Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2750
qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullita’, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato – in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo; ne consegue che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d’ufficio, la nullita’ del medesimo, l’accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullita’ non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sez. 3, n. 2956, 7/2/2011, Rv., 616616), dovendosi constatare che la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, costituisce l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e da’ fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione senza causa (Sez. 2, n. 14013, 6/6/2017, Rv. 644476); difatti, il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisce un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto.
Per ulteriori approfondimenti in materia contrattuale si consigliano i seguenti articoli:
Il contratto di appalto privato: aspetti generali.
Il contratto di Affitto di azienda: i principali aspetti civilistici.
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.
Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20932-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 577/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 6 marzo 2014, confermo’ quella emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto, il 2 agosto 2012, appellata in via principale dalla s.p.a. (OMISSIS) e, in via incidentale, da (OMISSIS) e (OMISSIS);
che con quest’ultima sentenza era stata rigettata la domanda della (OMISSIS), la quale, dopo aver premesso di aver avuto promesso in vendita dai (OMISSIS) un compendio immobiliare costituito da due edifici, per il pattuito prezzo complessivo di 2.500.000 Euro, di cui 2.200.000 Euro riferiti all’immobile denominato “A” e i restanti 300.000, all’immobile denominato “B”, e che dopo l’esercizio del diritto di prelazione da parte della societa’ conduttrice dello stabile “A”, essa promissaria acquirente avrebbe avuto diritto al trasferimento dell’edificio “B” per il pattuito corrispettivo di 300.000 Euro e che, per contro, i promittenti alienanti avevano rifiutato la stipula del definitivo, adducendo che l’esercizio della prelazione, come da previsione di contratto, aveva risolto il contratto preliminare, si era rivolta al giudice chiedendo, in primo luogo, l’emissione di sentenza che facesse luogo del consenso mancante, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., in relazione all’edificio “B” e che condannasse la controparte al risarcimento del procurato danno e, in via subordinata, affermarsi il grave inadempimento dei promittenti, risolversi il contratto e condannarsi i (OMISSIS) al pagamento di 200.000 Euro, corrispondenti al doppio della versata caparra, oltre al risarcimento del danno;
che i convenuti, con domanda riconvenzionale, avevano chiesto dichiararsi il contratto preliminare nullo per mancanza di causa ed oggetto (corrispettivo determinato o determinabile), ovvero l’inefficacia dello stesso per essersi verificata la condizione risolutiva ivi prevista;
RITENUTO
che avverso la sentenza d’appello la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione corredato da due motivi di censura e che la controparte resiste con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
che il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto (OMISSIS), ha depositato requisitoria con la quale chiede il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo;
considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione falsa applicazione degli articoli 1362 e 1366 c.c., non merita di essere accolto, in quanto:
a) nonostante gli sforzi argomentativi della ricorrente la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, trovando, peraltro, qui applicazione il testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 siccome restrittivamente riscritto con la novella apportata del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non bastando, come piu’ volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualita’, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito. In quanto, “L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realta’ storica ed obiettiva, qual e’ la volonta’ delle parti espressa nel contratto, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli articoli 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili (il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilita’ del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo’ essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e’ consentito in sede di legittimita’ (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013);
b) va comunque considerato che la Corte locale ha preso in esame tutte le emergenze fattuali evidenziate dalla ricorrente, smentendone l’assunto, qui riproposto: la circostanza che nella comunicazione inviata alla conduttrice dell’immobile “A”, ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 38 fosse stato indicato il prezzo di quel singolo bene, in relazione al quale questa godeva del diritto di prelazione, non dimostra affatto l’asserita volonta’ negoziale di considerare le due cessioni indipendenti, essendo del tutto evidente che la prelazione poteva essere esercitata solo a riguardo dell’immobile condotto in locazione; le due bozze di contratto preliminare vennero redatte da un legale solo dopo l’insorgere dei contrasti e non corroborano la tesi della odierna ricorrente; la circostanza che i (OMISSIS), dopo aver offerto la restituzione della caparra, successivamente non hanno rinnovato una tale prontezza e’ certamente neutra; la chiesta prova testimoniale venne qualificata inammissibile poiche’ “finalizzata a dimostrare che le parti prima o al momento della firma volessero cosa diversa da quella risultante dal documento”, in contrasto con l’atto scritto e l’argomento non risulta essere stato specificamente censurato (alle pagg. 24-26 il ricorso si spende a dimostrare l’utilita’ di una tale prova, ma non si confronta con la motivazione d’appello);
considerato che il secondo motivo con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 1453 e 1456 c.c., si dimostra fondato per le seguenti ragioni:
a) il Giudice dell’appello ha rilevato “l’assoluta novita’” della domanda di restituzione della caparra, osservando che in primo grado tale restituzione era stata correlata “al preteso inadempimento colpevole dei (OMISSIS)”, sicche’, “una volata escluso tale inadempimento e’ venuta meno la causa stessa della pretesa restituzione onde giustamente il tribunale ha omesso di pronunciare condanna” (pag. 18 della sentenza); per contro, questa Corte ha piu’ volte chiarito che qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullita’, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato – in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo; ne consegue che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d’ufficio, la nullita’ del medesimo, l’accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullita’ non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sez. 3, n. 2956, 7/2/2011, Rv., 616616), dovendosi constatare che la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, costituisce l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e da’ fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione senza causa (Sez. 2, n. 14013, 6/6/2017, Rv. 644476); difatti, il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisce un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto (Sez. 2, n. 23490, 5/11/2009, Rv. 610624; Sez. 2, n. 19502, 30/9/2015, Rv. 636568);
b) diversamente si sarebbe dovuto affermare ove fosse mancata la domanda di restituzione; difatti, pur comportando la risoluzione del contratto, per l’effetto retroattivo sancito dall’articolo 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, il giudice non puo’ emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Sez. 3, n. 2075, 29/1/2013, Rv. 624949);
che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio sul punto, assegnandosi al giudice del rinvio anche il compito di regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.