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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3047

Il principio della diretta impugnazione al rappresentato degli effetti dell’atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorche’ con rappresentanza, l’acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e cio’ in ragione della fungibilita’ del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il dominus delle somme consegnate” (Cass. 12 maggio 2016, n. 9775; Cass. 31 marzo 2011, n. 7510). Con particolare riguardo la revocatoria fallimentare, poi, e’ stato parimenti affermato che: “La riscossione di somme da parte del mandatario per conto del mandante comporta l’obbligo, per il primo, di versamento delle stesse al preponente mediante un distinto atto di ritrasferimento, con la conseguenza che, intervenuto, medio tempore, il fallimento del mandatario, gli eventuali versamenti da questi compiuti in favore del mandatario nel cosiddetto “periodo sospetto” di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 2, integrano gli estremi del pagamento di debiti liquidi ed esigibili revocabile ex articolo 67 legge citata.

 

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3047

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25721/2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3443/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. Con sentenza del 16 settembre 2016 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto dall’ (OMISSIS). S.p.A. nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, gia’ Fallimento (OMISSIS) S.p.A., contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva accolto la revocatoria proposta dal menzionato Fallimento, ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, in relazione al pagamento dell’importo di Euro 597.180,77, oltre accessori, conseguito da (OMISSIS). S.p.A. mediante esecuzione forzata, fondata su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, presso il terzo (OMISSIS) S.p.A., debitore della successivamente fallita (OMISSIS) S.p.A., la quale, in veste di mandataria di un’associazione temporanea di imprese, aveva incassato somme dovute da (OMISSIS) S.p.A. e spettanti all’associazione, ma non aveva poi corrisposto per intero l’importo di sua pertinenza alla mandante (OMISSIS). S.p.A..

2. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS). S.p.A. ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria.

(OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione hanno resistito) con distinti controricorsi di eguale contenuto.

considerato che:

Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, articoli 1703, 1706 e 1707 c.c. (mancata applicazione, in violazione di legge, delle norme disciplinanti l’istituto giuridico del mandato da cui e’ regolata la fattispecie dell’A.T.I.)”, censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che, fondandosi l’associazione temporanea di imprese su un rapporto di mandato con rappresentanza, nessun pagamento da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS). S.p.A. poteva ritenersi effettuato, sia pure per il tramite dell’esecuzione forzata intrapresa nei confronti del terzo pignorato, dal momento) che il pagamento effettuato da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS) S.p.A., in veste di mandataria dell’associazione, era direttamente entrato, per l’importo di sua spettanza, nel patrimonio della mandante.

Il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., articolo 67 (con riferimento alla insussistenza della lesione della par condicio creditorum”, censurando la sentenza impugnata per aver confermato) l’accoglimento dell’azione revocatoria, quantunque la percezione dell’importo ottenuto) per via di esecuzione forzata nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. non aveva comportato alcun depauperamento del patrimonio della societa’ poi fallita, non essendo essa proprietaria, per quanto di pertinenza della mandante, della somma di danaro versata da (OMISSIS) S.p.A. all’associazione temporanea di imprese e, per essa, alla sua mandataria, e profilandosi, altrimenti, una questione di legittimita’ costituzionale della L.F. articolo 67, comma 2, in relazione all’articolo 646 c.p., per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione per evidente disparita’ di trattamento.

Terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., articolo 63 (con riferimento alla insussistenza del requisito della scientia decoctionis)”, censurando la sentenza impugnata per aver desunto la conoscenza dello stato di insolvenza essenzialmente dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo proposto nei confronti di (OMISSIS).

ritenuto che:

4. Il Collegio ha disposto l’adozione della modalita’ di motivazione semplificata.

5. Il ricorso e’ inammissibile.

5.1. I primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.

L’associazione temporanea di imprese, costituita per l’aggiudicazione e l’esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche da’ luogo, come riconosce la stessa societa’ ricorrente, ad un rapporto di mandato collettivo con rappresentanza (Cass. 23 gennaio 2012, n. 837; Cass. 17 settembre 2005, n. 18441).

Cio’ detto, e’ stato anche di recente ribadito che: “Il principio della diretta impugnazione al rappresentato degli effetti dell’atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorche’ con rappresentanza, l’acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e cio’ in ragione della fungibilita’ del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il dominus delle somme consegnate” (Cass. 12 maggio 2016, n. 9775; Cass. 31 marzo 2011, n. 7510). Con particolare riguardo la revocatoria fallimentare, poi, e’ stato parimenti affermato che: “La riscossione di somme da parte del mandatario per conto del mandante comporta l’obbligo, per il primo, di versamento delle stesse al preponente mediante un distinto atto di ritrasferimento, con la conseguenza che, intervenuto, medio tempore, il fallimento del mandatario, gli eventuali versamenti da questi compiuti in favore del mandatario nel cosiddetto “periodo sospetto” di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 2, integrano gli estremi del pagamento di debiti liquidi ed esigibili revocabile ex articolo 67 legge citata” (Cass. 7 dicembre 1999, n. 13660).

Il ricorso non offre elementi tali da indurre ad un ripensamento, ed e’ pertanto inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.

Quanto alla questione di costituzionalita’ della L. Fall., articolo 67, essa e’ prospettata in relazione alla disparita’ di trattamento subita dal creditore di un debitore in bonis, che, in caso di appropriazione da parte di quest’ultimo, godrebbe della tutela penale di cui all’articolo 646 c.p., e il creditore di un debitore fallito, che rimarrebbe esposto alla revocatoria fallimentare: ma, evidentemente, le situazioni in cui versano il debitore in bonis e quello fallito non sono omogenee, sicche’ la prospettata questione di costituzionalita’ e’ manifestamente infondata.

5.2. – Il secondo motivo e’ inammissibile.

L’accertamento del giudice del merito in ordine alla conoscenza da parte del creditore, convenuto con l’azione revocatoria fallimentare, dello stato di insolvenza del debitore, integra un apprezzamento di fatto che, se fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e se sorretto da congrua e logica motivazione, e’ incensurabile in sede di legittimita’ (Cass. 72 giugno 2007, n. 14676).

Nel caso in esame il Giudice del merito ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza dalla circostanza che (OMISSIS). S.p.A., nel depositare il ricorso per ingiunzione nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., aveva posto a fondamento della istanza di autorizzazione all’esecuzione provvisoria per pericolo di grave pregiudizio nel ritardo proprio la situazione di insolvenza di (OMISSIS) S.p.A.: motivazione, quest’ultima, del tutto plausibile e, pertanto, come si diceva, incensurabile in questa sede.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.