competente”, che era quello che sovrintendeva alle Politiche comunitarie.

La Corte di appello ha poi documentato la tempistica tardiva -rispetto alla durata dell’incarico (da marzo a marzo) – con cui il professionista a meta’ dicembre 1999 aveva riscontrato “per la prima volta” le idee-progetto trasmessegli; aveva comunicato solo a fine dicembre le previsioni dei bandi comunitari; aveva inviato il 12 gennaio all’Ufficio comunale le “schede di valutazione” dei progetti comunali, in cui si era limitato solo a rilievi sul grado di elaborazione delle proposte.

Nell’ambito del percorso di apprezzamento dei fatti, la Corte non ha mancato di precisare che le proposte di progetto erano pervenute al professionista progressivamente tra il 5 luglio e il 16 novembre 1999 ed erano state da lui “liquidate con sommarie e schematiche richieste”, volte in sostanza a eludere il proprio compito e a riversare “sull’amministrazione comunale compiti di istruzione, programmazione, elaborazione (perfino dei costi, ovviamente valutabili solo all’esito della predisposizione di un progetto) costituenti oggetto dell’obbligazione contrattuale”.

La Corte ha rimproverato al professionista una prospettiva “meramente attendista” della pubblicazione dei bandi comunitari, in luogo della doverosa opera di “costante monitoraggio” che avrebbe dovuto indirizzare una programmazione anticipatoria e tempestiva in rapporto alle previsioni delle pubblicazioni.

I giudici di merito hanno valutato la “copiosa documentazione” dell’attivita’ che l’ingiungente ha esibito, riscontrandone il carattere interlocutorio, essendosi risolta in un sondaggio di improbabile finanziamento del progetto di ristrutturazione delle antiche fortificazioni cittadine e nella prospettazione di altri interventi illustrati con allegati di tale sinteticita’ da essere inutili, perche’ meno sviluppati talora di quelli delle proposte di progetto inoltrate dal Comune. Questo esauriente apprezzamento di merito sfugge alle critiche del ricorrente, il quale ha elencato i documenti prodotti e ha dedotto di aver inviato dei periodici report, ma non e’ stato in grado di indicare specifiche circostanze decisive tali da inficiare l’argomentato giudizio di inadeguatezza che la Corte di appello ha dato del suo operato sotto il profilo della utilita’, tempestivita’ e completezza.

Un’analisi siffatta, si badi, non puo’ risolversi nella richiesta di un nuovo esame da parte del giudice di legittimita’, che alla luce delle circostanze esposte non trova spazio nella specie neppure se riguardato alla luce del vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Puo’ dunque escludersi che il profilo fondamentale su cui deve essere valutata l’applicazione dell’articolo 1460 c.c. sia stato viziato da una analisi dei fatti insufficiente o incongrua.

3) La Corte di appello ha poi portato la propria attenzione sulle modalita’ del manifestarsi della insoddisfazione dell’amministrazione comunale emersa nei confronti dell’ingiungente gia’ da una richiesta di chiarimenti del 2 novembre 1999, non fugata dalle note di sollecito da questi inviate, che non potevano “emendare alle omissioni e carenze gia’ emerse nella esecuzione del contratto, attesi anche i tempi ormai incompatibili con il successo di alcuna richiesta di finanziamenti comunitari per l’anno in corso”.

I giudici di appello hanno anche valutato, contraddicendo in modo congruo ed esauriente l’opposta lettura del primo giudice, la irrilevanza della formula utilizzata dall’amministrazione per motivare il proprio recesso dal rapporto contrattuale. Hanno spiegato che queste scelte amministrative, cioe’ le modalita’ di rottura di un rapporto, che rispondono a molteplici fattori gestionali e amministrativi, non impediscono, nel momento in cui all’amministrazione viene richiesto un corrispettivo non giustificato dalla controprestazione ricevuta, di far valere efficacemente e doverosamente tutti i “presupposti del dedotto inadempimento”.

Il prudente apprezzamento dei giudici di appello e’ stato quindi ben lungi dall’ignorare la eventualita’ di applicare la clausola di buona fede contenuta dall’articolo 1460, comma 2.

Ne ha escluso invece i presupposti con convincente analisi, che e’ stata completata dai rilievi circa la correttezza sostanziale dell’amministrazione nel non agire per la risoluzione e il risarcimento del danno, lasciando che la parte di corrispettivo erogata andasse a compensare quella parte di prestazioni che erano state “riconosciute come congrue”.

4) Le deduzioni svolte sin qui giustificano il rigetto anche del secondo motivo di ricorso, che denuncia, sotto il profilo dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la apparenza della motivazione.

Parte ricorrente critica le valutazioni della Corte di appello definendole apodittiche o nebulose, ma il giudizio complessivo e’ stato argomentato con incisivita’, analizzando le caratteristiche sommarie e improduttive dell’elaborazione resa dal professionista, analisi che non puo’ essere ripetuta in questa sede, per i limiti da sempre propri del giudizio di cassazione.

Di certo e’ escluso che si possa parlare di motivazione apparente o insufficiente a fronte di un processo decisionale che ha valorizzato equilibratamente anche le risultanze che hanno giustificato che il compenso inizialmente corrisposto restasse in capo all’odierno ricorrente.

5) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Da’ atto della sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.